TAXI: IL SERVIZIO INIZIA DAL LUOGO DI CHIAMATA
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Corte Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n
Corte Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza
n. 22296/2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 20 dicembre 2004 la Polizia Municipale dì BBB elevò
verbale di contestazione della violazione dell'art. 86, comma 3, codice della
strada nei confronti del sig. G. G., tassista socio della cooperativa a r.l.
(OMISSIS), per avere prelevato due passeggeri presso l'aeroporto di TTT, dunque
fuori dal territorio del Comune dì BBB, che gli aveva rilasciato la licenza.
Avverso il verbale proposero opposizione il sig. G., la
cooperativa cui egli apparteneva (OMISSIS), quale coobbligata, nonché la coop.
a r.l. (OMISSIS). Dedussero in particolare (per quanto qui ancora rileva) che,
come consentito dall'art. 11, comma 2, L. 15 gennaio 1992, n. 21 (che recita:
"Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati
con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per
qualunque destinazione... "), il servizio era iniziato non con il
prelevamento dei passeggeri all'aeroporto di BBB, bensì a TTT ove il tassista
aveva ricevuto la chiamata degli utenti.
Nella contumacia dell'amministrazione comunale,
l'adito Giudice di pace di (OMISSIS) accolse l'opposizione osservando:
che, ai sensi della norma richiamata, il prelevamento
dell'utente e l'inizio del servizio possono non coincidere e, in caso di
chiamata effettuata da località diversa dal comune di rilascio della licenza,
l'inizio del servizio coincide con la partenza del taxi dal luogo di sosta nel
territorio di detto comune;
che nella specie era incontestato che i due passeggeri
avevano effettuato la prenotazione nei giorni precedenti il loro arrivo
all'aeroporto di BBB, e il tassista era, appunto, partito da TTT per prelevarli
all'aeroporto.
Il Comune di (OMISSIS) ha quindi proposto ricorso per
cassazione per un motivo, cui hanno resistito con controricorso il sig. G. e le
due cooperative sopra dette. Le parti hanno anche presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con l'unico motivo di ricorso si denuncia
violazione degli artt. 86, comma 3, c.d.s. e 2 e 11 L. n. 21 del 1992, nonché
vizio di motivazione.
Si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal
giudice di primo grado, solo con il prelevamento dell'utente si ha inizio del
servizio di taxi. Altrimenti, si osserva, sarebbe vanificata la ratio dell'art.
11, comma 2, L. cit. - di assicurare una omogenea distribuzione teritoriale del
servizio - in alcune aree urbane periferiche confinanti con il territorio di un
diverso comune dal quale sia eventualmente più agevole raggiungerle; si assimilerebbero,
inoltre, il servizio di taxi e quello di autonoleggio con conducente, che la
legge tiene invece distinti.
2. - Il motivo è infondato, anche se va rettificata la
motivazione in diritto della sentenza impugnata.
2.1. - Secondo la legge il servizio di taxi può
iniziare anche altrimenti che con il prelevamento dell'utente. Tanto deve
affermarsi per insuperabili ragioni testuali, già individuate da Cons. Stato
Sez. II 11 dicembre 1996, n. 1665.
Tali ragioni consistono in ciò, che il comma 2
dell'art. 11 della L. n. 21 del 1992 (legge quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea), sopra testualmente riportato in
narrativa, collega "il prelevamento dell'utente" e "l'inizio del
servizio" con la disgiuntiva "ovvero". Che tale congiunzione sia
usata proprio in senso disgiuntivo (come sinomimo di "oppure"), e non
esplicativo (come sinonimo di "ossia"), è rivelato dall'uso del verbo
al plurale ("sono effettuati") e confermato dalla considerazione che
le norme esplicativo-definitorie sono contenute in altra parte - quella
iniziale, artt. da 1 a 3 - della legge in esame.
2.2. - Si tratta, piuttosto, di stabilire cosa debba
intendersi per inizio del servizio.
Per inizio del servizio deve intendersi la messa del
taxi a disposizione (al "servizio", appunto) del cliente. Il che
comporta, in particolare, l'onerosità e l'esclusività: non può esservi, cioè,
inizio del servizio a favore di un cliente se il tratto di strada percorso
prima del prelevamento del medesimo è gratuito o se per quel tratto il taxi è
occupato da un altro cliente. Non basta, dunque, il semplice fatto che il
tassista si sia mosso dalla sua città per ordine del cliente, come invece ha
ritenuto il Giudice di pace.
2.3. - Le obiezioni mosse dal ricorrente alla tesi qui
accolta non sono condivisibili.
Un potenziamento, infatti, del servizio di taxi nelle
zone periferiche delle città, di solito sfavorite dal trasporto pubblico in
generale e dal servizio di taxi in particolare, sarebbe semmai auspicabile. La
distinzione, poi, rispetto al servizio di autonoleggio resterebbe comunque
intatta, espressa dalle diverse caratteristiche e disciplina dei due servizi
previste dalla legge quadro soprattutto agli artt. 2 e 3 (destinazione a
un'utenza indifferenziata ovvero specifica; stazionamento in luoghi pubblici o
in rimesse private) e 13 (determinazione del corrispettivo e obbligatorietà o
meno del servizio).
2.4. - Va infine aggiunto, per completezza, che la
circostanza dell'inizio del servizio (nel senso sopra precisato) nel territorio
del comune che ha rilasciato la licenza deve, in quanto fatto impeditivo
(dell'illecito di cui trattasi e) del sorgere dell'obbligazione sanzionatoria,
essere allegata e provata dall'opponente.
Ma il Comune di BBB non ha posto questa questione.
3. - Il ricorso va in conclusione respinto.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna
l'amministrazione comunale ricorrente alle spese processuali, liquidate in €
500,00, di cui 400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
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