TEMPORANEAMENTE INEFFICACI LE DELIBERAZIONI ISTITUTIVE DELL'ADDIZIONALE IRPEF
Assunzione disabili: non c'è blocco
Circolare del 12/02/2003 n
Circolare
del 12/02/2003 n. 1 - Dipartimento delle Politiche Fiscali - Federalismo
Fiscale
Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Modificazioni introdotte dall'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. (Documento
in fase di trattamento redazionale.)
La legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)",
pubblicata sul S.O. n. 240/L alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002,
ha introdotto, all'art. 3, importanti innovazioni in materia di addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, disciplinata dal D.Lgs
28 settembre 1998, n. 360, sulle quali si forniscono alcuni chiarimenti.
In particolare, il comma 1, lettera a), del citato articolo 3, dispone che
"gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone
fisiche per i comuni e le regioni, nonche' la maggiorazione dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui all'articolo 16, comma
3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente
al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per
l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra
Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo
fiscale".
La formulazione letterale della norma ha creato alcune incertezze
interpretative soprattutto in ordine alla possibilita' per i comuni di
esercitare la facolta', riconosciuta dall'art. 1, comma 3, del citato D.Lgs n.
360 del 1998, di deliberare per la prima volta la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale all'Irpef.
I dubbi nascono dal dato letterale della norma che, disponendo semplicemente la
sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle
persone fisiche deliberati successivamente al 29 settembre 2002, potrebbe
portare ad escludere da tale limitazione la possibilita' di istituire il
tributo.
Al riguardo, occorre sottolineare che una corretta lettura della norma non puo'
in alcun modo indurre a giustificare una simile interpretazione.
Infatti, lo stesso art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002,
nel disporre la sospensione degli aumenti delle addizionali e la maggiorazione
dell'aliquota dell'Irap che "non siano confermativi dellealiquote in
vigore per l'anno 2002", di fatto riconosce validita' alle sole aliquote
che gli enti locali e regionali avevano approvato per l'anno 2002.
Non si puo' infatti negare che, ove il comune istituisse per l'anno in corso
l'addizionale comunale all'Irpef si assisterebbe ad una variazione dell'assetto
delle aliquote deliberato dall'ente locale per l'anno precedente, che era
caratterizzato da un'aliquota pari a 0. Si avrebbe nella sostanza, in questa
ipotesi, un aumento che non e' meramente confermativo delle aliquote in vigore
per l'anno 2002 e, pertanto, una siffatta deliberazione sarebbe in aperto contrasto
con la disposizione recata dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 289
del 2002.
Da quanto esposto risulta chiaro che non puo' essere riconosciuta efficacia ad
una deliberazione istitutiva dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2003,
in quanto, seppure sussiste una differenza terminologica tra
"aumento" ed "istituzione", detti vocaboli non possono
essere avulsi dalla ratio che ha guidato la manovra del legislatore attuata con
la legge finanziaria, che e' stata caratterizzata dall'esplicito intento di non
elevare la pressione fiscale a carico dei contribuenti.
Conseguentemente, possono considerarsi efficaci esclusivamente le deliberazioni
che siano confermative delle aliquote in vigore per l'anno 2002 e non quelle
con le quali l'ente locale istituisce per l'anno 2003 la variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'Irpef.
Un altro problema che e' stato sollevato attiene all'efficacia delle
deliberazioni adottate prima del 29 settembre 2002, data della presentazione
del disegno di legge finanziaria, con le quali e' stato approvato l'aumento di
aliquota dell'addizionale all'Irpef applicabile per l'anno 2003. Al riguardo,
la puntualita' del dato testuale della disposizione in esame e' chiaramente
ostativa ad un'interpretazione che includa nell'ambito della sospensione in
questione tale tipologia di deliberazioni, che sono pertanto efficaci.
E' appena il caso di precisare, infine, che sono del tutto escluse dal
meccanismo sospensivo in esame le deliberazioni con le quali l'ente locale
diminuisce la misura dell'aliquota deliberata per l'anno 2002, poiche' l'art.
3, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002, ne limita l'applicazione
ai soli aumenti.
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