TEMPI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CHIARIMENTI INTERPRETATIVI SUL DL 44/2005
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
SEZIONE DI BRESCIA
Registro
Generale: 1532/2004
nelle persone
dei Signori:
FRANCESCO MARIUZZO Presidente
GIANLUCA MORRI Giudice, relatore
STEFANO MIELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella udienza camerale del 14 Gennaio 2005
Visto il ricorso 1532/2004 proposto
da:
CERIBELLI
GIOVANNA
AUSTONI
NICOLETTA
CASATI
ANNIBALE
rappresentati e difesi da:
AUSTONI NICOLETTA
GASPARINI FEDERICA
con domicilio eletto in BRESCIA
VIA SOLFERINO, 4
presso
GASPARINI FEDERICA
contro
COMUNE DI
CAPRINO BERGAMASCO
non costituitosi in giudizio
per
l'annullamento dell'avviso sindacale del 26.7.2004 n. 5044 di convocazione
del Consiglio Comunale in seduta straordinaria e delle delibere del Consiglio
Comunale del 29.7.2004 nn. 32, 33 e 34 relative a Piano di Recupero e di
Coordinamento;
Visti
gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visti
tutti gli atti di causa;
Udito
il relatore Dott. Gianluca Morri e udito, altresì, il difensore dei ricorrenti;
Visto
l’art. 26 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come modificato dalla Legge
21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto
di poter definire il giudizio con sentenza succintamente motivata per le
seguenti ragioni di
FATTO E DIRITTO
L'Amministrazione
intimata, in esecuzione dell'ordinanza istruttoria n. 1628 del 15.10.2004, ha
depositato in giudizio le deliberazioni n. 36, 37 e 38 del 13.9.2004, con le
quali il Consiglio comunale ha rideliberato sugli stessi oggetti delle delibere
adottate nella seduta del 29.7.2004 e impugnate in questa sede.
Queste
ultime deliberazioni non sono state oggetto di gravame da parte degli odierni
ricorrenti.
I nuovi
provvedimenti dell'Amministrazione, identici ai provvedimenti impugnati,
determinano, pertanto, la sopravvenuta carenza d'interesse alla coltivazione
del ricorso.
Il
difensore dei ricorrenti insiste nella condanna dell'Amministrazione al
pagamento delle spese di giudizio.
Trattandosi
di applicare il principio della soccombenza virtuale è necessario soffermarsi
brevemente sulla fondatezza delle censure sollevate.
A
giudizio dei ricorrenti le delibere impugnate (adottate nella seduta
straordinaria del 29.7.2004) devono ritenersi illegittime poiché l'avviso di
convocazione del consiglio comunale sarebbe stato comunicato (in data
26.7.2004) senza rispettare il relativo termine stabilito dall'art. 9 dello
Statuto che recita: “Le sedute ordinarie
devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle
straordinarie almeno tre”. Tale termine, secondo i ricorrenti, sarebbe da
considerare libero, per cui il consiglio comunale non si sarebbe potuto riunire
se non prima del giorno 30.7.2004.
Il
Collegio, pur prendendo atto di alcune pronunce del giudice di primo grado
citate dai ricorrenti a sostegno della loro tesi, ritiene tuttavia di
condividere quanto affermato dal Consiglio di Stato secondo cui il termine previsto dall'art. 125 R.D. 4.2.1915 n.
148 (da cui trae fondamento l'art. 9 dello Statuto comunale quale espressione
dell’autonomia locale) entro il quale gli
avvisi di convocazione del consiglio comunale devono essere consegnati ai
consiglieri in caso di sessioni straordinarie, deve essere calcolato partendo
dal giorno successivo a quello iniziale e comprendendo quello finale (Cons. Stato, Sez. V, 28.1.1992, n. 85).
In sostanza, nel silenzio della legge che qualifica
come “libero” un determinato termine, devono trovare applicazione di principi
generali sul computo dei termini riassunti nella formula dies a quo non
computatur in termina, dies ad quem computatur (Cfr. Cass. civile, Sez. I, 28.3.1997, n. 2807).
Ne consegue che, essendo stata rispettata la
predetta regola, il ricorso doveva ritenersi infondato.
In applicazione della regola della soccombenza
virtuale non si da quindi luogo a pronuncia sulle spese, stante la mancata
costituzione dell'Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il
T.A.R. per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia – dichiara improcedibile
il ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza d'interesse.
Nulla
per le spese.
La
presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
BRESCIA,
14 Gennaio 2005
NUMERO