ULTIMA RATA D'ACCONTO E VARIANTI IN DIMUNIZIONE
Le risorse ministeriali per la TARSU 2003 delle scuole
DELIBERAZIONE N
DELIBERAZIONE
N.101 Adunanza del 14 maggio 2003
GDL 7-03
OGGETTO: PAGAMENTI IN ACCONTO E MATURAZIONE DELL’ULTIMA RATA
Esponente: ANCE
Il Consiglio
Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici
Considerato in fatto
L’ANCE ha richiesto a questa Autorità un parere in merito alla legittimità del
comportamento di alcune stazioni appaltanti che incorporano nella rata di saldo
anche l’ultima rata di acconto, qualora, per effetto di variazioni in
diminuzione intervenute nel corso dell’esecuzione, l’importo residuale dei
lavori non raggiunga quello stabilito nel capitolato speciale per il pagamento
delle rate stesse.
Comportamento questo, dovuto al fatto che una simile eventualità non è
normativamente prevista; infatti, l’art. 141 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n.
554, si limita a prevedere che i pagamenti in acconto devono essere erogati nei
termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale d’appalto.
Da quanto sopra, a parere dell’ANCE deriverebbe un aggravio per l’appaltatore,
il quale per la liquidazione dell’importo residuo dei lavori eseguiti, deve
attendere l’effettuazione del collaudo provvisorio, termine, questo, previsto
per i pagamento della rata di saldo.
La suddetta problematica è stata sottoposta all’attenzione dei firmatari dei
Protocolli d’intesa con questa Autorità, i quali non hanno formulato
valutazioni.
Ritenuto in diritto
Al fine di fornire una soluzione alla problematica sollevata dall’ANCE, deve
preliminarmente evidenziarsi che negli appalti pubblici di lavori la previsione
contrattuale di acconti in corso d’opera costituisce per l’amministrazione
committente un obbligo, poiché negli atti posti a base di gara, e segnatamente
nel capitolato speciale di appalto, è tenuta a prevedere la corresponsione sia
di acconti con le relative modalità e tempi di liquidazione (ex art. 141 del
D.P.R. 554/99) sia di una rata di saldo da erogare soltanto dopo che sia stato
effettuato il collaudo provvisorio dell’opera e previa prestazione di garanzia
fideiussoria da parte dell’appaltatore (ex art. 205 del D.P.R. 554/99). Gli
acconti rappresentano delle mere anticipazioni sul corrispettivo ed hanno la
finalità di agevolare l’attività dell’appaltatore evitandogli un eccessivo
ricorso al credito bancario o all’autofinanziamento.
Da quanto sopra, pertanto, deriva che allorché maturano le condizioni per il
pagamento dell’acconto, risultanti dal registro di contabilità, il direttore
dei lavori ed il responsabile del procedimento devono rilasciare,
rispettivamente, lo stato di avanzamento lavori nel termine indicato nel
capitolato speciale d’appalto (art. 168 co. 1 D.P.R. 554/99) ed il certificato
di pagamento (entro 45 gg dal SAL – art. 29 D.M. 145/00), onde consentire
all’amministrazione di emettere il mandato di pagamento (disciplina così
delineata anche nell’art. 114 del D.P.R. 554/99). Mentre la rata di saldo è
corrisposta entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (art. 205 D.P.R. 554/99).
Tali pagamenti, tuttavia, sono legati alla prestazione di preventive garanzie
fideiussorie. Per gli acconti costituisce sufficiente copertura la cauzione
definitiva di cui all’art. 30 comma 2 della legge quadro, come novellato dalla
legge n. 166/02, il quale stabilisce, peraltro, che detta cauzione è svincolata
progressivamente in base agli importi di lavori eseguiti. Per il pagamento
della rata di saldo, invece, risulta necessaria una garanzia fideiussoria ai
sensi degli artt. 28 comma 9 della legge n. 109/94 e s.m. e 205 del D.P.R.
554/99.
Riguardo alla suddetta rata di saldo, deve rilevarsi che, come pure precisato
nella Determinazione n. 5/02 di questa Autorità, avendo l’art. 31 del DPR
554/99, abrogato sia l’art. 33 del DPR 1063/62, sia l’art. 22 della legge 1/78
ed avendo disciplinato nuovamente all’art. 114 i pagamenti in acconto,
dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione, è preclusa alle
amministrazioni appaltanti la possibilità di operare in sede di pagamento degli
acconti in corso d’opera la ritenuta di garanzia del 5% sul credito dell’appaltatore;
resta, pertanto, in vigore la sola ritenuta dello 0,50% che le amministrazioni
appaltanti sono autorizzate ad effettuare – ai sensi dell’art. 7 del D.M.
145/00 – a garanzia dell’osservanza, da parte dell’appaltatore, delle norme e
delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. La
suddetta ritenuta viene svincolata, previa liberatoria degli Enti Previdenziali
interessati, solo con la rata di saldo, corrisposta a fronte del prezzo
pattuito per l’opera realizzata sulla base delle risultanze del conto finale.
Riguardo, invece, alla disciplina delle varianti in diminuzione, brevemente si
rileva che l’art. 135 del D.P.R. 554/99 prevede che la stazione appaltante
durante l’esecuzione dei lavori può ordinare, alle stesse condizioni del
contratto, e nel rispetto dell’art. 25 della legge quadro, una diminuzione nei
limiti e con gli effetti stabiliti nel capitolato generale. Quest’ultimo,
infatti, all’art. 12 specifica che, indipendentemente dalle ipotesi previste
dall’art. 25 della legge 109/94 e s.m., la stazione appaltante può ordinare
l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel
capitolato speciale, nel limite di un quinto dell’importo di contratto come
determinato ai sensi dell’art. 10 comma 4 D.M. 145/00 e senza nulla competa
all’appaltatore a titolo di indennizzo. Aggiunge il comma 2 dell’art. 12 D.M.
145/00 che l’intenzione della stazione appaltante di avvalersi della facoltà di
diminuzione deve essere comunicata all’appaltatore prima del raggiungimento del
quarto quinto dell’importo contrattuale.
Dall’esame della disciplina dei pagamenti e delle varianti in diminuzione,
sopra illustrate, possono trarsi le seguenti considerazioni.
In primo luogo, dalla medesima disciplina emerge che non esistono previsioni
normative o regolamentari che riconoscano in capo alla stazione appaltante la
facoltà di corrispondere l’ultima rata di acconto unitamente alla rata di
saldo; i pagamenti di queste ultime, infatti, vengono regolati in maniera ben
distinta, perché differenti sono le finalità perseguite e le garanzie richieste
per i due istituti: le rate d’acconto, dirette al pagamento graduale del
corrispettivo dell’appalto, e legate alla cauzione definitiva ex art. 30 comma
2 della legge quadro, la rata di saldo diretta invece alla restituzione delle
ritenute ex art. 7 D.M. 145/00, ed agli eventuali maggiori oneri per riserve
dell’appaltatore, e legata alla cauzione ex art. 28 comma 9 della legge quadro.
In secondo luogo, deve rilevarsi che l’eventuale variante in diminuzione,
intervenuta ed effettuata per volontà della stazione appaltante, quindi non
dipendente da causa imputabile all’appaltatore, non dovrebbe ricadere sulla
posizione economico-contrattuale di quest’ultimo, il quale abbia eseguito
correttamente le lavorazioni oggetto dell’appalto, ed abbia, quindi, maturato
il relativo diritto al pagamento.
Non va, infatti, dimenticato che, come affermato nella già citata Determinazione
n. 5/02, la pubblica amministrazione nei rapporti contrattuali non ha alcuna
posizione differenziata rispetto al privato contraente e non potendo, quindi,
esimersi dall’assunzione di responsabilità legate a fattori organizzativi,
appare necessaria l’adozione nelle amministrazioni pubbliche di interventi
gestionali ed organizzativi che realizzino un’effettiva e reale
razionalizzazione delle procedure.
Sembrerebbe, pertanto, ammissibile una deroga alla disciplina dei pagamenti
delle rate d’acconto, in presenza di circostanze dipendenti dal comportamento
dell’amministrazione appaltante ed in grado di incidere negativamente sulla
gestione dell’appalto.
Del resto, l’ammissibilità di una deroga alle disposizioni del capitolato
speciale relative ai pagamenti, è prevista anche dallo stesso art. 114 comma 3
del regolamento generale, laddove stabilisce che “nel caso di sospensione dei
lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante dispone comunque
il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione”.
Una simile disposizione, che ammette la possibilità di corrispondere il
pagamento in acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione dei
lavori, anche se non corrispondenti all’importo prestabilito, sebbene riferita
a fattispecie differente da quella in esame, consente di ritenere ammissibile
la deroga de qua, ove circostanze impreviste lo rendano necessario.
Conseguentemente, tale deroga potrebbe operare anche laddove l’appaltatore
abbia dato esecuzione al contratto d’appalto, terminando i lavori, sebbene, a
causa di una variante in diminuzione, non si raggiunga l’importo pattuito per
il pagamento dell’ultima rata d’acconto.
In base a quanto sopra considerato,
Il Consiglio
Ritiene che:
-La stazione appaltante deve corrispondere l’ultima rata d’acconto, ancorché
non siano maturate le condizioni pattuite per il pagamento di quest’ultima, a
causa di varianti in diminuzione, intervenute nel corso dell’esecuzione dei
lavori;
-è opportuna l’introduzione, nel capitolato speciale d’appalto, di un’apposita
clausola che preveda l’obbligo, per la stazione appaltante, di provvedere al
pagamento dell’ultima rata di acconto anche qualora, per effetto delle varianti
de quibus, non si raggiunga l’importo stabilito;
-manda all’Ufficio Affari Giuridici perché comunichi la presente deliberazione
al soggetto istante.
il Relatore
il Presidente
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 28 maggio 2003
Il Segretario
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