TERMINI PER DELIBERARE L'ADDIZIONALE IRPEF
Tomba di famiglia: revoca di una concessione perpetua
L'art
L'art. 5 del dlgs
14/3/2011, n. 23 recante «disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale» consente lo sblocco parziale dell'addizionale Irpef dal 7 giugno
2011 per i comuni che finora non hanno istituito il tributo oppure che l'hanno
istituito con un'aliquota inferiore allo 0,4%.
Pare, però, che, secondo una risoluzione in arrivo dal ministero dell'Economia,
le delibere approvate prima della data di entrata in vigore del decreto saranno
considerate illegittime, mentre quelle votate tra 7 aprile e 7 giugno saranno
"legittime" ma "sospese". A conti fatti, di conseguenza,
gli aumenti dell'aliquota si tradurranno in un incremento del gettito effettivo
per le casse dei Comuni solo nel 2012.
La questione nasce dalla formulazione della norma (articolo 5 del Dlgs
23/2011). Il decreto fissa i parametri per gli aumenti ma il testo
dell'articolo sembra comunque indicare l'esigenza di attendere i tempi previsti
per l'emanazione di un nuovo decreto.
Pertanto, onde evitare il rischio di illegittimità, pare che sia intenzione del
ministero dell'Economia consigliare ai comuni di attendere il 7 giugno per
votare la delibera di aumento, termine comunque ancora compatibile con la
scadenza del 30 giugno del bilancio di previsione. In ogni caso, le delibere adottate
per l'anno 2011 inizieranno a produrre effetti, in termini di maggior gettito,
solo dal 2012. Infatti, evidenziamo che la parte finale dell'articolo 5
stabilisce l'inefficacia delle delibere ai fini della determinazione
dell'acconto (pari al 30%). Resta per i Comuni l'introito relativo al saldo,
importo che tuttavia sarà determinato all'atto delle operazioni di conguaglio
(dicembre 2011) e trattenuto in un numero massimo di undici rate a partire dal
mese successivo.
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