TERMINI PER LA NOTIFICA IN CASO DI CAMBIO DI RESIDENZA
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Corte di cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza 28 settembre-9
dicembre 2010 n
Corte
di cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza 28 settembre-9 dicembre 2010 n.
24851 Presidente Vittoria - Relatore Mazziotti Di Celso
Svolgimento del processo
Il 9 dicembre
2003 la Polizia Stradale di Udine sull'autostrada A4 accertava, a mezzo autovelox,
eccesso di velocità (111 km orari in luogo dei 60 km orari consentiti) del
veicolo di proprietà di D.B. Il verbale di contestazione veniva emesso il
22/3/2004 e notificato il 22/6/2004 al trasgressore il quale proponeva
opposizione eccependo tra l'altro che la notifica del verbale era avvenuta
oltre il termine di cui all'articolo 201 c.d.s.
Il Prefetto di Gorizia resisteva costituendosi a mezzo di funzionario delegato.
L'adito giudice di pace di Monfalcone, con sentenza 31/1/2005, accoglieva
l'opposizione osservando: che la notifica del verbale era stata tentata invano
nella residenza di D.B. risultante dai pubblici registri in Verona alla via
Quarto n. 12 ove non era stato rinvenuto il destinatario, né individuato alcun
luogo a lui riferibile; che in seguito il verbale era stato notificato il
22/6/2004 con ritiro personale del plico in Buttrio, Comune nel quale
l'opponente risiedeva dal 18/9/2002 come risultava da certificato storico di
residenza; che tra il 9/12/2003 e il 22/6/2004 erano trascorsi più di 150
giorni: che quindi andava annullato il verbale opposto.
Il Prefetto di Gorizia, difeso dall'avvocatura di Stato, ha proposto ricorso
per cassazione affidato ad un solo motivo.
D.B. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sorretto
da tre motivi poi illustrati da memoria.
La seconda sezione civile di questa Corte, con ordinanza 28/12/2009 n. 27394,
ha rimesso il procedimento al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni
Unite segnalando sia l'esistenza di un contrasto, sia la necessità di risolvere
una questione di massima di particolare importanza con riferimento
all'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di notifica del
verbale di contestazione delle infrazioni al c.d.s. nel caso di mutamento di residenza
del trasgressore.
Il Primo Presidente ha quindi disposto l'assegnazione del ricorso alle sezioni
unite.
Motivi della decisione
Il ricorso
principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c.
Con l'unico motivo del ricorso principale la Prefettura di Gorizia denuncia
violazione dell'articolo 201 c.d.s. deducendo che il citato articolo,
nell'ipotesi in cui il trasgressore sia identificato in un momento successivo a
quello dell'infrazione, fa decorrere i 150 giorni per la notifica del verbale
di contestazione dalla data in cui «risultino dai pubblici registri o
nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre
indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la
p.a. è posta in grado di provvedere alla loro identificazione». Nella specie al
momento della notificazione della violazione dall'archivio nazionale dei
veicoli risultava che Daniele B. risiedeva in Verona, D.B. ha proceduto alla
trascrizione nei pubblici registri - con l'indicazione della nuova residenza -
solo in data 17/3/2004 per cui solo da tale data decorre il termine di 150
giorni per la notifica del verbale di contestazione. Dunque, al contrario di
quanto affermato dal giudice di pace, il detto termine deve ritenersi nella
specie rispettato.
La questione da risolvere riguarda, come evidenziato nella ordinanza di
rimessione sopra citata, il momento a partire dal quale decorre il termine di
150 giorni entro il quale - secondo quanto disposto dall'articolo 201 c.d.s. -
il verbale contenente la contestazione di infrazione al c.d.s. deve essere
notificalo al trasgressore allorché questi abbia mutato residenza.
L'ordinanza di rimessione segnala al riguardo un contrapposto orientamento
giurisprudenziale facendo riferimento ad un primo orientamento secondo il quale
il detto termine decorre sempre e comunque da quando il trasgressore abbia
chiesto l'annotazione del cambio di residenza agli uffici dello stato civile
dell'amministrazione comunale indipendentemente dall'eventuale analoga
segnalazione anche all'Archivio Nazionale dei Veicoli tenuto dalla
Motorizzazione civile.
Per un secondo orientamento il cittadino che muti la propria residenza ha
l'obbligo di segnalare la circostanza sia agli uffici dello stato civile, sia
alla Motorizzazione Civile e, ove ciò non faccia, il termine per la notifica
decorre dall'annotazione del cambio di residenza nei registri della
Motorizzazione Civile a nulla rilevando l'eventuale avvenuta precedente analoga
annotazione presso l'anagrafe comunale.
In particolare l'ordinanza a seguito della quale la causa è stata assegnata a
queste sezioni unite richiama - con riferimento al primo orientamento
giurisprudenziale - il principio affermato dalla sentenza 9/7/2009 n. 16185
secondo cui «in tema di violazioni del codice della strada, la disposizione
contenuta nell'art. 247 del Regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495, nel prevedere che le comunicazioni al P.R.A. del cambio
di residenza, già dichiarato dal proprietario all'anagrafe comunale, debbano
essere eseguite a cura della P.A., comporta - anche in ragione del fatto che
non esiste più una norma simile a quella di cui all'art. 59 del d.P.R. 15
giugno 1959, n. 393 (Codice della strada abrogato), che imponeva
all'interessato la comunicazione del cambio di residenza - che la notifica
effettuata, in forza dell'art. 201, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 30
aprile 1992, n. 985, al precedente indirizzo del contravventore risultante
dagli archivi, ove questi non siano aggiornati, non possa ritenersi validamente
eseguita, atteso che il ritardo dell'Amministrazione nell'aggiornare i propri
archivi non può produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino
non inadempiente».
In relazione al secondo orientamento l'ordinanza di rimessione fa riferimento
alla sentenza 12/6/2008 n. 15831 con la quale si è affermato che «in tema di
violazione del codice della strada, la notificazione del verbale di
contestazione al proprietario dell'autoveicolo presso la residenza risultante
dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.) è valida ed efficace, anche se
la residenza non corrisponde a quella effettiva, se il destinatario della
contestazione non abbia provveduto ex art. 94 del Codice della Strada a
comunicarne la modifica entro 60 gg. dal cambiamento, incombendo su di esso un
obbligo di collaborazione la cui omissione integra un illecito amministrativo».
Secondo l'ordinanza di rimessione nel senso di questo orientamento andrebbero
annoverate le sentenze 25635/07; 24673/06; 28244/05.
Le norme da applicare alla fattispecie in esame sono le seguenti:
primo comma dell'articolo 201 c.d.s.:
«Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale,
con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei
motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro
centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo
trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di
violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad
uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri
alla data dell'accertamento... Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei
soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della
violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro
centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o
nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre
indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data precedente
in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro
identificazione»:
primo e secondo comma dell'articolo 94 c.d.s.:
«1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di
locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su
richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la
sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata,
provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati,
nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su
richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede
al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei
mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente si procede per i trasferimenti
di residenza»;
primi tre commi dell'articolo 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione
del c.d.s. (come modificato dal d.p.r. 16/9/1996 n. 610):
«1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C, comunicano
agli uffici provinciali del P.R.A. i dati di identificazione dei veicoli di cui
viene chiesto il trasferimento di residenza e di proprietà ed i dati anagrafici
di chi si è rispettivamente dichiarato intestatario o nuovo intestatario, nei
tempi di cui all'articolo 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al comma 2
dello stesso articolo.
2. Gli uffici provinciali del P.R.A. comunicano agli uffici provinciali della
M.C.T.C. le informazioni relative ai veicoli di cui viene chiesto il
trasferimento di proprietà nei tempi di cui all'articolo 245, commi 1 e 3, e
con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.
3. L'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C.
provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di
residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di
pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o
dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di
circolazione, un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione
medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C, per via telematica o su supporto magnetico
secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia
dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente
dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di
anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza
che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni,
l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della
legge 1° dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di circolazione,
ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto
trasferito non è proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli,
motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento».
Va aggiunto che, dopo le rilevanti modifiche apportate all'articolo 247 sopra
riportato comportanti evidenti semplificazioni, il Ministero dell'Interno, con
circolare n. 1/97 del 10/1/1997, ha dettato disposizioni concernenti le
procedure da seguire per l'aggiornamento della carta di circolazione per cambio
di residenza o di abitazione. Sono state quindi precisate le modalità di
richiesta di iscrizione anagrafica ed è stato a tal fine predisposto un unico
modello contenente i dati anagrafici del richiedente e, in caso di trasferimento
dell'intera famiglia, di ciascun componente la famiglia anagrafica che sia in
possesso di patente di guida o di almeno un veicolo. Al momento della richiesta
va presentato un documento di riconoscimento e vanno comunicati i dati relativi
alla patente ed ai mezzi di appartenenza propri e della famiglia. Presentata la
domanda al richiedente viene rilasciata una ricevuta che va mantenuta
all'interno della patente ed in copia nei rispettivi libretti di circolazione
fino all'arrivo del tagliando definitivo della Motorizzazione Civile. Definita
la pratica di cambio di residenza o di domicilio il Comune deve inviare al
richiedente comunicazione scritta dell'avvenuta registrazione negli elenchi
anagrafici. I Comuni devono altresì trasmettere all'ufficio centrale operativo
della Direzione Generale della M.C.T. notizia dell'avvenuto trasferimento di
residenza nel termine di un mese decorrente dalla registrazione della
variazione anagrafica. Secondo quanto disposto da detta circolare i cittadini,
compilando il modello predisposto per il cambio di residenza o di domicilio
contenente i dati relativi alla patente ad ai mezzi di appartenenza, assolvono
all'obbligo di aggiornare sia la patente di guida sia la carta di circolazione
del veicolo di cui hanno la disponibilità.
Inoltrata la richiesta i cittadini non sono tenuti a presentare (neanche
durante il periodo di trenta giorni concessi ai comuni per la trasmissione
all'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. la
notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza) domanda di aggiornamento
della carta di circolazione presso gli uffici della motorizzazione civile, ma
devono solo attendere: a) che il comune comunichi l'accoglimento della
richiesta e l'avvenuta registrazione negli elenchi anagrafici; b) che l'ufficio
centrale operativo della direzione generale della M.C.T. trasmetta «per posta»
alla nuova residenza il tagliando di convalida da apporre sulla carta di
circolazione.
Ciò posto va subito rilevato che - in base ad una coerente e corretta interpretazione
del significato letterale e logico delle norme citate - va prestata adesione al
primo orientamento giurisprudenziale riportato nell'ordinanza di rimessione e
che risulta prevalente (tra le tante: 9/7/2009 n. 16185; 21/11/2006 n. 24673)
oltre che confermato da recenti decisioni (20/1/2010 n. 928; 18/1/2010 n. 653)
sorrette da ampie e convincenti motivazioni con richiamo alla disposizione di
cui al citato articolo 247 reg. esec. c.d.s. secondo cui le comunicazioni al
P.R.A. del cambio di residenza ritualmente dichiarato dal proprietario
all'anagrafe comunale (nel rispetto della procedura da seguire e con
l'indicazione dei dati relativi alla patente ed ai mezzi di appartenenza)
debbano essere eseguite di ufficio a cura della P.A. per cui, ove la P.A. non
abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della
contestazione effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante
dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita.
In proposito va innanzitutto osservato che dalla attenta e completa lettura
delle motivazioni delle sentenze segnalate nell'ordinanza di rimessione il
ravvisato contrasto giurisprudenziale è meno evidente di quanto possa apparire
dalla semplice lettura delle massime di dette pronunzie. Infatti, mentre tutte
le sentenze che hanno fatto decorrere il dies a quo per la notifica del verbale
dalla variazione anagrafica - e non dalla annotazione di essa nel P.R.A. -
hanno ad oggetto casi in cui la detta variazione era stata debitamente comunicata
dall'interessato al comune di residenza, le pronunzie che hanno fatto decorrere
il dies a quo per la notifica del verbale al trasgressore, nel caso di
trasferimento di residenza, dal momento della avvenuta variazione nel P.R.A.,
si riferiscono a fattispecie in cui il trasgressore non aveva comunicato il
cambio della propria residenza né all'anagrafe né al P.R.A.
Del pari non sussiste contrasto tra le previsioni normative di cui al secondo
comma dell'articolo 94 del c.d.s. e il terzo comma dell'articolo 247 del
regolamento di esecuzione al c.d.s. (norme entrambe ispirate da un'evidente
esigenza di semplificazione) atteso che solo per le prime tre ipotesi di cui
alla prima norma è previsto che l'ufficio competente proceda «su richiesta
dell'acquirente», mentre per la quarta ipotesi (ossia per il trasferimento di
residenza disposto a seguito di richiesta dell'interessato dagli uffici
comunali e ......