TASSO D'INTERESSE INPS PER RITARDATI PAGAMENTI
ACCESSO AGEVOLATO AL CREDITO SPORTIVO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
Circolare numero 93 del 22-6-2007
Variazione del tasso di differimento, di dilazione e della somme aggiuntive
per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: variazione del tasso di differimento, di dilazione e della somme
aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali
SOMMARIO: provvedimento della Banca Centrale Europea: innalzamento al 4% del
tasso di riferimento con decorrenza dal 13 giugno 2007
La Banca Centrale Europea ha fissato, nella misura del 4%, a decorrere dal
13giugno 2007, il tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) da utilizzare per la
determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti
contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatoria.
L’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma
4, del D.L. n.318 del 14.6.1996, convertito nella legge n.402 del 29.7.1996 è
quindi pari al 10 % a decorrere dalla medesima data del 13 giugno 2007.
LA MODIFICA PRODUCE EFFETTI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE SOMME AGGIUNTIVE PER
RITARDATO O OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI, COME DI SEGUITO DESCRITTO:
1) INTERESSI DI DILAZIONE
L’interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dal 13 giugno
2007, dovrà essere calcolato al tasso del 10% che sarà inserito, a cura della
Direzione Centrale delle Entrate Contributive, nelle tabelle centrali.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso
precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
2) INTERESSI DI DIFFERIMENTO
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei
contributi, la nuova aliquota del 10% sarà applicata a partire dalla
contribuzione relativa al mese di giugno 2007.
SANZIONI CIVILI
La nuova misura delle sanzioni civili a decorrere dal 13 giugno 2007 si
determina come segue:
- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente
denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate
entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione civile
è pari al TUR (4%) maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, al 9,50% annuo
ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 n.388 art. 116 c. 8 lettera a) e lettera
b- secondo periodo;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto dal 1°
ottobre 2000 denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure
denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30%
annuo ai sensi della citata L. 388/2000 art. 116 c. 8 lettera b);
- per le inadempienze previste al comma 10 del summenzionato art. 116, la
sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti e quindi al 9,50%
annuo;
- per le procedure concorsuali (cfr. punto 5 della circolare n.88/2002) il
riferimento al “prime-rate”, come è noto, deve intendersi sostituito da quello
al tasso ufficiale di riferimento (4 %).
A tale riguardo, ad ogni buon fine, si rammenta che l’importo della sanzione
ridotta (v. prospetto riportato nella suddetta circolare n.88) non potrà mai
essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello degli
interessi legali.
Il Direttore Generale Crecco
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