TERZO MANDATO: IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DICHIARARE L'INELEGGIBILITA' DEL SINDACO
CONVENZIONI DI SEGRETERIA E PERMANENZA IN SERVIZIO
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente
Sent.
n. 3278
Anno 2005
R.g.
n. 550-551
Anno 2005
SENTENZA
sui
ricorsi n. 550/2005 e 551/2005 notificati, entrambi, il 14 aprile 2005,
proposti:
A) quanto al ricorso n. 550/2005, da
TERSILLA Enrico, MANCUSO Domenico, ZANELLO Laura e ZIMONE Antonella,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Silvio Crapolicchio e Graziella Colaiacomo
ed elettivamente domiciliati in Torino, piazza Statuto n.4, presso lo studio
dell’avv. Rosanna Pioppo,
contro
il
Presidente della Repubblica Italiana, non costituito in giudizio;
il
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui domicilia
in corso Stati Uniti n.45;
il
Prefetto della Provincia di Torino, non costituito in giudizio;
il dr.
Claudio Vetrice, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione,
del
decreto del Presidente della Repubblica del 21.2.2005, pubblicato nella GURI n.
52 del 4.3.2005 mediante il quale è stato disposto lo scioglimento del
Consiglio Comunale di Salerano Canavese, ai sensi dell’art. 141, comma 1,
lettera a) del d.lgs. n. 267/2000, con contestuale nomina a Commissario del
Dott. Claudio Ventrice; della presupposta relazione del Ministero dell’Interno
del 19.2.2005; di ogni altro atto, precedente, contestuale, successivo e/o
comunque connesso ai provvedimenti impugnati;
B) quanto al ricorso n. 551/2005, da Elio
OTTINO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvio Crapolicchio e Graziella
Colaiacomo ed elettivamente domiciliato in Torino, piazza Statuto n.4, presso
lo studio dell’avv. Rosanna Pioppo,
contro
il
Presidente della Repubblica Italiana, non costituito in giudizio;
il
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui domicilia
in corso Stati Uniti n.45;
il
Prefetto della Provincia di Torino, non costituito in giudizio;
il dr.
Claudio Ventrice, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione,
del
decreto del Presidente della Repubblica del 21.2.2005, pubblicato nella GURI n.
52 del 4.3.2005 mediante il quale è stato disposto lo scioglimento del
Consiglio Comunale di Salerano Canavese, ai sensi dell’art. 141, comma 1,
lettera a) del d.lgs. n. 267/2000, con contestuale nomina a Commissario del
Dott. Claudio Ventrice; della presupposta relazione del Ministero dell’Interno
del 19.2.2005; di ogni altro atto, precedente, contestuale, successivo e/o
comunque connesso ai provvedimenti impugnati.
Visti i
ricorsi ed i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione nei due giudizi dell’Amministrazione dell’Interno e i
relativi allegati;
Viste le
memorie depositate nei due giudizi dalle parti ricorrenti;
Visti gli
atti tutti delle due cause e le relative produzioni documentali;
Relatore
alla pubblica udienza del 13 luglio 2005 il Referendario avv. Ivo Correale;
Uditi
l'avv. Pioppo, su delega dell'avv. S. Crapolicchio per i ricorrenti, l’Avvocato
dello Stato M. Prinzivalli, per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
La
presente vicenda è già stata parzialmente oggetto di esame da parte di questa
Sezione, che si è pronunciata con la sentenza 14 febbraio 2005, n.296.
I
presupposti di fatto sono, quindi, parzialmente coincidenti e nella presente
sede si ripropongono.
Elio
Ottino si candidava alle elezioni comunali del Comune di Salerano Canavese,
concorrendo per la carica di Sindaco pur avendo ricoperto per due mandati
consecutivi la detta carica, risultando eletto alla stessa carica.
In data 23 giugno 2004, il Prefetto
di Torino inviava al Sindaco del Comune di Salerano Canavese il telefax prot.
n. 40020/bis - AREA II - avente il seguente contenuto: “Si rappresenta che la S.V. si trova nella condizione di ineleggibilità
di cui all'art. 51 comma 2 del D.Lgs. 267/2000. Tale circostanza, per le
opportune valutazioni, va portata a conoscenza del Consiglio Comunale in
occasione della riunione dedicata alla convalida degli eletti punto. Si prega
di assicurare”.
Il Consiglio comunale di Salerano
Canavese, con deliberazione n. 5 in data 1 luglio 2004, “Visto il verbale contenente i risultati dell'elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale tenutasi in questo Comune il 12/13.06.2004 da
cui risulta che sono stati proclamati eletti i Signori: Sindaco Elio OTTINO.
Consiglieri ...;
Visti gli artt. 41, 51, 55 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Avuta lettura della nota della Prefettura prot. n. 4000203/bis - Area
II del 23.06.2004 con la quale il Prefetto di Torino invita il Sindaco a
portare a conoscenza del C.C. in occasione della riunione dedicata alla
convalida degli eletti l'esistenza della condizione di cui all'art. 51 comma 2
Capo I Titolo III del T.U.E.L.;
Avuta lettura delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità
alla carica di Sindaco e dei singoli proclamati eletti, sopra citati;
Accertato non sussistere nei confronti dei singoli consiglieri ...;
Accertato che sussistono, tuttavia, nei confronti del Sindaco Elio
OTTINO, le condizioni di cui all'art. 51 comma 2 del TUEL per aver egli
ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, l'ultimo dei quali
scaduto in data 13 giugno 2004;
Ritenuto che, secondo l'inequivocabile tenore letterale della norma di
cui all'art. 41 del TUEL, di cui si dà lettura e che si allega in copia alla
presente delibera, il Consiglio Comunale non può però censurare tale
particolare causa (art. 51 comma 2 Capo I Titolo III del T.U.E.L.), in quanto
questa non rientra tra quelle previste dal Capo II Titolo III del TUEL;
Rilevato che pur nell'eventuale lacuna normativa, non rimediabile in
via interpretativa, sussiste comunque uno strumento di tutela dell'ordinamento
rappresentato dall'azione popolare di cui all'art. 70 del TUEL promuovibile
anche dal Prefetto;
Ritenuto in ogni modo di non potersi esimere, a tutela
dell'ordinamento, dall'invitare il Prefetto di Torino ad azionare la procedura
di cui all'art. 70 del TUEL;
Ritenuto in assenza di specifici strumenti normativi di propria
competenza, di essere obbligato a rispettare e a prendere atto della volontà
popolare, legittimamente espressa; ...”, stabiliva, “1. Di convalidare, per le
motivazioni in premessa esposte che qui si intendono richiamate, l'elezione
diretta del Sindaco e proclamati eletti nelle votazioni del 12 e 13 giugno 2004
dal Presidente dell'unica sezione elettorale del Comune di Salerno Canavese. 2.
Di dare atto che tutti i succitati proclamati eletti hanno i requisiti di......