TASSO D'INTERESSE PER DILAZIONE DEBITI CONTRIBUTIVI
COLLABORATORI: VERSAMENTI VOLONTARI ALLA GESTIONE SEPARATA
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale
Variazione del tasso di differimento, di dilazione e della somme aggiuntive per
omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Circolare n. 42 - Roma, 14 Marzo 2006
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Variazione del tasso di differimento, di dilazione e della somme
aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali
SOMMARIO: Provvedimento della Banca Centrale Europea
Variazione del tasso di riferimento al 2,50% con decorrenza dall' 8 marzo 2006
Sul Bollettino mensile della Banca Centrale Europea pubblicato il 9 marzo 2006
è stato fissato, nella misura del 2,50% a decorrere dal 8 marzo 2006, il tasso
ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di
differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e
relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatoria.
L'interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell'art. 3, comma
4, del D.L. n. 318 del 14.6.1996, convertito nella legge n. 402 del 29.7.1996 è
pari al 8,50 % a decorrere dalla medesima data dell'8 marzo 2006.
A proposito della decorrenza, si fa presente che il regime transitorio,
previsto per 5 anni a decorrere dal 1 gennaio 1999 dal D.Lgs 24 giugno 1998
n.213, è ormai interamente trascorso e, di conseguenza, non è più necessaria
un'autonoma determinazione della Banca d'Italia per rendere effettivo il tasso
fissato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea.
La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per
ritardato o omesso versamento dei contributi, come di seguito descritto:
1) INTERESSI DI DILAZIONE
L'interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dall'8 marzo
2006, dovrà essere calcolato sulla base del nuovo tasso dell' 8,50 % inserito,
a cura di questa Direzione, nelle tabelle centrali.
2) INTERESSI DI DIFFERIMENTO
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei
contributi, la nuova aliquota del 8,50 % si applica a partire dalla
contribuzione relativa al mese di marzo 2006.
3) SANZIONI CIVILI
La nuova misura delle sanzioni civili si determina come segue:
- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente
denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l'anno e pagate
entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, è pari al TUR (2,50%)
maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, all'8% annuo ai sensi della Legge
23 dicembre 2000 art.116 c.8 lettera a) e lettera b- secondo periodo;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall'Istituto, denunciati
dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l'anno e
non pagati nei 30 giorni, il tasso, dal 1 ottobre 2000, è pari al 30% annuo ai
sensi della citata L. 388/2000 art.116 c.8 lettera b)
- per le inadempienze previste al comma 10 del summenzionato art. 116 e sempre
con la medesima decorrenza del 6 dicembre 2005, è pari al TUR maggiorato di 5,5
punti e quindi all'8% annuo;
- per le procedure concorsuali (cfr. punto 5 della circolare n. 88/2002) il
riferimento al "prime-rate", come è noto, deve intendersi sostituito
da quello al tasso ufficiale di riferimento (2,50 %).
A tale riguardo, ad ogni buon fine, si rammenta che l'importo della sanzione
ridotta (v. prospetto riportato nella suddetta circolare n. 88) non potrà mai
essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello degli
interessi legali.
Il Direttore Generale
Crecco
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