TANGENTI: SI CONFIGURANO TRE TIPOLOGIE DI DANNO
COMUNICAZIONE PERMESSI SINDACALI 2008
Sentenza n
Sentenza
n. 532/2008 del 3 dicembre 2008 - Sezione Prima centrale di Appello - In tema
di giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilità per danno erariale
di amministratori e dipendenti di società pubbliche quotate (Enel Spa)
REPUBBLICA
ITALIANA 532/2008 A
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE
DEI CONTI
SEZIONE
PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Vito
MINERVA
Presidente
Dott. Rocco DI
PASSIO
Consigliere
Dott. Cristina
ZUCCHERETTI
Consigliere
Dott. Maria
FRATOCCHI
Consigliere
Dott. Rita LORETO
Consigliere relatore
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nei giudizi di appello iscritti ai
nn. 26393 – 26470 – 26474 – 27075 - 26681 del Registro di Segreteria, promossi
rispettivamente da:
1) C. A., rappresentato e
difeso dagli avvocati Mariano Protto, Nerio Diodà, Paolo Borghi e Mario Sanino,
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Mariano Protto in Roma,
Via Paisiello n. 39;
2) G. L., rappresentato e
difeso dagli avvocati Paolo Vaiano e Fabio Todarello, elettivamente domiciliato
presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;
3) C. G., rappresentato e
difeso dagli avvocati Paolo Vaiano e Fabio Todarello, elettivamente domiciliato
presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;
4) A. V., rappresentato e
difeso dagli avvocati Ambra Giovene, Alberto Bianchi e Carlo Selvaggi,
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via
Nomentana n. 76;
5) e dal Procuratore
Regionale presso la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti
per la Lombardia;
avverso la sentenza n.
114/06 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione
Lombardia resa in data 9 novembre 2005, depositata il 22 febbraio 2006 e
corretta con ordinanza in data 30 maggio 2006 n. 181/06;
Visti gli atti e documenti della
causa;
Uditi, nella pubblica udienza del
19 febbraio 2008, il Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto, il P.M. nella
persona del Vice Procuratore Generale dott.ssa Cinthia Pinotti, nonché l’ Avvocato
Mario Sanino per A. C. e, su delega dell’Avv. Vaiano, l’Avv. Izzo per L. G. e
G. C., e l’Avvocato Alberto Bianchi per V. A.;
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione depositato in
data 8 aprile 2005 la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della
Corte dei conti per la Regione Lombardia evocava in giudizio i signori: G.
L., in qualità di Amministratore Delegato di Omissis s.p.a., C. A.,
in qualità di Amministratore delegato di Omissis. s.p.a., C. G., in
qualità di Vice Presidente pro tempore di Omissis. s.p.a. e A. V.,
dipendente Omissis fino al 30 novembre 2000 e poi in rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa con Omissis fino all’ 11 giugno 2003, e ne chiedeva
la condanna al risarcimento per complessivi euro 62.442.681,01 (richiesta
rideterminata dal P.M. nella udienza di discussione del giudizio in primo
grado, come più innanzi si chiarirà) in relazione a molteplici condotte
illecite dai medesimi tenute, consistenti anche nell’aver concordato ed
accettato indebite dazioni di denaro al fine di favorire le imprese corruttrici
nell’aggiudicazione e successiva gestione di appalti in danno delle società
pubbliche.
I fatti venivano desunti dalle
dichiarazioni confessorie rese dai predetti nell’ambito del procedimento penale
(n. 2460/03 R.G.N.R.) avviato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Omissis, in relazione al quale era stata emessa ordinanza di
applicazione della misura cautelare della custodia in carcere (n. 905/03 GIP)
depositata il 5 giugno 2003, e dalle successive indagini istruttorie delegate
al Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria della Lombardia – Omissis.
Si accertava, pertanto, che gli
amministratori ed i dirigenti delle società collegate ad Omissis s.p.a., e cioè
Omissis ed Omissis, avevano percepito pagamenti illeciti per complessivi euro
13.098.219,14, che avevano prodotto una serie di danni diretti, da disservizio
e di immagine, approfonditamente illustrati dal Requirente nell’atto di
citazione, cui questo Collegio fa rinvio per una più diffusa
esposizione delle vicende che ci si appresta ad
illustrare.
Per i medesimi fatti illeciti la
Procura Regionale otteneva anche il sequestro conservativo di immobili nei
confronti dell’ing. L. G. (fino alla concorrenza di euro 26.489.030,67), nei confronti
dell’Ing. A. C. (fino a euro 13.770.340,67) e del dr. G. C. (euro
13.077.142,80).
Dopo aver indicato i requisiti che
connotano E. s.pa. e la partecipata Omissis s.p.a. come soggetti sottoposti a
disciplina pubblicistica, il Procuratore Regionale così riassumeva le ipotesi
di danno erariale enucleate (pag. 82 cit.):
a) danno diretto conseguente
all’aggiudicazione delle gare di appalto a condizioni meno vantaggiose per la
società appaltante, ovvero conseguente all’avvenuto “recupero”, in sede di esecuzione
del contratto, della dazione illecita da parte dell’impresa aggiudicataria
dell’appalto, ovvero l’appropriazione di ingenti fondi pubblici di proprietà
OMISSIS (c.d. “retrocessioni”);
b) danno patrimoniale “da
disservizio”, costituito dai costi aggiuntivi sostenuti dalle società in
mano pubblica implicate nella vicenda per ripristinare l’efficienza della
struttura organizzativa in cui hanno operato i dirigenti e gli amministratori
coinvolti dai fatti corruttivi;
c) danno conseguente alla
grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dell’immagine e della
personalità pubblica del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’ Omissis
s.p.a. e della controllante Omissis s.p.a.
§§§
1. Il danno diretto collegato alla
aggiudicazione delle gare di appalto a condizioni meno vantaggiose: i rapporti
con OMISSIS AG.