TRATTAMENTO FISCALE DEI GETTONI DI PRESENZA
OMESSA SOTTOSCRIZIONE: L’ATTO AMMINISTRATIVO E’ “INESISTENTE”
Risoluzione del 10/05/2004 n
Risoluzione
del 10/05/2004 n. 68
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente- Art. 47 Tuir - Modifica
introdotta dall'art. 2, comma 36, della legge finanziaria per l'anno 2004-
Quesito (Documento in fase di trattamento redazionale.)
Oggetto:
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente- Art. 47 Tuir – Modifica
introdotta dall'art. 2, comma 36, della legge finanziaria per l'anno 2004-
Quesito
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
Con la nota in riferimento, codesto Ministero ha chiesto il parere della
scrivente in merito all'esatta applicazione dell'art. 50, lett. f), del Tuir
(gia' art. 47), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente
"Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente".
Dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 36, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) il citato articolo 50 annovera tra i
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente "le indennita', i gettoni
di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempre che le
prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di
cui all'art. 49, comma 1, e non siano effettuate nell'esercizio di impresa
commerciale, nonche' i compensi corrisposti ai membri delle commissioni
tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad
esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato".
In particolare, il Ministero della Giustizia ha chiesto di conoscere il
corretto trattamento tributario dei compensi corrisposti a determinate
categorie di giudici onorari non espressamente menzionate dall'art. 50, lett.
f), del Tuir, quali i vice procuratori onorari, i giudici onorari di tribunale,
i giudici onorari aggregati, i giudici popolari e gli esperti dei tribunali e
delle sezioni di corte d'appello per minorenni.
Al riguardo, si ritiene che il legislatore abbia inteso riservare un
trattamento particolare ai compensi percepiti dalle categorie di giudici
onorari espressamente individuate al richiamato articolo 50 (membri delle
commissioni tributarie, giudici di pace, esperti di tribunale di sorveglianza),
diverso da quello riservato alla generalita' dei compensi corrisposti per
l'esercizio di pubbliche funzioni.
Invero, mentre i compensi percepiti in relazione all'esercizio di pubbliche
funzioni in genere, qualora siano svolte da soggetti che esercitano un'arte o
una professione ai sensi dell'art. 53, comma 1 possono concorrere alla
formazione del reddito di lavoro autonomo, quelli percepiti dai soggetti
elencati nella seconda parte del citato articolo 50, lettera f), ossia dai
membri delle commissioni tributarie, dai giudici di pace, dagli esperti di
tribunale di sorveglianza rilevano comunque come redditi assimilati al lavoro
dipendente, ancorche' tali soggetti esercitino un'arte o una professione ai
sensi dell'art. 53, comma 1, del Tuir.
In altri termini, si deve ritenere che l'elencazione dei redditi collegati
all'esercizio di pubbliche funzioni, che concretizzano in ogni caso, a
prescindere dalle qualita' soggettive del percipiente, redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente, sia tassativa.
In conclusione, i compensi percepiti dai membri delle commissioni tributarie,
dai giudici di pace e dagli esperti di tribunale di sorveglianza, espressamente
citati dall'art. 50, lett. f) del Tuir, dovranno essere considerati quali
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche se le prestazioni sono
rese da soggetti che esercitano un'arte o una professione di cui all'art. 53,
comma 1, del Tuir (gia' art. 49) e, pertanto, all'atto del pagamento
dell'indennita' giornaliera di funzione, dovra' essere operata la ritenuta a
titolo di acconto Irpef (art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 600/73).
Al contrario, i compensi percepiti in relazione all'esercizio delle altre
pubbliche funzioni, non espressamente individuate dall'art. 50, lettera f), del
Tuir, saranno qualificati quali redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente a meno che le pubbliche funzioni non siano svolte da soggetti che
esercitano un'arte o una professione ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Tuir.
In tal caso, i compensi percepiti saranno considerati quali redditi da lavoro
autonomo.
Si evidenzia che, poiche' in tale ultima ipotesi la prestazione resa viene
attratta nella sfera dell'attivita' professionale (o artistica) abitualmente
esercitata dal soggetto incaricato, l'operazione risultera' rilevante ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.
Pertanto, il soggetto titolare della funzione sara' obbligato ad emettere, in
relazione ai compensi percepiti, fattura con applicazione dell'Iva, nella
misura ordinaria e a considerarli nella base imponibile ai fini della
determinazione dell'Irap dallo stesso dovuta.
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