TERMINI DEPOSITO RELAZIONE REVISORI SUL RENDICONTO
Diritto alle prestazioni dei residenti
N
N. 00251/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02149/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione
Prima)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2149 del 2009,
proposto da:
Filippo Boscia, Antonio Mancino, Caterina Giannoccaro, Marina Di Venere e
Antonio Fortunato, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Macchione, con
domicilio eletto in Bari, via Francesco Crispi n. 6;
contro
il Comune di Sammichele di Bari, rappresentato e
difeso dall'avv. Tobia Renato Binetti, con domicilio eletto in Bari, via
Amendola, n. 172/C;
nei confronti di
Vito Leonardo Spinelli, Maria Spinelli;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del
15 ottobre 2009 (pubblicata all’albo comunale dal 5 al 20 novembre 2009) avente
ad oggetto "Approvazione rendiconto di gestione anno 2008”;
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del
15 ottobre 2009 (pubblicata all’albo comunale dal 5 al 20 novembre 2009) avente
ad oggetto “Art. 193 del testo Unico n. 267/2000. Ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi e verifica di salvaguardia degli equilibri di
bilancio. Esercizio Finanziario 2009. Provvedimento di ripiano del disavanzo di
amministrazione risultante dal rendiconto di gestione 2008 approvato”;
di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenti,
compresa, ove occorra, la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 17
settembre 2009;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di
Sammichele di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Doris Durante;
Uditi nell'udienza pubblica del giorno 1° dicembre
2010 per le parti i difensori avvocati Antonio L. Deramo per delega dell'avv.
Giuseppe Macchione e Tobia Renato Binetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, consiglieri di minoranza presso il
Comune di Sammichele di Bari, costituiti nel gruppo consiliare “Insieme”, hanno
impugnato la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15 ottobre 2009 di
approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 2008 e la deliberazione di
Consiglio Comunale n. 37 di pari data avente ad oggetto la ricognizione sullo stato
di attuazione dei programmi e verifica di salvaguardia degli equilibri di
bilancio ai sensi dell’art. 193 del testo Unico n. 267/2000 ed il ripiano del
disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione 2008.
Avverso la deliberazione n. 36 del 2009 essi
ricorrenti deducono il seguente articolato motivo:
violazione dell’art. 85 del Regolamento di contabilità
del comune di Sammichele di Bari, approvato con deliberazione di consiglio
comunale n. 20 del 30 aprile 1997 anche in relazione all’art. 39 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale approvato con
deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 30 gennaio 2006; violazione
dell’art. 227, secondo e quinto comma del d. lgv. 18 agosto 2000, n. 267;
violazione dei principi generali in tema di diritti e prerogative dei
consiglieri comunali; eccesso di potere per difetto di presupposto; ingiustizia
manifesta, in quanto la relazione dei Revisori dei Conti non sarebbe stata
messa a disposizione dei consiglieri comunali 20 giorni prima della
deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione.
Avverso la deliberazione n. 37 del 2009, essi deducono
l’illegittimità in via derivata per difetto di presupposto, nonché violazione
dell’art. 228 del d. lgv. n. 267 del 2000; dei principi generali in tema di
redazione del rendiconto di gestione e della circolare del Ministero
dell’Interno n. F.L. 19/95 del 18 settembre 1995.
Il Comune di Sammichele di Bari, costituitosi in
giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e ne ha dedotto
l’infondatezza nel merito.
Questa sezione ha respinto l’istanza cautelare con
ordinanza n. 41 del 14 gennaio 2010.
Le parti hanno depositato memorie difensive e, alla
pubblica udienza del 1°dicembre 2010, il ricorso è stato assegnato in
decisione.
Il ricorso è infondato nel merito, sicché si può
prescindere dall’esame delle eccezioni in rito.
I ricorrenti lamentano il mancato rispetto del termine
previsto dall’art. 85 del Regolamento di contabilità vigente nel Comune di
Sammichele di Bari, che prevede che la proposta del rendiconto di gestione
debba essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno venti giorni
prima della seduta del consiglio comunale, in quanto la proposta messa a
disposizione era priva della relazione dei revisori dei conti depositata
solamente quattro giorni prima della seduta.
La censura è infondata.