TARIFFE IDRICHE: NON IMPUGNABILI LE DELIBERE ATO
MODALITA’ PER IL LAVORO OLTRE I LIMITI DI ETA’
N
N.817/05
Reg.Dec. N. 3500 Reg.Ric. ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal Comune di Sandrigo, rappresentato e difeso
dall'avv. prof. Mario Bertolissi, dall'avv. Paolo Piva e dall'avv. Luigi Manzi,
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'ultimo in Roma, via F.
Confalonieri, n. 5;
contro
l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "A.A.T.O. Bacchiglione",
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Testa, ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell'avv. Salvatore Di Mattia in Roma, via F. Confalonieri, n.
5;
e nei confronti
dell'A.I.M. Vicenza S.p.a, non costituita;
per l'annullamento
della sentenza n. 5676 del 12 novembre 2003 del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, sez. I, resa inter partes.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 26 novembre 2004, relatore il Consigliere Giuseppe
Romeo, uditi l'avv. Andrea Manzi per delega dell'avv. Luigi Manzi, e l'avv.
Testa;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con la sentenza impugnata, il TAR Veneto ha respinto il ricorso del Comune
di Sandrigo avverso la deliberazione (n. 13/2002) dell'AATO Bacchiglione di
approvazione delle convenzioni per singolo gestore salvaguardato, con
l'allegata determinazione del compenso per i servizi idrici, nella parte in cui
sono state approvate le tariffe per il servizio idrico integrato, nonché
avverso la successiva deliberazione di ricalcolo delle tariffe suddette per le gestioni
salvaguardate APGA e CVS (impugnata con motivi aggiunti).
2.- Appella il Comune di Sandrigo, il quale ripropone i motivi, dichiarati
infondati dal primo giudice, e chiede la riforma della sentenza impugnata.
3.- Resiste l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "A.A.T.O.
Bacchiglione", eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso
d'appello (e di quello originario), e sostenendo l'infondatezza del gravame.
4.- Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza del 26 novembre 2004.
5.- Il Collegio deve esaminare, in via preliminare, due eccezioni sollevate
dall'Autorità resistente: la prima riguarda l'irregolarità del mandato
conferito dal Sindaco del Comune di Sandrigo a stare in giudizio, perché la
delibera di Giunta Comunale del 26.2.2004 ha autorizzato il Sindaco a conferire
"la procura allo studio degli avv. ti Bertolissi M. e Piva P.", e non
agli avvocati Mario Bertolissi e Paolo Piva; la seconda concerne la
sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, in quanto
l'A.A.T.O Bacchiglione è intervenuta, nelle more del giudizio, a determinare
nuovamente le tariffe relative a tutti i gestori del servizio idrico integrato,
"anche con riferimento all'esercizio 2003" (deliberazione n. 11 del
2003).
Deve essere disattesa la prima eccezione, dal momento che non sussiste alcun
dubbio che la Giunta Comunale, sia pure con una espressione imprecisa, abbia
inteso avvalersi della prestazione professionale dei due avvocati indicati
nella deliberazione del 26.2.2004, cioè gli avv. ti "Bertolissi M. e Piva
P.". Per questo appare improprio il richiamo della Autorità appellata a
precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte in tema di "studio
associato" e/o associazione tra professionisti, ai quali non è stata
riconosciuta la capacità di stare in giudizio in persona dei suoi componenti.
Va invece accolta la seconda eccezione di sopravvenuta carenza di interesse
alla decisione dell'odierno gravame, in quanto le tariffe che il Comune di
Sandrigo ha contestato sono state rideterminate con la deliberazione
dell'A.A.T.O. Bacchiglione, come è dato inequivocabilmente evincere dall'ultimo
capoverso della deliberazione n. 11 del 22.12.2003 (richiamata dalla difesa
della Autorità appellata): Considerato che una nuova determinazione della
tariffa S.I.I. deve essere effettuata anche per l'esercizio del 2003, e dal
punto 1 del deliberato, laddove si dà atto che le previsioni contenute nel
Piano d'Ambito approvato vanno a ricomprendere o modificare, ove non
compatibili, le previsioni del Piano economico-finanziario approvato
dall'Assemblea con propria deliberazione n. 13 di reg. del 30.12.2002 (vale
a dire la deliberazione, la cui impugnativa il Comune di Sandrigo reitera in
questa sede).
Il Comune di Sandrigo non è convinto che la modifica delle tariffe (peraltro,
in senso peggiorativo), intervenuta nelle more del presente giudizio, possa
determinare ex se il venir meno dell'interesse alla impugnativa, perché
il provvedimento sopravvenuto non sarebbe idoneo a fare emergere una
situazione tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, anche
sotto il profilo meramente strumentale e morale. L'iniziativa del Comune di
Sandrigo non potrebbe, quindi, rimanere senza giudiziale risposta, anche perché
lo stesso, in caso di pronuncia favorevole, potrebbe proporre un'azione
risarcitoria avanti il giudice ordinario (si veda sent. Corte Costituzionale n.
204/04), e perché la presenza di un interesse morale alla decisione non
potrebbe comunque essere disconosciuta.
Le obiezioni alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla
decisione di un ricorso, che ha ad oggetto un provvedimento che è stato
interamente superato da altro provvedimento, la cui impugnativa (come
dichiarato dalle parti) pende innanzi al TAR Veneto, non convincono.
Una eventuale decisione sarebbe, infatti, del tutto inutile, non potendo
influire sul provvedimento sopravvenuto, che mantiene la sua validità ed
efficacia, indipendentemente dalla sorte giudiziale del provvedimento che ha
sostituito.
Neppure sono individuabili quei profili risarcitori e morali, la cui presenza
viene data per certa dal Comune appellante, che richiama la sua legittimazione
alla impugnazione degli atti sub sudice, quale ente esponenziale della comunità
di riferimento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
La questione della legittimazione ad agire del Comune di Sandrigo meriterebbe
un adeguato approfondimento, che non è possibile fare in questa sede, perché si
finirebbe per valutare la correttezza della statuizione del TAR sulla
giurisdizione del giudice amministrativo, che non è stata contestata dalla
Autorità appellata (secondo il TAR, la controversia non attiene a rapporti
individuali di utenza, poiché il Comune agisce chiaramente come ente
esponenziale di interessi dei propri cittadini e come tale ha sollevato
questioni di carattere generale che non riguardano il singolo utente del
servizio né comportano conseguenze immediate di natura patrimoniale sulle
posizioni individuali dell'utente stesso).
Quello che si può affermare, al fine di escludere la presenza di profili
risarcitori e morali del Comune, il quale dichiara di avere un interesse ad una
decisione che dia "conto della oculatezza ed efficacia della pregressa
gestione del servizio idrico da parte del Comune di Sandrigo, rispetto a quello
di altri comuni (i.e., opere acquedottistiche realizzate senza accensione di
mutui, qualità del servizio fornito, etc.)", è che l'interesse fatto
valere dall'appellante sfugge ad una precisa definizione idonea a
circoscriverne il reale contenuto, dal momento che tale interesse è
sovrapponibile all'interesse che ogni utente del servizio ha ad ottenere una
tariffa del servizio idrico, che sia congrua con gli investimenti che il Comune
ha effettuato con le proprie risorse per migliorare il servizio fornito.
Il pregiudizio derivante dalla determinazione della tariffa per il servizio
idrico, fissata senza tenere conto degli investimenti che il Comune ha eseguito
senza ricorrere all'accensione di mutui, è destinato a ricadere interamente
sugli utenti comunali del servizio, i cui interessi sono già individualmente
azionabili.
L'interesse morale, quindi, del Comune a vedersi riconosciuta in sede
giurisdizionale l'oculatezza ed efficacia della pregressa gestione del
servizio idrico, coincide interamente con l'interesse economico dei singoli
utenti, a motivo delle conseguenze di ordine patrimoniale che il mancato
riconoscimento delle opere acquedottistiche realizzate senza accensione di
mutui, ha avuto nella determinazione nella tariffa per il servizio idrico,
che il Comune stesso ritiene pregiudizievole di un suo interesse alla buona
fama di amministratore oculato.
L'appello va, pertanto, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di
interesse. Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara
l'improcedibilità dell'appello in epigrafe. Compensa le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2004 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei
Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Luigi MARUOTTI Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere Est.
Francesco D'OTTAVI Consigliere
Domenico CAFINI Consigliere
Presidente
Consigliere Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.....................................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata
trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
......