TRASMISSIONE RENDICONTO 2006
IMPOSTE RISCOSSE DAL FISCO IL CUI GETTITO VA AL COMUNE
Delibera n
Delibera n. 3/AUT/2007
LA CORTE DEI CONTI
in
SEZIONE DELLE AUTONOMIE
Visto
l’art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modifiche
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto in particolare l’art. 227 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali nel testo introdotto dall’ art. 28, comma 6, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) come modificato dall’art. 1
quater, co. 6, del decreto legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20
maggio 2003, n. 116, riguardante l’invio telematico alla Corte dei conti di
documenti contabili di enti locali;
Visto il D.M. dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze 24 giugno 2004 modificato con D.M. 9 maggio 2006 (G.U. 25 maggio 2006
n. 120) che fissa modalità, tempi e criteri per l’invio telematico di dati
contabili di enti locali;
Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
Visto l’art. 9 della deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti
16 giugno 2000 n. 14, recante il regolamento per l’organizzazione delle
funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato dalla
deliberazione delle Sezioni Riunite 3 luglio 2003 n. 2 (G.U. 16 luglio 2003 n.
163);
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3;
Visto in particolare l’art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003 per il quale la
Corte dei conti, ai fini di coordinamento della finanza pubblica, verifica il
rispetto degli equilibri di bilancio da parte degli enti locali, in relazione
al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea.
Udito nell’adunanza del giorno 18 aprile 2007 il relatore presidente di sezione
Giuseppe Salvatore Larosa;
Considerato
che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la Corte dei conti deve
riferire annualmente al Parlamento sull’andamento generale della finanza
regionale e locale, dopo aver verificato il rispetto degli equilibri di
bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in
relazione al patto di stabilità interno ed agli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea;
che, per quanto più in particolare attiene alla finanza locale, la relazione
della Sezione delle Autonomie riguarda gli andamenti complessivi del comparto e
si fonda su elementi tratti dai conti consuntivi, dai prospetti del patto di
stabilità interno e dagli altri documenti a corredo del rendiconto di seguito
specificamente indicati;
che la legge fa obbligo agli enti locali di trasmettere i propri rendiconti
della gestione alla Corte dei conti ai fini del referto da rendere al
Parlamento e del consolidamento dei conti pubblici. Particolare rilievo assume
detto obbligo nei confronti degli enti i cui rendiconti chiudono in disavanzo
ovvero recano l’indicazione di debiti fuori bilancio;
che, per quanto attiene agli enti locali situati nel territorio delle Regioni a
statuto speciale, gli statuti regionali e le norme di attuazione non pongono
disposizioni incompatibili con l’esercizio della funzione della Corte dei conti
di riferire al Parlamento sull’andamento della finanza locale, includendo anche
tali ambiti territoriali;
che il decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze 24 giugno 2004, successivamente modificato con
D.M. 9 maggio 2006 (G.U. 25 maggio 2006 n. 120), ha stabilito modalità, tempi e
criteri di gradualità per l’invio telematico di dati contabili degli enti
locali ed ha previsto che nell’anno 2007 le Province, i Comuni capoluogo e i
Comuni con popolazione superiore a 8.000 abitanti debbono inviare alla Corte
per via telematica i rendiconti dell’esercizio 2006;
che la trasmissione telematica del rendiconto 2006 potrà essere effettuata
mediante i modelli in formato XML, reperibili sul sito web www.corteconti.it e
concludersi il 28 settembre 2007;
che le Comunità montane debbono continuare a trasmettere, in forma cartacea, i
rendiconti dell’esercizio finanziario 2006 alla Sezione delle Autonomie della
Corte dei conti in Roma, non appena concluso l’iter di approvazione, con la
massima tempestività e comunque non oltre il 10 agosto 2007;
che alcune Regioni a Statuto speciale hanno previsto una disciplina specifica
del patto di stabilità interno per gli enti locali inclusi nel loro territorio;
che per gli enti locali compresi nel territorio delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e delle Regioni a Statuto speciale Valle d’Aosta e Friuli
Venezia Giulia, che hanno adottato nel 2006 una specifica disciplina per il
patto di stabilità, la documentazione da trasmettere sarà stabilita con
apposita richiesta istruttoria;
Delibera
ART. 1
Adempimenti delle Province, dei Comuni capoluogo e dei Comuni
con popolazione superiore ad 8.000 abitanti
1. Le Amministrazioni provinciali e i Comuni con popolazione superiore a 8.000
abitanti debbono trasmettere alla Sezione delle Autonomie, tramite
trasmissione telematica secondo le modalità previste dal decreto del
Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
24 giugno 2004, modificato con D.M. 9 maggio 2006, e le indicazioni operative
reperibili nel sito web www.corteconti.it, il rendiconto dell’esercizio 2006,
composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio e dal conto
economico, il prospetto di conciliazione e gli altri prospetti riepilogativi
nonché i quadri previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, secondo le
seguenti scadenze:
- Le Province e i Comuni capoluogo e quelli con popolazione superiore a
20.000 abitanti devono effettuare la trasmissione dal 2 luglio e concluderla
entro il 31 luglio 2007;
- i Comuni non capoluogo e quelli con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e
fino a 20.000 abitanti devono effettuare la trasmissione dal 2 luglio al 28
settembre 2007.
2. Le stesse Amministrazioni, inoltre, devono trasmettere in forma cartacea ed
entro i termini stabiliti nel comma precedente:
1) - la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto;
2) - la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria di cui all’art.
239, primo comma, lettera d), del decreto legislativo n. 267 del 2000;
3) - la relazione illustrativa della Giunta redatta ai sensi del sesto comma
dell’art. 151 del citato d. lgs. n. 267 del 2000;
4) – la deliberazione consiliare sugli equilibri di bilancio adottata,
nell’anno 2006, ai sensi dell’art. 193 del d. lgs. n. 267 del 2000;
5) - l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per titoli e per esercizi
di provenienza;
6) - il quadro dei servizi gestiti in economia;
7) - il quadro dei servizi indispensabili;
8) – l’allegato A relativo all’estinzione anticipata dei mutui e prestiti
finalizzato alla esatta rilevazione dell’equilibrio economico finanziario.
3. Anche dopo decorso il termine del 28 settembre 2007, rimane in ogni caso
adempimento non eludibile la trasmissione del rendiconto 2006, da effettuare
entro cinque giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione del predetto
conto.
ART. 2
Adempimenti delle Comunità montane
1. Le Comunità montane, devono trasmettere alla Sezione delle Autonomie, non
oltre il 10 agosto 2007 in formato cartaceo, il rendiconto
dell’esercizio 2006, composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio
e dal conto economico, il prospetto di conciliazione e gli altri prospetti
riepilogativi nonché i quadri previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194,
corredato della documentazione integrativa di cui all’art. 1 comma 2.
2. Gli Enti di cui al comma 1, che non abbiano approvato tempestivamente il
rendiconto dell’esercizio 2006, devono trasmettere, entro il medesimo termine
del 10 agosto 2007, uno dei seguenti documenti contabili debitamente
autenticato, nell’ordine, secondo le disponibilità al momento della
trasmissione:
1) - rendiconto deliberato dal Consiglio provinciale, comunale o della Comunità
montana;
2) - schema del rendiconto presentato al Consiglio dalla Giunta provinciale,
comunale o della Comunità montana;
3) - schema di rendiconto predisposto dagli uffici per l’esame della Giunta.
3. Anche dopo decorso il termine del 10 agosto 2007, rimane in ogni caso
adempimento non eludibile la trasmissione del rendiconto 2006, da effettuare
entro cinque giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione del conto.
4. Il rendiconto da trasmettere, relativo all’anno 2006, dovrà essere corredato
della documentazione indicata nel comma 2 dell’art. 1.
ART. 3
Adempimenti dei Comuni con popolazione fino a ottomila abitanti
1. I Comuni con popolazione fino a 8.000 abitanti, secondo i dati ISTAT del
censimento 2001, che nel 2006 hanno chiuso l’esercizio con un risultato di
avanzo di amministrazione, devono trasmettere a questa Sezione delle Autonomie
la deliberazione consiliare adottata, nell’anno 2006, ai sensi dell’art. 193
del d. lgs. n. 267 del 2000, nonché la delibera di approvazione del rendiconto
2006.
2. I Comuni di cui al comma 1, i cui consuntivi si chiudono in disavanzo,
devono trasmettere il rendiconto relativo all’esercizio 2006 corredato dei
documenti indicati nell’art. 1 comma 2, non oltre il 10 agosto 2007.
Devono, inoltre, inviare anche i rendiconti degli esercizi 2004 e 2005, se non
trasmessi precedentemente.
ART. 4
Adempimenti per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno
1. Le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le
Comunità Montane con più di 50.000 abitanti devono trasmettere a questa Sezione
delle Autonomie in forma cartacea, unitamente alla documentazione di cui
all’art. 1 comma 2, il modello relativo al patto di stabilità interno 2006,
elaborato dalla Sezione delle Autonomie in conformità a quanto disposto dai
commi 140 – 147 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (allegato
B).
2. Il modello deve essere compilato dagli enti che hanno effettuato modifiche
ai dati relativi al patto di stabilità interno per il 2006 già trasmessi alla
Sezione delle autonomie entro il mese di marzo 2007. Gli enti che non avessero
effettuato modifiche devono rendere una dichiarazione al riguardo.
Con successiva richiesta, a chiusura dell’esercizio finanziario 2007, la
Sezione provvederà ad acquisire i dati finanziari relativi al patto di
stabilità interno 2007, ai debiti fuori bilancio ed altri dati di
preconsuntivo.
Per le Province ed i Comuni compresi nel territorio di Regioni a statuto
speciale che hanno adottato una disciplina sul rispetto del patto di stabilità,
la documentazione da trasmettere sarà stabilita in apposita richiesta
istruttoria.
A cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione verrà
trasmessa, per gli adempimenti di competenza, ai Presidenti delle
Amministrazioni provinciali e delle Comunità montane, ai Sindaci di tutti i
Comuni nonché, per opportuna conoscenza, agli organi di revisione economico
finanziaria degli stessi Enti.
Il Relatore
Giuseppe S. Larosa
Il Presidente
Tullio Lazzaro
La
presente deliberazione è stata depositata in Segreteria il 23 aprile 2007
Il Dirigente generale
Eleonora Adornato
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