TRIBUTI: AFFIDAMENTO A SOCIETÀ "IN HOUSE"
Decadenza di amministratore locale coinvolto nel contenzioso di una partecipata
N
N. 00377/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00209/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 209 del 2010, proposto da:
Aipa - Agenzia Italiana per le Pubbliche Amministrazioni, in persona del legale
rappresentante pt., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Calugi, Marco
Napoli e Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via
Gino Capponi n. 26;
contro
Comune di Piombino, in Persona del
Sindaco P.T., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Luca
Capecchi, con domicilio eletto presso il medesimo in Firenze, via Bonifacio
Lupi 20;
nei confronti di
Piombino Patrimoniale Srl, n.c.;
per l'annullamento
- della deliberazione n. 143 del 22
dicembre 2009 (divenuta esecutiva il 14 gennaio 2010), con la quale il
Consiglio Comunale di Piombino ha preteso di disporre, in assenza di qualunque
procedura di gara, l’affidamento del “servizio di accertamento liquidazione e
riscossione del canone sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche
affissioni...in concessione alla Società Piombino Patrimoniale Srl per tre anni
a decorrere dal primo gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012”, approvando la
convenzione allegata alla predetta deliberazione per la disciplina dei
“rapporti fra il Comune e la società”;
- della convenzione tra il Comune e
la Piombino Patrimoniale, allegata alla medesima deliberazione consiliare n.
143/2009;
- della nota del 16 dicembre 2009,
inviata ad AIPA via mail dal Comune di Piombino, e dove si preannuncia
l’intenzione dell’Ente di adottare la predetta deliberazione;
- per quanto occorrer possa, sia
della deliberazione del Consiglio Comunale di Piombino n. 89 del 13 settembre
2006, con la quale l’Ente ha approvato la costituzione della Piombino
Patrimoniale Srl e il suo statuto societario, sia del “regolamento relativo
alle modalità di indirizzo e di controllo sulle società partecipate dal Comune
di Piombino” (deliberazione consiliare n. 108 del 30 ottobre 2006) e ciò solo
per l’ipotesi in cui tali atti fossero mai interpretati nel senso di consentire
che, oggi, all’odierna controinteressata possa essere assegnato direttamente -
senza gara, e senza preventive analisi di mercato - il “servizio di
accertamento liquidazione e riscossione del canone sulla pubblicità e il
servizio delle pubbliche affissioni”;
- di ogni altro atto ad essi
preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, e conseguentemente
per la condanna del Comune al risarcimento, in forma specifica o - in subordine
- per equivalente economico, di tutti i danni patiti e patiendi da AIPA SpA.
Visti il ricorso in appello e i
relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
di Comune di Piombino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10,
cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 26 gennaio 2011 il dott. Alessio Liberati e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e
depositato, la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della deliberazione
n. 143/2009, con la quale il comune di Piombino ha provveduto ad affidare
direttamente il servizio di accertamento liquidazione e riscossione del canone
sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni e chiedendo il
risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.
In particolare ha lamentato la
violazione di legge statale sotto molteplici profili, la violazione del giusto
procedimento, l’irragionevolezza, la disparità di trattamento, l’eccesso di
potere, lo sviamento della causa.
Si è costituita l’amministrazione
intimata, resistendo alle doglianze avverse.
La parte ricorrente ha rinunciato
alla istanza di sospensione.
Sono state prodotte memorie e
documenti.
Nel corso della udienza odierna la
causa è stata trattenuta in decisione.
Il primo motivo di ricorso, con il
quale è contestata la possibilità di procedere, nel caso di specie,
all’affidamento in house è infondato.
Invero la giurisprudenza ha già
chiarito che per i servizi oggetto del contendere l’amministrazione può
ricorrere ad affidamenti siffatti.
In tal senso il supremo consesso
amministrativo ha affermato che “L'amministrazione pubblica può legittimamente
revocare il procedimento di gara per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico del
servizio di gestione, riscossione, accertamento e recupero delle entrate comunali,
ove, a seguito di uno studio di fattibilità, accerti la maggiore convenienza
dell'affidamento « in house » del medesimo servizio ad una società a capitale
pubblico” (Consiglio Stato , sez. V, 30 novembre 2007, n. 6137).
Non sussiste quindi alcuna violazione,
sotto tale profilo.
Quanto ai profili inerenti la
dedotta violazione dell’art. 23 bis del d.l. 112/2008, come eccepito
dalla parte ricorrente, deve dunque rilevarsi che il servizio in oggetto ha
natura strumentale, e come tale non rientra nei servizi di pubblica rilevanza,
come messo in evidenza anche dalla Autorità Garante della concorrenza e del
mercato.
Ne consegue che non trova
applicazione il detto art. 23 bis, e, quindi, non trovano fondamento
nemmeno le doglianze della ricorrente attinenti la mancata valutazione delle
possibilità alternative di ricorso ad altre procedure e ad analisi del mercato.
Trattandosi di attività strumentale
che esula dall’ambito di applicazione dell’art. 23 bis, e che è invece
disciplinata dall’art. 52 l. 446/97 e dall’art. 13 d.lgs. 223/06, deve quindi
concludersi per la teorica ammissibilità dell’istituto dell’in house.
Occorre perciò verificare la
sussistenza – pure contestata in ricorso - dei requisiti in concreto richiesti
per la ricorribilità all’istituto de quo.
Sul punto rileva il collegio che non
può dirsi sussistente il requisito del controllo analogo, alla luce dei poteri
previsti nello statuto.
La giurisprudenza, sul punto, ha
chiarito che “Il ricorso all'affidamento in house è legittimo solo
allorché l'Amministrazione pubblica eserciti sull'ente distin......