TERMINI PER RIMBORSO IVA TRASPORTO PUBBLICO
SILENZIO-ASSENSO ANCHE PER OPERE IN AREE PROTETTE
Circolare F
Circolare F.L. 3/2009
ALLE PREFETTURE – U.T.G. LORO SEDI
(ad esclusione delle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e
Trentino Alto Adige )
AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
- Dipartimento per le finanze - R O M A
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
OGGETTO: Rimborso dell’IVA sul trasporto pubblico locale.
1. Premessa
L’articolo 9, comma 4 della legge 7 dicembre 1999 n. 472
prevede il rimborso agli enti locali da parte dello Stato dell’IVA per la
gestione dei servizi di trasporto pubblico locale. In applicazione alla
richiamata disposizione con decreto 22 dicembre 2000 del Ministro dell’Interno
di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione,
del Ministro delle finanze e del Ministro dei Trasporti e della Navigazione
sono state dettate le modalità applicative e di erogazione del contributo ( a
decorrere dall’anno 1999 ) con la emanazione delle relative certificazione che
gli enti locali sono tenuti a produrre. In particolare, ai sensi del
comma 1, del richiamato articolo 4 del decreto applicativo del 22 dicembre 2000
il Ministero dell’Interno dispone l’erogazione dei contributi erariali in
favore di tutte le province, comuni, unioni di comuni, città
metropolitane e comunità montane ad eccezione di quelle della Valle
d’Aosta, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige il cui contributo,
unitamente a quello spettante alle regioni, viene disposto dal Ministero dell’
Economia e delle Finanze.
2. Enti locali tenuti alla presentazione delle
certificazioni al Ministero dell’Interno e termini di presentazione.
Sono tenuti alla presentazione delle certificazioni al
Ministero dell’Interno, per il tramite delle prefetture - UTG territorialmente
competenti, tutte le province, i comuni, le unioni di comuni, le città
metropolitane e le comunità montane, che abbiano conseguito maggiori oneri
derivanti dai contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto
pubblico regionale e locale stipulati in applicazione all’articolo 19 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
Le certificazioni di cui ai modelli riportati nel
richiamato decreto
attuativo del 22 dicembre 2000, devono essere prodotti entro il termine
perentorio del 28 febbraio ( modello B –
dato presunto dell’IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto
pubblico ) e 30 aprile ( modello B1 –
dato definitivo dell’IVA pagata per la gestione del servizio di trasporto
pubblico ) di ciascun anno. La mancata presentazione entro il termine
perentorio del 28 febbraio del modello “B” non pregiudica la possibilità per
gli enti di trasmettere, per l’ottenimento del relativo trasferimento erariale,
il modello “B1” entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Restano esclusi dalla presentazione le province, i comuni,
le unioni di comuni, le città metropolitane e le comunità montane facenti parte
delle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.
3. Tardiva e mancata trasmissione delle
certificazioni
Il ritardo o la mancata presentazione del modello
“B” entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno comporta la mancata
corresponsione, entro il 30 giugno del medesimo anno, della prima rata nel
limite del 70 per cento dell’importo certificato relativo agli oneri di cui
all’articolo 3 del decreto applicativo del 22 dicembre 2000.
La tardiva o mancata presentazione del modello “B1” entro
il termine del 30 aprile di ciascun anno, comporta la perdita del diritto
alla corresponsione del relativo contributo e conseguentemente il
recupero da parte del Ministero del’Interno della prima rata versata entro il
30 giugno dell’anno precedente e in generale la perdita del diritto alla
corresponsione del contributo.
4. Adempimenti delle Prefetture
Le Prefetture – UTG, dovranno inserire i dati dei
certificati prodotti utilizzando l’apposita procedura attivabile sull’intranet
ministeriale, provvedendo anche alla scannerizzazione del certificato. La
procedura informatica consente l’acquisizione dei files corrispondenti alla
scannerizzazione dei certificati.
Tutti i documenti dovranno essere in ogni caso acquisiti
ed inseriti nella procedura, anche se pervenuti fuori termine, digitando gli
appositi campi che riportano la data d’arrivo, (se consegnata a mano) o quella
del timbro postale, (se spedita). Quelli pervenuti fuori termine saranno
accantonati dallo scrivente Ministero, al momento dell’elaborazione delle somme
spettanti ai singoli comuni richiedenti.
L’avvenuta acquisizione di certificati presentati fuori
termine che, si ribadisce, ha finalità esclusivamente conoscitive, va notificata
all’ente con contestuale comunicazione dell’avvenuta perdita del diritto o non
ammissione alla contribuzione erariale. Si ribadisce che la mancata
presentazione nei termini del modello “B” non pregiudica per gli enti la
possibilità di trasmettere il modello “B1” per l’ottenimento del trasferimento
erariale richiesto sulla base del dato definitivo riportato.
La trasmissione informatica dei dati comporta che la
certificazione su supporto cartaceo pervenuta alle Prefetture - UTG non
dovrà essere trasmessa a questa Direzione Centrale.
Per l’utilizzo della procedura sarà consultabile, sempre
sulla intranet, una guida operativa.
Per eventuali quesiti e chiarimenti è possibile rivolgersi
alle sign.re Di Rienzo n. tel. 06 46548095 o Scippa n. tel.
06 46548096, mentre la mail di riferimento è finloc@interno.it
Per problematiche informatiche è possibile contattare la
sign.ra Cipollini allo 06 46548034 .
La presente circolare, trasmessa solo in via informatica,
deve essere inoltrata agli enti locali della provincia con cortese urgenza,
stante la ravvicinata scadenza del termine previsto dalla norma di riferimento.
Roma lì, 16 febbraio 2009
IL
DIRETTORE CENTRALE
(Verde)
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