SUDDIVISIONE DELL'OPERA IN LOTTI
ICI PRIMA CASA E TRIBUTI LOCALI
R E
P U B B L
I C A I T A L
I A N A
N. 1101/2008
Reg. Dec.
N. 4885 Reg. Ric.
Anno 2003
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso N. 4885 del 2003, proposto dalla
Soc. F.M.S. Costruzioni, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Sartorio,
Salvatore Basso e Luca Di Raimondo, elettivamente domiciliata in Roma, Via
della Consulta n. 50, presso quest’ultimo;
contro
la Provincia Autonoma di Trento ed il
Dirigente Servizio Appalti, Contratti e Gestioni generali della Provincia di
Trento, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Lorenzoni e Nicolo’
Pedrazzoli, elettivamente domiciliati presso il primo in Roma, via del Viminale
n. 43;
e nei confronti delle
- CODELFA S.P.a., rappresentata e difesa dagli
avv.ti Sergio Dragogna e Maurizio Calò, elettivamente domiciliata presso il
secondo in Roma, via Gramsci n. 36;
- INCO S.R.L., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza n. 206/03 del T.R.G.A. del
Trentino Alto Adige- Sede di Trento;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della
Provincia intimata e della soc. Codelfa s.p.a.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 18
dicembre 2007, il cons. Anna Leoni e uditi gli avvocati Sartorio, Lorenzoni e
Totino, per delega dell’avv. Dragogna;
FATTO
1. Il giudizio in appello all’esame del Collegio
concerne l’impugnazione della sentenza
n. 206 del 2003 emessa dal T.R.G.A del Trentino Alto Adige- Sede di Trento, con
la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla Soc. FMS Costruzioni per
l’annullamento del bando di gara –Procedura aperta- Pubblico incanto n.
9306/571 dell’11/07/02 della Provincia autonoma di Trento avente ad oggetto
“Lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico presso il padiglione
centrale dell’ex Ospedale psichiatrico di Pergine Valsugana- IV lotto
esecutivo”.
Con il ricorso introduttivo era stato, in
particolare. gravato il punto 13 del bando, che aveva previsto la valutazione
delle offerte anomale ex artt. 32, comma 1 bis, della l. n. 109/94 e 89, comma
2, del DPR n. 554/99, e non già l’automatica esclusione delle stesse, nonché
l’annesso disciplinare di gara e tutti i successivi atti di gara per la parte
ritenuta viziata da tale illegittimità.
2. Il T.R.G.A.- Sezione di
Trento, con sentenza n. 206/03, rigettava il ricorso nella considerazione che
quanto posto materialmente in gara finiva con l’essere parte di un’intera opera
che, suddivisa in lotti, eseguiti o da eseguire, aveva un valore di molto
superiore alla soglia comunitaria, da cui la legittimità della modifica di
varie regole di gara, fra cui quella criticata. Ciò anche al fine di non
incorrere nella violazione della norma comunitaria che vieta la artificiosa
divisione di valori per un’opera unica. Da qui la sottoposizione all’istituto
della verifica delle offerte eventualmente anomale.
3. Appella la Soc. F.M.S.
deducendo i vizi di error in iudicando, omessa motivazione su un punto decisivo
della controversia; violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della L.n.
109/94 e dell’art. 89 DPR n. 554/99; violazione e falsa applicazione dell’art.
6 dir. CEE 37/93, dell’art. 3 L.P. 26/93 e dell’art. 16 L.n. 109/94; violazione
e falsa applicazione del divieto di
aggravamento del procedimento ex art. 2 L. n. 241 del 1990; eccesso di potere
per difetto di motivazione ed erroneità dei presupposti.
Il giudice di primo grado non avrebbe detto
nulla in ordine alle deduzioni dell’appellante nelle difese di I grado circa
l’autonomia della progettazione, sia sotto il profilo temporale sia sotto
quello funzionale, del IV lotto, rispetto al progetto preliminare di massima.
Solo in presenza di un progetto generale
esecutivo si sarebbe potuto procedere alla applicazione del criterio di cumulo
di importo di tutti i lotti.
4. Si sono costituite in giudizio, per resistere
all’appello la soc. Codelfa s.p.a. e la Provincia di Trento.
5. Le parti hanno prodotto memorie
difensive.
6. Il
ricorso è stato inserito nei ruoli di Camera di consiglio del 18 dicembre 2007
e trattenuto per la decisione.
DIRITTO