TERMINI E MODALITA’ PER LE RICHIESTE DI MUTUI PER GLI ENTI DISSESTATI
REVOCA DEI RAPPRESENTANTI NOMINATI DALL’ENTE LOCALE
COMUNICATO
COMUNICATO
Enti dissestati: Istruzioni applicative del decreto ministeriale n. 3323/2004
del 7 giugno 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno
2004. Scadenza del 30 luglio 2004 per la domanda accesso al fondo speciale
2002.
§ 1. Premessa
L'articolo 255 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5 prevede
l'istituzione di un fondo finalizzato agli interventi a favore degli enti
locali in stato di dissesto finanziario, costituito dalle eventuali
disponibilità residue del contributo determinato per ciascun ente sulla base
dei criteri indicati dal comma 4 del medesimo articolo.
Tali somme
possono essere destinate, su richiesta motivata dell'organo consiliare e
dell'organo straordinario di liquidazione, secondo parametri e modalità definiti
con decreto del Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi per
necessità emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della
massa passiva di cui all'articolo 256 del citato testo unico, nonché nei casi
di cui al comma 12 del medesimo articolo.
Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, è autorizzato dal
Ministero dell'interno, previo parere della Commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali. La priorità nell'assegnazione è data agli enti locali
che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile, ai sensi del comma 4
dell'articolo 255.
Per l'anno 2001
il fondo è già stato ripartito sulla base del decreto ministeriale n. 50186 del
9 aprile 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2001,
che fissa i parametri e le modalità per l'utilizzazione del fondo, mentre il
decreto in oggetto disciplina le modalità e i termini che gli enti dissestati
devono rispettare per accedere alla ripartizione del fondo relativo all'anno
2002.
§ 2. Accesso al fondo
Ai sensi
dell'articolo 1 del decreto ministeriale n. 3323/2004 del 7 giugno 2004, le
richieste di accesso al fondo per l'anno 2002 devono essere inoltrate, entro il
30 luglio 2004 (termine perentorio di un mese dalla data di pubblicazione dello
stesso sulla Gazzetta Ufficiale), al Ministero dell'interno, Direzione centrale
della finanza locale - Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti locali e
Risanamento degli Enti Locali Dissestati. Fa fede il timbro dell'ufficio
postale.
In ogni caso,
tutti gli enti che non presentino domanda per il fondo in corso d'assegnazione
o la presentino fuori termine, potranno richiedere di partecipare alla
ripartizione dell'eventuale fondo determinatosi nell'anno successivo.
Gli enti
richiedenti l'accesso al fondo per il 2002, unitamente a quelli che hanno
presentato richiesta di accesso al fondo 2001 fuori termine, devono
obbligatoriamente produrre:
1. Richiesta
motivata che spieghi in maniera chiara, analitica ed esaustiva, le motivazioni
che la supportano. La domanda deve essere presentata a firma del sindaco e
dell'organo straordinario della liquidazione;
2. Attestazione
riepilogativa della gestione straordinaria della liquidazione prevista dal
decreto n. 3323/2004 del 7 giugno 2004, allegata al citato decreto, debitamente
compilata e sottoscritta dal sindaco dell'ente, dall'organo straordinario della
liquidazione, dai responsabili dei servizi addetti al patrimonio e dal
responsabile del servizio finanziario;
3. Delibera
consiliare nelle forme consuete e resa esecutiva ai sensi dell'articolo 134,
commi 3 e 4, del testo unico, preferibilmente dichiarata immediatamente
eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (comma 4), che
deve prendere atto dell'attestazione allegata alla presente circolare;
4. Delibera
dell'organo straordinario della liquidazione, dalla quale si evincano
chiaramente le risultanze della gestione della liquidazione (soprattutto nei
casi in cui il piano di estinzione non sia ancora pervenuto a questo
Ministero).
Si sottolinea che
l'accesso al fondo, ai sensi del citato articolo 1, è da intendersi atto dovuto
da parte dell'organo straordinario della liquidazione, che secondo la normativa
vigente, ha l'onere di attivarsi per reperire tutte le somme disponibili
affinché l'ente possa raggiungere un vero e proprio risanamento.
§ 3.
Determinazione del fondo
Ai sensi
dell'articolo 2 del D.M. n. 3323/2004 la disponibilità del fondo 2002 è fissata
al 31 dicembre 2002 ed è costituita come di seguito indicato:
1) dal residuo
rinveniente dalla ripartizione del fondo 2001 non interamente utilizzato dagli
enti legittimati;
2) dalla somma
delle quote stabilite dall'articolo 255, comma 4, del testo unico non
utilizzate dagli enti che hanno avuto approvato il piano di estinzione o la relativa
integrazione tra il 1 luglio 2001 e il 31 dicembre 2002;
3) dalle economie
di mutuo riversate allo Stato dagli enti che hanno avuto approvato il piano di
estinzione o la relativa integrazione tra il 1 luglio 2001 ed il 31 dicembre
2002 e per i quali l'organo straordinario della liquidazione ha approvato il
rendiconto della gestione.
L'ammontare del fondo è suscettibile di variazione a seguito della mensile
determinazione del tasso di interesse applicato dalla Cassa depositi e prestiti
sui mutui concessi.
§ 4.
Individuazione soggetti ammissibili
Scaduto il
termine fissato per la presentazione delle richieste saranno individuati, ai
fini della partecipazione al fondo speciale per l'anno 2002, gli enti che hanno
trasmesso la propria istanza entro il termine stabilito.
Tutte le
richieste pervenute oltre il termine previsto, saranno ritenute non valide ai
fini della partecipazione al fondo speciale per l'anno 2002.
Non sono
ammissibili le richieste degli enti:
1) il cui organo
straordinario della liquidazione ha approvato il rendiconto della liquidazione
ai sensi dell'articolo 256, comma 11 del testo unico;
2) che hanno
avuto approvato il piano di risanamento ai sensi dell'articolo 25 del decreto
legge 2 marzo 1989, n. 66 (per i quali era previsto l'intervento erariale per
la totale copertura dell'intero fabbisogno pregresso);
3) che rientrano
nelle tipologie previste dall'articolo 18, commi 5 e 6, del decreto legislativo
15 settembre 1997, n. 342 che ha regolamentato il regime transitorio a seguito
dell'emanazione dello stesso decreto legislativo che ha innovato la procedura
della liquidazione straordinaria, nei casi in cui l'ulteriore fabbisogno possa
essere finanziato dall'eventuale quota di mutuo ancora disponibile;
4) avanzate per l'applicazione della procedura semplificata (in quanto trattasi
di una fase iniziale basata su una sommaria delibazione sulla fondatezza dei
crediti, nella quale non si ha ancora la certezza dell'ammontare dei debiti. In
questo caso la richiesta del mutuo integrativo potrà essere inoltrata
successivamente);
5) che hanno già
partecipato alla ripartizione del fondo 2001, usufruendo del mutuo integrativo.
§ 5. Compilazione dell'attestazione
I dati da
riportare nell'attestazione devono essere indicati secondo le modalità previste
per la redazione delle risultanze finali del piano di estinzione (per le quali
si rimanda alla circolare FL n. 16 del 10 luglio 2002).
Si ritiene utile
rammentare, per quanto riguarda alcune delle voci che compongono la massa
attiva del piano di estinzione, che:
- ai sensi
dell'articolo 255, comma 9 del testo unico, la vendita dei beni mobili ed
immobili ha carattere sussidiario e suppletivo per il ripiano dell'indebito
pregresso, ma l'ente è obbligato a ricorrervi se le ulteriori voci attive non
sono sufficienti a coprire interamente il fabbisogno;
- gli avanzi di
amministrazione determinatisi nei cinque anni decorrenti da quello dell'ipotesi
di bilancio stabilmente riequilibrato, devono essere prioritariamente destinati
a sanare l'indebitamento dell'ente.
Nell'attestazione,
oltre all'indicazione degli importi di ciascuna delle voci che compongono la
massa attiva, devono essere dichiarate, relativamente al patrimonio mobiliare
ed immobiliare disponibile, al patrimonio derivante da attività produttive e
agli avanzi di amministrazione, le motivazioni che dimostrino l'eventuale
impossibilità, o diversa destinazione di tali partite, al finanziamento
dell'indebitamento pregresso da parte dell'ente.
Parimenti, relativamente al limite dell'importo massimo del mutuo a proprio
carico, l'ente deve attestare di avere già raggiunto la percentuale prevista
dall'articolo 255, comma 9 del testo unico, ovvero di non essere in grado di
porre a carico del proprio bilancio ulteriori oneri che porterebbero ad un
irrigidimento dello stesso, causando inevitabilmente l'impossibilità di
garantire i servizi essenziali dell'ente.
Relativamente
alla massa passiva possono essere inclusi solamente i debiti di bilancio e i
debiti fuori bilancio accertati e riconosciuti dall'organo straordinario della
liquidazione.
§ 6. Istruttoria
Le richieste
presentate saranno preliminarmente esaminate dal punto di vista formale
relativamente alla modalità e completezza nella redazione, nonché al rispetto
del termine di presentazione.
Per quanto
riguarda gli aspetti sostanziali della richiesta occorre tenere presente che
l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 50186 del 9 aprile 2001, stabilisce
che sono legittimati a partecipare alla ripartizione del fondo, sulla base dei
parametri indicati all'articolo 7, gli enti che dimostrano di non poter far
fronte con ulteriori interventi a carico del loro bilancio al pagamento delle
passività residue dopo l'utilizzo della massa attiva realizzata nella gestione
della liquidazione.
Nel caso in cui
l'ente non abbia partecipato alla formazione della massa attiva non scatta
automaticamente l'esclusione dal fondo. Sarà necessario valutare la situazione
socio economica e demografica del contesto in cui l'ente stesso opera. E'
infatti prevista, nell'attestazione allegata alla presente circolare, una parte
in cui devono essere dettagliatamente spiegate le motivazioni per le quali
l'ente non ha potuto contribuire con risorse proprie.
E' prevista la
possibilità di accesso al fondo, per la parte già finanziata dall'ente, nel
caso in cui lo stesso abbia contratto anticipatamente un mutuo a carico del
proprio bilancio per il pagamento a saldo delle passività rilevate, purché
venga dimostrata l'impossibilità di continuare a sostenerne gli oneri per
sopravvenute difficoltà finanziarie.
L'ufficio, in
caso di erronea o incompleta indicazione dei dati preliminarmente valutati, ha
facoltà di chiedere ulteriori elementi di valutazione sia all'ente che
all'organo straordinario della liquidazione i quali dovranno rispondere entro
il termine perentorio di 30 giorni.
§ 7. Ripartizione del fondo e graduatoria