TERMINI DI DECORRENZA PER IL RICORSO
Rilevanza esterna dell'atto conclusivo della conferenza dei servizi
N
N. 08543/2010 REG.SEN.
N. 05136/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Consiglio
di Stato
in sede
giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5136 del 2010,
proposto da:
Azienda Mobilita' e Trasporti Bari - AMTAB - S.p.A., rappresentata e difesa
dall'avv. Maurizio Corain, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Corain
in Roma, via Ludovisi n. 16;
contro
S.V.A:N. - Societa' Vendita Automezzi Nissena -
s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Arcifa e Luigi Cimino, con
domicilio eletto presso l’avv. Pietro Ruzza in Roma, via Accinni n. 63;
nei confronti di
Iveco S.p.A.; De Simon Group S.p.A.;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE
I n. 00695/2010, resa tra le parti, concernente GARA PER FORNITURA RICAMBI PER
AUTOBUS.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed appello
incidentale di S.V.A.N. s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre
2010 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Corain e
Arcifa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto inviato per la notifica il 26 maggio 2010 e
depositato il 9 giugno seguente l’Azienda Mobilità e Trasporti Bari – AMTAB –
S.p.A. ha appellato la sentenza succintamente motivata 1° marzo 2010 n. 695 del
Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione prima,
con la quale è stato accolto in parte il ricorso della Società Vendita
Automezzi Nissena a r.l. - S.V.A.N. – avverso la sua esclusione dalla gara
(lotti 1 e 6) indetta da AMTAB per la fornitura biennale di ricambi originali,
o originali di primo impianto, o equivalenti per autobus, disposta nel verbale
5 ottobre 2009 n. 2, i successivi verbali, il provvedimento di aggiudicazione
definitiva in favore della Iveco S.p.A. (lotto 1) e della De Simon Group S.p.A.
(lotto 6), gli atti presupposti e connessi, compresa la clausola di cui al
punto 6 della lettera d’invito/disciplinare, nonché per il risarcimento del
danno.
Premesso, tra l’altro, che l’accennata clausola impone
a pena di esclusione ai fornitori di ricambi originari Iribus, Bredamenarinibus
e Man di allegare l’autorizzazione alla vendita della casa costruttrice e che
la S.V.A.N. è stata esclusa per non aver prodotto tale autorizzazione, a
sostegno dell’appello ha, in sintesi, dedotto:
1.- Tardiva impugnazione della clausola della lex
specialis di gara, immediamente lesiva e riguardante un requisito di
partecipazione;
2.- Erroneamente il primo giudice ha ritenuto che
detta clausola producesse restrizione della concorrenza, dal momento che non
comporta un vincolo ad approvvigionarsi dalla casa-madre e si consentono anche
ricambi equivalenti o di primo impiego; del resto l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato ha archiviato una denuncia relativa al bando AMTAB,
mentre il precedente richiamato non concerne fattispecie identica. Peraltro,
per un lotto S.V.A.N. ha dichiarato fuori gara di aver acquistato nel 2007 uno
stock di ricambi IVECO da ATM, senza nulla aggiungere su quantità e tipologie
atte a garantire la fornitura per due anni e, in quanto risalenti, si tratta di
ricambi per veicoli obsoleti che possono non essere utilizzabili sui veicoli
nuovi predisposti da AMTAB.
3.- Nell’affermare che S.V.A.N. dovesse essere
riammessa e la sua offerta valutata, il TAR ha omesso di considerare che la
riammissione comporta la ripetizione integrale della gara, previa indizione di
nuovo bando privo della clausola ritenuta illegittima.
Con atto inviato per la notifica il 3 giugno 2010 e
depositato il 7 seguente S.V.A.N. si è costituita in giudizio, ha svolto
controdeduzioni ed ha proposto appello incidentale, chiedendo la riforma della
stessa sentenza nella parte in cui ha respinto il primo mezzo di gravame e la
domanda di risarcimento dei danni. Poi con memoria del 1° luglio 2010 ha
eccepito l’improcedibilità dell’appello principale in quanto depositato il 9
giugno, oltre dieci giorni dalla consegna in data 26 maggio per la notifica,
tenuto conto che per il notificante l’atto si considera notificato alla
consegna o spedizione per le notifiche e può essere depositato anche solo con le
relative prove, sicché da tale momento decorre il termine di deposito.
AMTAB ha replicato con memorie del 3 luglio e 8
ottobre 2010.
A sua volta, la S.V.A.N. ha insistito nell’eccezione
con memoria del 16 ottobre 2010.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata
introitata in decisione, previa trattazione orale.
Ciò posto, è infondata la predetta eccezione di
improcedibilità dell’appello principale, sollevata dall’appellata per la
pretesa inosservanza del termine di dieci giorni (anziché di quindici ex art.
23 bis, co.2, della legge n. 1034 del 1971, introdotto dall’art. 4 della legge
n. 205 del 2000) dalla notificazione dell’atto per il suo deposito, termine
all’epoca previsto dall’art. 245, co. 2 quinquies, lett. b), del d.lgs. n. 163
del 2006 come modificato dall’art. 8 del d.lgs. 20 marzo 2010 n. 53 del 2010.
La Sezione ha già avuto modo di chiarire che, pure a
seguito delle note sentenze della Corte costituzionale in materia di
notificazioni, costituisce principio pacifico quello secondo cui il termine per
il......