TOMBA DI FAMIGLIA: REVOCA DI UNA CONCESSIONE PERPETUA
Differenza tra concessione e appalto di servizi
N
N. 00842/2011REG.PROV.COLL.
N. 10220/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Consiglio
di Stato
in sede
giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10220 del
1999, proposto da:
Comune di Lavis, rappresentato e difeso dagli avv. Vanni Ceola e Massimo
Colarizi, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Colarizzi in Roma, via
Panama n. 12;
contro
Dal Maso Emma, Dal Maso Anna e Vinco Alberto;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. DELLA PROVINCIA DI TRENTO
n. 00318/1999, resa tra le parti, concernente REVOCA CONCESSIONE CIMITERIALE
PERPETUA
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre
2010 il Cons. Angelica Dell'Utri e udito per l’appellante l’avv. Colarizi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Con atto notificato il 19 novembre 1999 e depositato
il 1° dicembre seguente il Comune di Lavis ha appellato la sentenza 9 settembre
1999 n. 318 del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del
Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con la quale, in accoglimento del ricorso
proposto dai signori Emma Dal Maso, Anna Dal Maso ed Alberto Vinco, discendenti
del defunto signor Cirillo Dal Maso tumulato nel 1888 nella tomba di famiglia
n. 23 del campo A del cimitero di Lavis, sono stati annullati il provvedimento
sindacale 30 dicembre 1997 n. 14921, di comunicazione della revoca della
concessione e diniego della sussistenza del diritto alla sepoltura di parenti
residenti fuori dal Comune ai sensi dell’art. 109, co. 2, del regolamento di
polizia mortuaria e cimiteriale del medesimo Comune, nonché lo stesso art. 109,
co. 2..
A sostegno dell’appello ha dedotto:
1.- Erroneamente il TRGA ha ritenuto che il
provvedimento sindacale dovesse essere preceduto da avviso di avvio del
procedimento di revoca. In primo luogo, erroneo è ritenere perpetua la
concessione vantata dai ricorrenti, poiché non è stato prodotto alcun documento
comprovante l’esistenza di una siffatta concessione, né il diritto è stato
intavolato secondo il regime di diritto austriaco in cui è sorta. In secondo
luogo, era materialmente impossibile per il Comune venire a conoscenza
dell’esistenza dei ricorrenti, nati e sempre residenti in altra Regione, a
maggior ragione nella considerazione dello stato di abbandono in cui versava la
tomba, tale da accreditare l’inesistenza di eredi del signor Cirillo Dal Maso.
2.- Nell’accogliere la censura di illegittimità
dell’art. 109, il TRGA è caduto nell’equivoco, in parte indotto dall’errata
terminologia del regolamento laddove si parla di concessioni perpetue, di
considerare appunto perpetua la concessione, mentre in realtà si tratta di una
situazione di fatto, non regolamentata, risalente ad oltre 100 anni innanzi,
per la quale non si era mai proceduto al recupero delle aree al patrimonio
comunale ancorché abbandonate da decenni; in tal senso l’Ente ha correttamente
ritenuto di applicare l’art. 92 del d.P.R. n. 285 del 1990 per evidenti ragioni
di ordine e buon governo del cimitero, tenuto conto del notevole fabbisogno
locale. Semmai, il diritto vantato dai ricorrenti, ove esistente, deve
ritenersi anacronistico e non più tutelato dall’ordinamento.
A seguito di avviso di segreteria datato 23 settembre
2009, in data 26 marzo 2010 il Comune ha prodotto nuova istanza di fissazione
d’udienza anche sottoscritta personalmente dal Sindaco.
All’odierna udienza pubblica l’appello è stato
introitato in decisione.
DIRITTO
L’art. 109, co. 2, del regolamento di polizia
mortuaria e cimiteriale del Comune di Lavis dispone, quanto al cimitero del
capoluogo, che a norma dell’art. 92 del d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 le
concessioni del campo A “ritenute tombe di famiglia con concessione perpetua”
sono da considerarsi concessioni a tempo determinato di durata eccedente a 99
anni rilasciate prima dell’entrata in vigore del d.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803,
sicché “saranno revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione
dell’ultima salma, in considerazione della grave insufficienza del cimitero
rispetto al fabbisogno del Comune”.
Con il provvedimento sindacale del 30 dicembre 1997 i
ricorrenti in primo grado sono stati informati della revoca della concessione
di cui si discute, relativa alla tomba di famiglia sita appunto nel campo A,
essendo trascorsi più di 50 anni dall’ultima tumulazione.
Con l’appellata sentenza il TRGA ha annullato la
revoca sia in quanto non preceduta da avviso di avvio del procedimento ex artt.
13 della legge regionale n. 13 del 1993 e 7 ss. della legge n. 241 del 1990,
sia per violazione del comma 4 del detto art. 109, nella parte in cui, avendo
stabilito la sospensione delle inumazioni nei campi A, D, F e G fino al
completamento dei lavori di sistemazione, prevede che i concessionari di tombe
dei quadri sopra indicati, tra cui il campo A, non residenti nel Comune di
Lavis “avranno comunque diritto alla sepoltura nei quadri comuni fino alla
scadenza della concessione”. Ha annullato altresì la disposizione regolamentare
impugnata in quanto in contrasto col richiamato art. 92 del d.P.R. n. 285 del
1990, il quale non prevede la trasformazione delle concessioni perpetue in
concessioni a tempo determinato, ma stabilisce che le future concessioni
cimiteriali debbano essere ricondotte a una delle due tipologie ivi indicate e
che non possano essere più concesse aree cimiteriali per uso perpetuo, sicché
le esistenti concessioni perpetue rimangono assoggettate al regime giuridico in
base al quale sono sorte e, dunque, possono essere modificate solo per espressa
disposizione di legge, da novazioni consensuali o dal concretarsi dei casi di
estinzione. Ha inoltre aggiunto che, oltretutto, il Comune nel provvedimento ha
ricollegato la revoca alla sola condizione della mancata tumulazione nei 50
anni e nel regolamento anche alla insufficienza del cimitero, mentre l’art. 92
richiede congiuntamente anche il requisito de......