TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE FORMATI ALL’ESTERO
PASSAGGIO DI UN ENTE LOCALE DA UNA REGIONE ALL’ALTRA
Ministero dell'Interno
Ministero
dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Prot. n. 200410237-15100/397 Roma, 16 novembre 2004
-AI SIGG. PREFETTI LORO SEDI
-AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
-AL SIG.COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
-AL SIG.PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA AOSTA
e, per conoscenza:
-AL GABINETTO DEL SIG.MINISTRO SEDE
-AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
UFFICIO COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI SEDE
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA
DOCUMENTAZIONE E LA STATISTICA SEDE
- AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE SEDE
-AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie - Uff.V ROMA
-AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Legislativo ROMA
-ALL'ANCI
Via dei Prefetti, 46 00186 ROMA
-ALL'ANUSCA
Via dei Mille, 35E/F 40024 CASTEL S.PIETRO TERME(BO)
- ALLA DeA - Demografici Associati
c/o Amministrazione Comunale
V.le Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI)
CIRCOLARE N. 53
OGGETTO: Trascrizione atti all'estero: art. 17 del D.P.R. n. 396/2000.
In relazione ai quesiti frequentemente posti dai Comuni relativi alla
individuazione del Comune competente per la trascrizione degli atti di stato
civile formati all'estero ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 396/2000, nel
confermare il contenuto della circolare n. 2/2001, si fa presente quanto segue.
Tale articolo è stato introdotto per risolvere la situazione di particolare
difficoltà in cui si è venuto a trovare nel tempo il Comune di Roma, titolare
della così detta "anagrafe residuale", cui venivano trasmessi per la
trascrizione tutti gli atti relativi a persone di cui non si conosceva il
Comune italiano di origine.
La nuova disposizione detta, pertanto, i criteri per l'individualizzazione del
Comune competente con un sistema definito, nella citata circolare "a
cascata" nel senso che l'utilizzazione del secondo può avvenire solo se è
da escludersi il ricorso al primo e così via.
Evidentemente, però, all'interno di ciascun criterio possono verificarsi più
fattispecie equiparabili.
La gerarchia stabilita dalla norma deve quindi essere interpretata come segue:
1. criterio della residenza: per i residenti in Italia, Comune nel quale
l'interessato risiede o in cui dichiara di voler stabilire la propria
residenza, e per i residenti all'estero, Comune di iscrizione AIRE;
2. in mancanza di iscrizione anagrafica: (in questo caso, è evidente peraltro
che la situazione anagrafica dovrà poi essere regolarizzata): Comune di
iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita;
3. se l'interessato è nato e residente a all'estero:
a) Comune di nascita o residenza della madre o del padre;
b) Comune di nascita o di residenza dell'avo materno o paterno (nel caso in cui
né la madre né il padre siano nati in Italia o vi abbiano mai risieduto);
4. nell'impossibilità di utilizzare i criteri da 1. a 3.: Comune scelto
dall'interessato, su invito dell'Autorità diplomatica o consolare.
La norma dispone altresì che gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in
Comuni diversi, debbono essere inviati a entrambi i Comuni.
Dalla suesposta classificazione dei criteri dettati dalla legge, si evince
chiaramente che, all'interno di ciascuno di essi non esiste gerarchia, ma
equiparazione.
Evidentemente, infatti, il Comune deve essere individuato anche in base al
collegamento eventualmente già esistente con l'interessato, a seguito di
trascrizioni di precedenti atti che lo riguardano direttamente o che riguardano
i propri ascendenti.
Di quanto sopra riferito, si prega di voler informare con cortese sollecitudine
i Sigg.ri Sindaci.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)
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