SURROGAZIONE RAPPRESENTANTE COMUNALE NELLA COMUNITA’ MONTANA
I CONSIGLIERI NON POSSONO IMPUGNARE UNA DELIBERA C.C. DI FRONTE AL TAR
REPUBBLICA
ITALIANA N. 7551/04
REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 9755 REG.RIC.
Il Consiglio
di Stato in
sede giurisdizionale, (Sezione quinta) ANNO 2002
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 9755 del 2002, proposto dal sig. Giovanni Di Tommaso, rappresentato e difeso dall’avv. Elio Vitale,
presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, viale Mazzini, n. 6,
giusta delega a margine del ricorso;
contro
i
signori Michele Lo Stracco e Domenico
Servilio, rappresentati e difesi dall’avv. Umberto Cassano, presso il cui
studio sono elettivamente domiciliati, in Roma, via Cunfida, n. 16, giusta
delega a margine dell’atto di costituzione;
e nei confronti
del Comune di Bugnara, in persona del legale rappresentante p.t., non
costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R.
per l’Abruzzo-L’Aquila- n. 498 del 2002;
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio degli appellati;
Vista
l’ordinanza di questa Sezione 21 gennaio 2003, n. 181, con la quale è stata
accolta la domanda cautelare incidentalmente proposta dal ricorrente;
Vista la
memoria difensiva degli appellati;
Visti
gli atti tutti della causa;
Alla
pubblica udienza del 13 gennaio 2004, nominata relatrice cons. Rosalia Maria
Pietronilla Bellavia e uditi per le parti gli avv.ti E. Vitale e U. Cassano.
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e
DIRITTO
I° - Il Consiglio comunale di
Bugnara eletto il 13 giugno 1999, nella seduta d’insediamento, con la delibera
28 giugno 1999, n. 14, prese atto della costituzione di un gruppo di
maggioranza e di due gruppi di minoranza, questi ultimi, rispettivamente,
costituiti uno dai signori Giovanni Di Tommaso e Tonio Iudiciani e l’altro dai
signori Michele Lo Stracco e Domenico Servilio.
Il prefato Consiglio comunale, con
la delibera 27 giugno 2002, n. 14, elesse rappresentante di minoranza in seno
al Consiglio della Comunità montana Peligna di Sulmona il consigliere di
minoranza, Giovanni Di Tommaso, in sostituzione del consigliere di minoranza
Tonio Iudiciani, che aveva rassegnato le proprie dimissioni da tale carica.
L’elezione del sig. Giovanni Di
Tommaso, uno dei due candidati, delle minoranze (Giovanni Di Tommaso, e Domenico
Servilio), venne effettuata dall’intero Consiglio comunale, a scrutinio segreto
con voto limitato ad uno dei candidati.
La detta delibera 27 giugno 2002,
n. 14, è stata impugnata dai signori Michele Lo Stracco e Domenico Servilio
davanti al T.A.R. Abruzzo-L’Aquila-, che, con la sentenza breve n. 498 del
2002, ha accolto il ricorso, in quanto competeva alla sola minoranza, e non
all’intero Consiglio comunale, la nomina del proprio rappresentante.
Contro tale sentenza è diretto il
presente ricorso in appello, proposto dal sig. Giovanni Di Tommaso.
II° - L’appellante, a motivazione
della propria impugnativa, deduce che l’art. 27, comma 2, del D.Lgs 18 agosto
2000, n. 267, nel disciplinare la “subiecta materia” non prevede il sistema del
voto separato per la nomina dei rappresentanti di minoranza e di maggioranza e
che, quindi, legittimamente, nel caso, l’elezione del rappresentante di
minoranza sarebbe stata effettuata dall’intero Consiglio comunale con voto
limitato.
Inoltre, l’appellante sostiene che
il T.A.R. si sarebbe erroneamente adeguato ad una giurisprudenza formatasi
circa fattispecie anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267, ed invoca a suo favore la decisione di questa Sezione n. 2586 del 2002,
riguardante una fattispecie occorsa in vigenza di tale decreto legislativo, con
la quale è stato riconosciuto che i rappresentanti del Comune in seno alle
Comunità montane sono nominati dal Consiglio comunale nel suo complesso, con
voto limitato.
III° - Gli appellati Michele Lo
Stracco e Domenico Servilio, in via pregiudiziale, eccepiscono
l’improcedibilità nonché l’inammissibilità del ricorso in appello e quanto al
merito ne sostengono l’infondatezza.
IV°- Con riferimento alle
eccezioni pregiudiziali sollevate dagli appellati, il Collegio osserva che, nel
caso, può prescindere-come fa- dall’esaminarle, essendo il ricorso in appello
infondato.
V° -Circa il merito dell’appello
si considera quanto segue.
E’ ben vero, come notato
dall’appellante, che l’art. 27, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267,
prescrive che “i rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti
dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato
garantendo la rappresentanza delle minoranze”.
Tale disposizione, però,
disciplina, all’evidenza, il caso in cui vengano eletti contestualmente i
rappresentanti sia della maggioranza sia della minoranza.
Diverso è il caso qui controverso,
nel quale il Comune doveva provvedere soltanto alla sostituzione di un proprio
rappresentante in seno alla Comunità montana, facente parte delle minoranze, il
quale si era dimesso dalla carica.
Non essendo la fattispecie in
esame disciplinata dal vigente D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come non lo
era secondo la pregressa normativa disciplinante la materia, correttamente il
T.A.R. si è conformato alla giurisprudenza di questo Consiglio formatasi, in
proposito, secondo la quale l’elezione del sostituto di un rappresentante
cessato dalla carica spetta al gruppo di maggioranza o di minoranza di cui
quest’ultimo faceva parte.
In tale fattispecie l’elezione del
sostituto di un rappresentante della minoranza da parte dell’intero Consiglio
comunale, sia pure operante con voto limitato, non è infatti, idonea a
garantire la scelta della minoranza, ancorchè l’eletto abbia a risultare
appartenente alla componente minoritaria del Consiglio.
In altri termini, il
rappresentante della minoranza, dovendo rappresentare la volontà del relativo
gruppo, non può che essere eletto dai componenti della stessa minoranza.
Per tali considerazioni va escluso
che la sentenza impugnata sia stata emessa in violazione dell’art. 27, comma 2,
del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e che non fosse applicabile alla fattispecie
la giurisprudenza richiamata dal T.A.R. perché formatasi in ordine a casi intervenuti
prima dell’entrata in vigore di tale decreto legislativo.
Tanto la vigente normativa quanto
quella precedente disciplinanti la materia non hanno, infatti, disciplinato il
partico......