SUBAPPALTI E LEGISLAZIONE ANTIMAFIA SUI PAGAMENTI
MOD: 730/2003: proroghe per la presentazioneai CAAF
IL CONSIGLIO
IL CONSIGLIO
DETERMINAZIONE N. 8/2003
del 26 marzo 2003
Oggetto:
pagamento
subappaltatori.
Considerato in fatto
L’ANCE
ha sottoposto all’attenzione di questa Autorità la problematica relativa alle
modalità di pagamento delle imprese subappaltatrici. In particolare, oggetto
della richiesta di parere è la presunta abrogazione del comma 3-bis
dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell’art.
34 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406. Il problema nasce dall’inclusione del
suddetto articolo 34 tra le norme espressamente abrogate dal DPR 21 dicembre
1999, n. 554 (art. 231 lett.v), circostanza questa che ha indotto molte
stazioni appaltanti a ritenere indirettamente abrogato anche il comma 3-bis dell’art.
18 L. 55/90, con la conseguente disapplicazione delle modalità di pagamento ivi
indicate. Alla luce di quanto sopra, pertanto, l’ANCE ha richiesto un parere in
merito alla presunta abrogazione del suddetto comma 3-bis
dell’art. 18, e quindi sulla disciplina applicabile ai subappaltatori in ordine
alle modalità di pagamento.
La
suddetta problematica è stata sottoposta all’attenzione dei firmatari dei
Protocolli d’intesa con questa Autorità, i quali hanno formulato le proprie
valutazioni. In particolare, l’ASSISTAL- Associazione Nazionale Costruttori
Impianti – nel rappresentare l’esclusione della normativa antimafia dagli
interventi abrogativi effettuati con il regolamento generale, evidenzia come
l’abrogazione di una norma non comporta l’automatica abrogazione di norme
novellate dalla stessa, a meno che ciò non sia espressamente disposto.
L’ASSISTAL ritiene, pertanto, che l’art. 231 del DPR 554/99 non abbia prodotto
alcun effetto sull’art. 18, comma 3-bis, della L.
55/90.
Anche
la Lega delle Autonomie Locali concorda con le osservazioni dell’ANCE, non
ritenendo abrogato il comma 3-bis dell’art. 18 L. 55/90, atteso che il punto u) dell’art. 231 del DPR
554/99 espressamente abroga solo le parole “o le categorie prevalenti”
incluse nel comma 3 dell’art. 18, nulla eliminando o modificando del
restante corpo normativo di tale legge e, quindi, anche dello stesso comma 3-bis
dell’art. 18 il quale, pertanto, continua ad essere vigente.
La
Lega delle Autonomie Locali, peraltro, osserva che nel bando di gara sia
necessario indicare che la stazione appaltante provvederà a corrispondere
direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli
stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti
aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione
delle ritenute di garanzia; nel caso di pagamento diretto i soggetti
aggiudicatari comunicano alla stazione appaltante la parte dei lavori eseguiti
dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo
e con proposta motivazione di pagamento.
Considerato in diritto
Al fine di fornire una soluzione
alla problematica sollevata, deve preliminarmente evidenziarsi che si concorda
sulle osservazioni dei firmatari dei Protocolli d’intesa con questa Autorità,
in ordine alla vigenza delle disposizioni dell’art. 18, comma 3-bis,
della L. 55/90, per le ragioni di seguito esplicate.
In primo luogo, si osserva che
assolvendo al mandato assegnatogli, l’art. 231 del regolamento n. 554/99 indica
le disposizioni abrogate, tra le quali figura l’art. 34 del D.Lgs. n. 406/91.
L’art. 231 rappresenta in parte una disposizione ricognitiva di abrogazioni
tacite già intervenute, in parte vere e proprie abrogazioni, soprattutto con
riguardo alle disposizioni più recenti.
Tra i gruppi di norme che
sopravvivono al processo abrogativo effettuato dall’art. 231, va sicuramente
annoverato quello relativo alla disciplina antimafia, ossia quello costituito
dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965 n. 575, dalla
legge 13 settembre 1982 n. 646 (art.21 e 22), dalla legge 19 marzo 1990 n. 55,
dal DPCM 11 maggio 1991 n. 187, dal DPR 3 giugno 1998, n. 252.
Quanto sopra segue alla
considerazione per cui la norma costituisce puntuale applicazione dell’art. 3,
comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. il quale dispone
espressamente che “sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore
del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui
al comma 1, ad eccezione della legislazione antimafia (...)”.
In ragione di ciò, l’art. 231 del
DPR 554/99 non ha inciso, abrogandola, sulla medesima legislazione antimafia,
ma ha solo abrogato dal comma 3 del suddetto articolo 18, le parole “o le
categorie prevalenti”, con ciò lasciando in vita le altre disposizioni di cui
alla legge 55/90, ivi incluso, quindi, il comma 3-bis del medesimo
articolo 18.
Peraltro, come pure affermato
dall’ASSISTAL, si ritiene che l’abrogazione di una norma non comporta
l’automatica abrogazione di norme novellate dalla stessa, a meno che ciò non
sia espressamente disposto.
Alla luce di quanto sopra,
pertanto, sembra potersi affermare che l’abrogazione dell’art. 34 del D.Lgs. n.
406/91 non ha coinvolto, abrogandola, anche la disposizione dell’art. 18 comma
3-bis della l. 55/90, proprio per espressa volontà del legislatore
diretta a mantenere in vita la legislazione antimafia.
Alla luce della suddetta
disposizione deve considerarsi confermata la facoltà per la stazione
appaltante, dandone notizia nel bando di gara, di optare per il pagamento delle
lavorazioni affidate in subappalto, per una delle due seguenti discipline (art.
18, comma 3- bis, della L. 55/90):
a)
pagamento - alla maturazione secondo quanto previsto dal contratto di appalto
di ogni stato di avanzamento - direttamente al subappaltatore in base alla
specificazione dell’importo delle lavorazioni eseguite dal subappaltatore
fornita dall’appaltatore;
b)
pagamento nei confronti dell’appaltatore, con l’obbligo per quest’ultimo di
trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle
ritenute a garanzia effettuate.
Nel
caso che sia prevista la modalità di pagamento di cui alla lettera a), sembra
opportuno evidenziare che nel contratto di appalto - poiché la disposizione
nulla dice in merito ai controlli che andrebbero effettuati in simili
circostanze ed atteso che i lavori eseguiti devono risultare dal registro di
contabilità - sia previsto che il pagamento al subappaltatore è subordinato ad
un nulla osta del direttore dei lavori.
Dalle considerazioni svolte
l’Autorità è dell’avviso che:
-
l’art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. non ha abrogato
l’art. 18, comma 3-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m. che, pertanto,
è da considerarsi ancora vigente;
-
la stazione appaltante deve indicare nel bando di gara che provvederà a
corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei
lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti
aggiudicatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti dagli stessi corrisposti via via al subappaltatore o cottimista, con
l’indicazione delle ritenute a garanzia.
il Relatore
il Presidente
Il
Segretario
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