TIPOLOGIA DI GARA E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
TRASMISSIONE RENDICONTO 2006
REPUBBLICA
ITALIANA N. 1706/07
REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 4324 REG.RIC.
Il
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2005
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
Sul ricorso in
appello n. 4324/2005 del 5 maggio 2005, proposto dalla soc. RITONNARO
COSTRUZIONE srl. in proprio e quale mandatario ATI, ATI G.F.C. S.R.L.
rappresentata e difesa dall’avv. LUDOVICO Visone con domicilio eletto in Roma
via degli Avignonesi, n. 5; presso l’avv. Ludovico Visone;
CONTRO
Il Comune di CAVA DE’
TIRRENI rappresentato e difeso dalle avv.sse Giuliana Senatore e Maria Tosini,
dall’avv. Maurizio Avagliano con domicilio eletto in Roma via A. Baimonti, n.
10, presso l’avv. Fabio Moneta;
la soc. TRAVI SUD SPA
non costituitasi;
per la riforma
della sentenza del
TAR Campania- Salerno Sez. I n. 106/2005, resa tra le parti, concernente
Aggiudicazione Appalto Lavori di Copertura del Trincerone
Ferroviario-risarcimento danno;
Visto l’atto di
appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio del Comune di Cava dè Tirreni,
Viste le memorie
difensive;
Visti gli atti della
causa;
Alla pubblica udienza del 3 marzo
2006, relatore il Consigliere Adolfo Metro ed udito, altresì, l’avv. A. Manzi
per delega di L. Visone;
FATTO
Il comune di Cava dei Tirreni
indiceva una gara per pubblico incanto per l’appalto dei lavori di copertura
del trincerone ferroviario.
La categoria prevalente veniva
indicata, nel bando, in quella generale OG 3.
La Ritonnaro costruzioni, quale
mandatario ATI, sosteneva, invece, che la maggior parte dei lavori rientrava
nella categoria OS 21 e, con nota dell’ 1/8/02, chiedeva la rettifica del
bando.
Il 2/8/02 l’Amministrazione, nel
riscontrare tali rilievi, manteneva ferma l’indicazione della categoria
prevalente.
L’ATI, essendo in possesso di
entrambe le categorie, veniva, comunque, ammessa alla gara che, però, era
aggiudicata ad altra impresa.
A seguito di impugnativa di tale
aggiudicazione il Tar dichiarava in parte inammissibile ed in parte respingeva
il ricorso.
Avverso la sentenza si ripropongono
i seguenti motivi:
-violazione e distorta applicazione
di legge, carenza ed erroneità della motivazione, violazione degli artt. 24 e
111 Cost.; si contesta, in particolare, la inammissibilità, per tardiva
impugnazione, della clausola del bando che stabiliva le categorie prevalenti,
sostenendosi l’inesistenza dell’obbligo dell’immediata impugnativa di tali
clausole in quanto, solo a seguito della partecipazione alla gara sarebbe
emersa l’incidenza del possesso della speciale qualifica OS 21, essendo la
ricorrente l’unica ATI a possedere tale qualifica;
-violazione di legge e carenza di
motivazione, in relazione alla disciplina comunitaria, per lo stato di
incertezza sulla interpretazione delle clausole del bando e sulla mancata
osservanza dei termini per l’offerta;
violazione dell’art. 90, co. 5 del
d.p.r. n. 554/99, per avere la stazione appaltante ammesso alla gara anche le
ditte che non si erano conformate all’onere di integrazione della quantità e
delle voci contenute nella lista predisposta dall’amministrazione, con
conseguente errato calcolo del ribasso proposto dalla ricorrente;
-illegittima sovrapposizione, in
capo ad uno stesso soggetto, della posizione di responsabile del procedimento,
di Presidente della commissione giudicatrice e di Dirigente del settore
“Ufficio gare e contratti”.
Il comune, costituitosi in
giudizio, ha sostenuto l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
DIRITTO
La presente impugnativa, a
prescindere dall’esame della tardività della censura relativa alla clausola del
bando di gara, deve ritenersi inammissibile sia perché in relazione all’offerta
presentata l’appellante non avrebbe potuto conseguire l’aggiudicazione della
gara, sia perché, in relazione alla asserita illegittimità della clausola che
indicava come prevalente la categoria OG 3, non risultano evidenziati (con
riferimento alla nota prot. 4857 del 29/8/02) motivi che, nell’ambito di una
valutazione discrezionale, possono far ritenere come illogica la decisione
dell’amministrazione di dare prevalenza a tale categoria.
Inammissibili, perché non dedotti
in primo grado, sono i richiami alla normativa comunitaria, che risultano,
comunque, infondati non potendo riscontrarsi, nella procedura di gara, alcuno
stato di incertezza.
Infondata è la censura con cui si
sostiene la violazione dell’art. 90, co. 5 del dpr n. 554/99, le cui previsioni
la ricorrente ritiene come prescrittive di un obbligo.
Tale norma dispone che “…prima
della formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di controllare le
voci riportate nella lista attraverso l’esame degli elaborati progettuali,
comprendenti anche il computo metrico…In esito a tale verifica il concorrente è
tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad
inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti…”.
L’ATI ricorrente ritiene
illegittime le offerte delle ditte che non si sono conformate a tale onere.
L’assunto è infondato.
Rileva, giustamente, la sentenza di
primo grado, che il cit. art. 90 “pone a carico dell’impresa partecipante
l’onere di un diligente comportamento consistente in un attento controllo delle
voci e delle quantità che, soltanto qualora ritenute carenti, devono essere
integrate. Nella specie, le imprese partecipanti hanno assolto all’onere
prescritto, dichiarando di aver provveduto al controllo richiesto, al cui esito
non hanno ritenuto di dover apportare alcuna integrazione o correzione.”
Le integrazioni proposte
dall’appellante, comunque, risultano essere state respinte dall’amministrazione
e, in ogni caso, non possono ritenersi influenti sul prezzo dell’offerta.
Infondate, infine, sono le censure
relative alla competenza e alla composizione della commissione giudicatrice, in
quanto il responsabile del procedimento avrebbe partecipato ai lavori della
commissione ed avrebbe anche proceduto all’aggiudicazione definitiva.
Infatti, nel caso di aggiudicazione
di appalto mediante asta pubblica, come quella in esame, la norma non prevede
la nomina di una commissione giudicatrice secondo le modalità previste dagli
artt. 8, co. 1 lett i) e art. 92 del dpr n.554/99 e dall’art. 21 co. 4 della L.
n. 10994, né esiste incompatibilità tra il responsabile del procedimento ed il
Presidente della gara di appalto. La gara, pertanto, è stata legittimamente
presieduta dal Dirigente del settore competente, secondo quanto previsto
dall’art. 107, co. 3 lett. a) del D. Lgs, n. 267/00.
In relazione a quanto esposto,
l’appello deve essere respinto, perché infondato.
Le spese sono poste a carico della
parte soccombente ed in favore del comune, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Quinta, respinge l’appello n. 4324/05 meglio specificato in epigrafe; pone le
spese di onorario e di giudizio, per complessivi € 3.000,00 (tremila/00) a
carico della parte soccombente e a favore del Comune di Cava dè Tirreni.
Ordina che la presente decisione
sia eseguita dall’Autorità amministratia.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del 3 marzo 2006 con l’intervento dei Signori: