TRASMISSIONE DEL RENDICONTO 2007 ALLA CORTE DEI CONTI
CONTRIBUTI INPS: TASSO RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO
Deliberazione n
Deliberazione
n. 7/AUT/2008
LA CORTE DEI CONTI
in
SEZIONE DELLE AUTONOMIE
nell'adunanza del 12 maggio 2008
Visto l'art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con
modifiche dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto in particolare l'art. 227 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali nel testo introdotto dall' art. 28, comma 6, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), come modificato dall'art. 1
quater, co. 6, del decreto legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito dalla legge
20 maggio 2003, n. 116, riguardante l'invio telematico alla Corte dei conti di
documenti contabili di enti locali;
Visto il D.M. dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze 24 giugno 2004, modificato con D.M. 9 maggio 2006 (G.U. 25 maggio 2006
n. 120) che fissa modalità, tempi e criteri per l'invio telematico di dati
contabili di enti locali;
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
Visto l'art. 9 della deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti
16 giugno 2000 n. 14, recante il regolamento per l'organizzazione delle
funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato dalla
deliberazione delle Sezioni Riunite 3 luglio 2003 n. 2 (G.U. 16 luglio 2003 n.
163);
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3;
Visto in particolare l'art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003 per il quale la
Corte dei conti, ai fini di coordinamento della finanza pubblica, verifica il
rispetto degli equilibri di bilancio da parte degli enti locali, in relazione
al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea.
Udito nell'adunanza del giorno 12 maggio 2008 il relatore presidente di sezione
Giuseppe Salvatore Larosa;
Considerato
- che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la Corte dei conti
deve riferire annualmente al Parlamento sull'andamento generale della finanza
regionale e locale, dopo aver verificato il rispetto degli equilibri di
bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in
relazione al patto di stabilità interno ed agli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
- che, per quanto più in particolare attiene alla finanza locale, la relazione
della Sezione delle Autonomie riguarda gli andamenti complessivi del comparto e
si fonda su elementi tratti dai conti consuntivi, dai prospetti del patto di
stabilità interno e dagli altri documenti a corredo del rendiconto di seguito
specificamente indicati;
- che la legge fa obbligo agli enti locali di trasmettere i propri rendiconti
della gestione alla Corte dei conti ai fini del referto da rendere al
Parlamento e del consolidamento dei conti pubblici. Particolare rilievo assume
detto obbligo nei confronti degli enti i cui rendiconti chiudono in disavanzo
ovvero recano l'indicazione di debiti fuori bilancio;
- che, per quanto attiene agli enti locali situati nel territorio delle Regioni
a Statuto speciale, gli Statuti regionali e le norme di attuazione non pongono
disposizioni incompatibili con l'esercizio della funzione della Corte dei conti
di riferire al Parlamento sull'andamento della finanza locale, includendo anche
tali ambiti territoriali;
- che il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze 24 giugno 2004, successivamente modificato con
D.M. 9 maggio 2006 (G.U. 25 maggio 2006 n. 120), ha stabilito modalità, tempi e
criteri di gradualità per l'invio telematico di dati contabili degli enti
locali ed ha previsto che nell'anno 2008 le Province e i Comuni con popolazione
da 5.000 abitanti in su debbono inviare alla Corte dei conti, per via
telematica, i rendiconti dell'esercizio 2007;
- che la trasmissione telematica del rendiconto 2007 deve essere effettuata
mediante i modelli in formato XML, reperibili sul sito web www.corteconti.it,
nel periodo dal 2 luglio al 28 settembre 2008, secondo il seguente calendario:
- Province e Comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti, dal 2 luglio al
31 luglio 2008;
- Comuni con popolazione da 5.000 a 8.000 abitanti, dal 2 luglio al 28
settembre 2008;
- che le Comunità montane debbono trasmettere, in forma cartacea, i rendiconti
dell'esercizio finanziario 2007 alla Sezione delle Autonomie della Corte dei
conti in Roma, non appena concluso l'iter di approvazione, con la massima
tempestività e comunque non oltre il 10 agosto 2008;
- che per gli enti locali compresi nel territorio delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e delle Regioni a Statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli
Venezia Giulia, che hanno adottato nel 2007 una specifica disciplina per il
patto di stabilità, la documentazione da trasmettere sarà stabilita con
apposita richiesta istruttoria;
Delibera
ART. 1
Adempimenti delle Province e dei Comuni con popolazione non inferiore a
5.000 abitanti
1. Le Amministrazioni provinciali e i Comuni con popolazione da 5.000 abitanti
in su, debbono trasmettere alla Sezione delle Autonomie, mediante trasmissione
telematica in formato elettronico XML secondo le modalità previste dal decreto
del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze 24 giugno 2004, modificato con D.M. 9 maggio 2006, e le indicazioni
operative reperibili nel sito web www.corteconti.it, il rendiconto
dell'esercizio 2007, composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio
e dal conto economico, il prospetto di conciliazione e gli altri prospetti
riepilogativi nonché i quadri previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194,
secondo le seguenti scadenze:
- Le Province e i Comuni con più di 8.000 abitanti devono effettuare la
trasmissione dal 2 luglio e concluderla entro il 31 luglio 2008;
- I Comuni con popolazione da 5.000 a 8.000 abitanti devono effettuare la
trasmissione dal 2 luglio al 28 settembre 2008.
2. Entro i predetti termini temporali le Amministrazioni di cui al precedente
comma 1 devono, inoltre, trasmettere alla Sezione delle Autonomie (in Roma, via
Antonio Baiamonti n. 25, c.a.p. 00195) in forma cartacea:
1) la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto 2007;
2) la deliberazione consiliare sugli equilibri di bilancio adottata, nell'anno
2007, ai sensi dell'art. 193 del d. lgs. n. 267 del 2000;
3) la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'art.
239, co. 1, lettera d), del decreto legislativo n. 267 del 2000;
4) la relazione illustrativa della Giunta redatta ai sensi dell'art. 151, co.
6, del citato d. lgs. n. 267 del 2000;
5) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per titoli e per esercizi di
provenienza;
6) il quadro dei servizi gestiti in economia;
7) il quadro dei servizi indispensabili;
8) il prospetto allegato "A" alla presente delibera relativo
all'estinzione anticipata dei mutui e prestiti, finalizzato alla esatta
rilevazione dell'equilibrio economico finanziario.
ART. 2
Adempimenti delle Comunità montane
1. Le Comunità montane devono trasmettere alla Sezione delle Autonomie in Roma,
entro il 10 agosto 2008 ed in formato cartaceo, il rendiconto dell'esercizio
2007, composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio e dal conto
economico, il prospetto di conciliazione e gli altri prospetti riepilogativi
nonché i quadri previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996 n.194 e la documentazione
integrativa di cui al precedente art. 1, co. 2.
ART. 3
Adempimenti delle Province, dei Comuni con più di 4.999 abitanti e
delle Comunità montane che non abbiano approvato il rendiconto 2007
1. Gli Enti di cui agli articoli 1 e 2, che non abbiano approvato il rendiconto
dell'esercizio 2007 devono trasmettere, entro il 28 settembre 2008,
nell'ordine, uno dei seguenti documenti contabili debitamente autenticato,
secondo le disponibilità al momento della trasmissione:
1) schema del rendiconto presentato al Consiglio dalla Giunta della Provincia,
del Comune o della Comunità montana;
2) schema di rendiconto predisposto dagli uffici per l'esame della Giunta.
2. Anche dopo decorso il termine del 28 settembre 2008, rimane in ogni caso
adempimento non eludibile la trasmissione del rendiconto 2007, da effettuare
entro cinque giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione del predetto
conto.
3. Il rendiconto da trasmettere, relativo all'anno 2007, dovrà essere corredato
della documentazione indicata nel precedente art.1, co. 2.
ART. 4
Adempimenti dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
1. I Comuni con popolazione fino a 4.999 abitanti, secondo i dati ISTAT del
censimento 2001, che nel 2007 hanno chiuso l'esercizio con un risultato di
avanzo di amministrazione, non oltre il 10 agosto 2008 devono trasmettere a
questa Sezione delle Autonomie (in Roma, via Antonio Baiamonti n. 25, c.a.p.
00195) la deliberazione consiliare adottata, nell'anno 2007, ai sensi dell'art.
193 del d. lgs. n. 267 del 2000, nonché la delibera di approvazione del
rendiconto 2007.
2. Gli enti indicati al comma 1, i cui consuntivi 2007 si chiudono in disavanzo
di amministrazione e/o con debiti fuori bilancio, devono trasmettere il
rendiconto relativo all'esercizio 2007 corredato dei documenti indicati nel
precedente art. 1, comma 2, non oltre il 10 agosto 2008. Gli stessi enti
devono, inoltre, inviare anche i rendiconti degli esercizi 2005 e 2006, se non
trasmessi precedentemente.
ART. 5
Adempimenti per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno
1. La Sezione delle Autonomie, con apposita richiesta istruttoria alla chiusura
dell'esercizio 2008, provvederà ad acquisire dalle Province e dai Comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti i dati finanziari relativi al patto di
stabilità interno 2008, sulla base dei prospetti di monitoraggio determinati
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Gli enti che non avessero adempiuto alla richiesta di questa Sezione di cui
alla nota n. 121 del 28 gennaio 2008, relativa ai dati di monitoraggio per il
2007, devono provvedere nel più breve tempo possibile.
3. Per le Province ed i Comuni compresi nel territorio di Regioni a Statuto
speciale che hanno adottato una disciplina in deroga per il patto di stabilità,
la documentazione da trasmettere formerà oggetto di apposita richiesta.
A cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione verrà
trasmessa, per gli adempimenti di competenza, ai Presidenti delle
Amministrazioni provinciali e delle Comunità montane, ai Sindaci di tutti i
Comuni nonché, per opportuna conoscenza, agli organi di revisione economico
finanziaria degli stessi Enti.
Il Relatore
Giuseppe Larosa
Il Presidente
Tullio Lazzaro
La presente deliberazione è stata depositata in Segreteria il 4 luglio 2008
Il Dirigente Generale
Eleonora Adornato
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