TRASFERIMENTI 2003: MODALITÀ DI CALCOLO E TEMPI DI EROGAZIONE
Ancora su IVA e opere a scomputo
NOTE RELATIVE AI TRASFERIMENTI ERARIALI ED ALTRE ASSEGNAZIONI PER L'ANNO
2003
NOTE RELATIVE AI TRASFERIMENTI ERARIALI ED ALTRE
ASSEGNAZIONI PER L'ANNO 2003
PER PROVINCE COMUNI E COMUNITA' MONTANE
PREMESSA.
Le informazioni contenute nella presente nota hanno lo scopo di chiarire la
metodologia utilizzata per la determinazione dei trasferimenti erariali e di
altre assegnazioni spettanti agli enti locali per l'anno 2003 ed erogati dal
Ministero dell'interno.
Preliminarmente, si evidenzia che :
" la definizione generale dei trasferimenti erariali
spettanti per l'anno 2003 è recata - quale determinazione della base di calcolo
- dall'articolo 31, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge
finanziaria per il 2003);
" i trasferimenti erariali spettanti a ciascun ente
locale per il 2003 variano rispetto ai trasferimenti attribuiti per l'anno 2002
in relazione a disposizioni recate dalla citata legge n. 289 del 2002 (quali, -
ad esempio - la detrazione di trasferimenti correlata all'attribuzione ai
comuni ed alle province di una quota del gettito dell'IRPEF) e da altre
disposizioni di legge, richiamate nella presente nota.
Ogni eventuale aggiornamento delle spettanze in corso
d'esercizio sarà opportunamente pubblicizzato.
1. TRASFERIMENTI ERARIALI ED ALTRE
ASSEGNAZIONI PER L'ANNO 2003
In attesa di una riforma complessiva del sistema della
finanza locale il sistema dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali
(disciplinato, per la parte generale, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504) prevede l'erogazione dei seguenti fondi :
a) capitolo 1316 - "fondo ordinario"
b) capitolo 1317 - "fondo perequativo per gli squilibri di fiscalità
locale"
c) capitolo 1318 - "fondo consolidato"
d) capitolo 7272 - "fondo unico per gli investimenti" nel quale
confluiscono :
ex capitolo 7236 - "fondo nazionale ordinario per gli investimenti"
ex capitolo 7232 - "fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e
delle province"
ex capitolo 7238 - "contributi erariali a favore degli enti locali
titolari dei contratti in materia di pubblico trasporto"
ex capitolo 7239 - "contributo straordinario al comune di Palermo ed alla
provincia ed al comune di Napoli per l'esecuzione di opere pubbliche"
ex capitolo 7243 - "contributi per garantire la gratuità totale o parziale
dei libri di testo in favore degli alunni che adempiano l'obbligo scolastico in
possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da
dare in comodato anche agli studenti della scuola secondaria superiore"
ex capitolo 7244 - "contributo al comune di Stazzema, per l'istituzione
del parco nazionale della pace a S. Anna di Stazzema (Lucca)"
A favore della generalità delle province e dei comuni
delle regioni a statuto ordinario l'art. 31, comma 8, della legge n. 289 del
2002 prevede l'assegnazione di una quota di :
e) capitolo 1320 - "compartecipazione delle province
e dei comuni delle regioni a statuto ordinario al gettito dell'IRPEF"
In applicazione dei provvedimenti di trasferimento e
delega di funzioni, emanati a seguito della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
attribuiti agli enti locali specifici "fondi per il federalismo
amministrativo", distinti in :
f) capitolo 1319 - "fondo per il federalismo
amministrativo - parte corrente";
g) capitolo 7237 - "fondo per il federalismo amministrativo - parte
capitale".
Si evidenzia, al riguardo, che tali trasferimenti non
hanno vincolo di destinazione per gli enti locali destinatari.
Inoltre, il Ministero dell'interno eroga - in base alle
certificazioni pervenute - contributi a valere su :
h) capitolo 1332 - "fondo da ripartire agli enti locali in relazione
all'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto di prestazioni di servizi
non commerciali affidate agli enti locali stessi a soggetti esterni" -
articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 -
Ulteriori contributi erogati da questo Ministero a favore
degli enti locali sono, inoltre, indicati nell'analisi di dettaglio.
2. ANALISI DEI FONDI E DI ALTRE ASSEGNAZIONI
2.1. fondo ordinario
Il fondo ordinario spettante per il 2003 risulta così modificato :
1) riduzione in misura pari al 2% dell'importo del fondo (art. 24, comma 9,
legge n. 448 del 2001);
2) aumento dei trasferimenti ordinari, complessivamente quantificato in 151
milioni di euro, a favore degli enti sottodotati di risorse, derivante
dall'applicazione del tasso di inflazione programmato (articolo 31, comma 1,
legge n. 289 del 2002). La determinazione degli enti beneficiari e la
quantificazione degli importi spettanti è stata effettuata, secondo le norme
vigenti, prendendo quale base le risorse (correnti) attribuite per l'anno 2002;
3) incremento dei trasferimenti ordinari nella misura complessiva di 137,5
milioni di euro, di cui all'articolo 31, comma 2, della legge n. 289 del 2002
(50 % dell'importo complessivo di 300 milioni di euro al netto di 25 milioni di
euro previsti a favore di unioni di comuni e comunità montane);
4) incremento dei trasferimenti correnti a favore degli enti sottodotati di
risorse, in misura pari a quota parte di 137,5 milioni di euro, di cui
all'articolo 31, comma 2, della legge n. 289 del 2002 (50 % dell'importo complessivo
di 300 milioni di euro al netto di 25 milioni di euro previsti a favore di
unioni di comuni e comunità montane); La determinazione degli enti beneficiari
e la quantificazione degli importi spettanti è stata effettuata, secondo le
norme vigenti, prendendo quale base le risorse (correnti) attribuite per l'anno
2002;
5) incremento dei trasferimenti ordinari a favore dei comuni in misura pari ai
minori introiti derivanti dalle esenzioni disposte in materia di imposta (o
canone) di pubblicità previsti dall'art. 10, comma 3, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e dall'art. 2-bis, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002,
n. 13, introdotto dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n. 75;
6) incremento dei trasferimenti ordinari a favore delle province derivanti
dalla parziale esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.)
prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito
con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 e dall'articolo 1 del
decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2. La determinazione e l'attribuzione degli
incrementi sono subordinate alla comunicazione dei dati ed alla disponibilità
dei relativi stanziamenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;
7) incremento o diminuzione dei trasferimenti ordinari a favore di province e
comuni correlati ai dati definitivi del maggiore o minore gettito derivante
dalla nuova disciplina della addizionale sui consumi di energia elettrica, di
cui all'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
8) incremento o diminuzione dei trasferimenti ordinari a favore di province e
comuni in conseguenza di eventuali modifiche relative a personale in mobilità;
9) incremento o diminuzione dei trasferimenti ordinari a favore di province e
comuni in conseguenza di eventuali modifiche relative a personale ATA
scolastico;
10) per le province ed i comuni delle regioni a statuto ordinario riduzione in
misura pari all'ammontare della quota di compartecipazione IRPEF attribuita per
il 2003 (art. 31, comma 8, legge n. 289 del 2002).
2.2 fondo consolidato
Il fondo consolidato spettante per il 2003 risulta così modificato :
1) riduzione in misura pari al 2 % dell'importo del fondo
(art. 24, comma 9, legge n.448 del 2001);
2) per le province ed i comuni delle regioni a statuto ordinario riduzione in
misura pari all'ammontare della quota di compartecipazione IRPEF attribuita per
il 2003 non portata in riduzione del fondo ordinario per incapienza dello
stesso (art. 31, comma 8, legge n. 289 del 2002);
3) eventuali modifiche possono derivare dall'applicazione a carico dei
contributi consolidati di detrazioni di trasferimenti previste da disposizioni
di legge. Tali detrazioni (correlate, per province e comuni, al trasferimento
allo Stato di personale ATA scolastico ed agli introiti dell'addizionale sui
consumi di energia elettrica e, per le sole province, all'istituzione
dell'I.P.T. ed alla attribuzione del gettito dell'imposta RC auto) sono
applicate prioritariamente sui contributi ordinari e, in caso di insufficienza
di questi, sui contributi consolidati. In tale ultimo caso l'attribuzione dei
contributi consolidati può variare in dipendenza della detrazione
effettivamente applicata sui contributi ordinari per l'anno 2003 e,
conseguentemente, della quota di detrazione residua da applicare sui contributi
consolidati.
2.3 fondo perequativo per gli
squilibri di fiscalità locale
Il fondo perequativo spettante per il 2003 risulta così modificato :
1) riduzione in misura pari al 2 % dell'importo del fondo
(art. 24, comma 9, legge n. 448 del 2001);
2) per le province ed i comuni delle regioni a statuto ordinario riduzione in
misura pari all'ammontare della quota di compartecipazione IRPEF attribuita per
il 2003 non portata in riduzione del fondo ordinario e del fondo consolidato
per incapienza degli stessi (art. 31, comma 8, legge n. 289 del 2002).
3) eventuali modifiche possono derivare dall'applicazione a carico dei
contributi perequativi di detrazioni di trasferimenti previste da disposizioni
di legge. Tali detrazioni (correlate, per province e comuni, al trasferimento
allo Stato di personale ATA scolastico ed agli introiti dell'addizionale sui
consumi di energia elettrica e, per le sole province, all'istituzione
dell'I.P.T. ed alla attribuzione del gettito dell'imposta RC auto) sono applicate
prioritariamente sui contributi ordinari e consolidati e, in caso di
insufficienza di questi, sui contributi perequativi. In tale ultimo caso
l'attribuzione dei contributi perequativi può variare in dipendenza della
detrazione effettivamente applicata sugli altri contributi per l'anno 2003 e,
conseguentemente, della quota di detrazione residua da applicare sui contributi
perequativi.
2.4 fondo nazionale ordinario per
gli investimenti
Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti spettante per il 2003 risulta
così modificato :
1) aumento della dotazione complessiva del fondo da circa
105 milioni di euro per il 2002 a circa 165 milioni di euro per il 2003 (art.
31, comma 4, legge n. 289 del 2002). Il fondo è destinato, nella misura dell'80
per cento, ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti ed alle comunità
montane. La popolazione considerata è quella risultante dai dati ISTAT al 31
dicembre 2001;
2) aumento a 25.000 euro per l'anno 2003 del contributo integrativo destinato a
spese di investimento per ciascun comune con popolazione inferiore a 3.000
abitanti. La popolazione considerata è quella risultante dai dati ISTAT al 31
dicembre 2001;
3) per le province ed i comuni delle regioni a statuto ordinario riduzione in
misura pari all'ammontare della quota di compartecipazione IRPEF attribuita per
il 2003 non portata in riduzione dei contributi correnti per incapienza degli
stessi (art. 31, comma 8, legge n. 289 del 2002);
4) eventuali modifiche possono derivare dall'applicazione, a carico dei contributi
a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di detrazioni di
trasferimenti previste da disposizioni di legge. Tali detrazioni (correlate,
per province e comuni, al trasferimento allo Stato di personale ATA scolastico
ed agli introiti dell'addizionale sui consumi di energia elettrica e, per le
sole province, all'istituzione dell'I.P.T. ed alla attribuzione del gettito
dell'imposta RC auto) sono applicate prioritariamente sui contributi correnti
e, in caso di insufficienza di questi, sui contributi a valere sul fondo
nazionale ordinario per gli investimenti. In tale ultimo caso l'attribuzione di
tali contributi può variare in dipendenza della detrazione effettivamente
applicata sui contributi correnti per l'anno 2003 e, conseguentemente, della
quota di detrazione residua da applicare sui contributi per investimenti.
La metodologia utilizzata per il riparto del fondo per
l'anno 2003 è precisata nella relativa nota metodologica cui si rinvia ( cliccare qui )
2.5 fondo per lo sviluppo degli
investimenti