USO DEI DATI PERSONALI IN CAMPAGNA ELETTORALE
DECADENZA DEL CONSIGLIERE E DIRITTO DI DIFESA
Propaganda elettorale: il "decalogo" del Garante
Propaganda
elettorale: il "decalogo" del Garante
Liberi gli indirizzi delle liste elettorali, serve il consenso per sms ed
e-mail
Regole chiare per partiti e candidati e garanzie a tutela dei diritti dei
cittadini. In vista dell'avvio della campagna elettorale, il Garante Privacy,
composto da Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan e
Giuseppe Fortunato, richiama l'attenzione sulle modalitā in base alle quali chi
effettua propaganda elettorale potrā utilizzare correttamente i dati personali
dei cittadini (ad es. indirizzo, telefono, e-mail etc.). Le prescrizioni sono
contenute nel recente provvedimento generale adottato in materia.
Dati utilizzabili senza consenso
Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda partiti, organismi
politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare
senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali
detenute dai Comuni. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in
materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani
residenti all'estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici
accessibili a chiunque (es. albi professionali). Partiti e candidati possono
usare lecitamente i dati personali di iscritti ed aderenti.
Per i titolari di cariche elettive vi č la possibilitā di utilizzare
informazioni raccolte nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute
con cittadini ed elettori.
Dati utilizzabili con il previo consenso
A meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall'interessato,
č necessario il consenso per particolari modalitā di comunicazione elettronica
come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel
caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da
forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per
altre finalitā.
Sono utilizzabili anche i dati degli abbonati presenti nei nuovi elenchi
telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la
disponibilitā a ricevere posta o telefonate. Sono ugualmente utilizzabili, se
si č ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i dati relativi a
simpatizzanti o altre persone giā contattate per singole iniziative o che vi
hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).
Dati non utilizzabili
Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive,
gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti
per svolgere attivitā e compiti istituzionali o per prestazioni di servizi,
anche di cura.
Informazione ai cittadini
I cittadini devono essere informati sull'uso che si fa dei loro dati. Se i dati
non sono raccolti direttamente presso l'interessato, l'informativa va data al
momento del primo contatto o all'atto della registrazione. Per i dati raccolti
da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico
di dimensioni ridotte (c.d. "santini"), il Garante ha consentito a
partiti e candidati una temporanea sospensione dell'informativa fino al 30
giugno 2006.
Roma, 10 febbraio 2006
Nuovi trattamenti di dati presso gli enti locali
Il Garante approva l'uso dei dati anche per scopi di protezione civile e
volontariato
Parere positivo del Garante su diversi schemi di regolamento presentati da
comuni, province e comunitā montane che prevedono l'utilizzazione di dati
sensibili e giudiziari anche per alcune specifiche attivitā (protezione civile,
agevolazioni tributarie, volontariato, attivitā ricreative) che non figuravano,
per tipologia di casi o di operazioni, negli schemi tipo di regolamento
predisposti dall' Anci, dall'Upi e dall'Uncem e approvati dall'Autoritā lo
scorso settembre.
Nel fornire il suo parere, il Garante ha stabilito inoltre che tutti gli altri
enti locali interessati a svolgere i medesimi trattamenti con le stesse
modalitā, possono effettuarli adottando o integrando i propri regolamenti sulla
base delle indicazioni fornite e senza bisogno di sottoporre singolarmente i
regolamenti all'Autoritā.
Comuni e comunitā montane possono dunque trattare informazioni sullo stato di
salute dei cittadini, nell'ambito delle competenze attribuite loro dalla legge
in materia di protezione civile per programmare piani di emergenza e dare
attuazione, in caso di calamitā, a piani di evacuazione. I dati sull'origine
razziale e etnica, opinioni politiche e religiose, salute e dati giudiziari
possono essere utilizzati da comuni e province nel corso delle attivitā per il
conferimento di onorificenze e ricompense, concessioni di patrocini, patronati.
Le stesse tipologie di dati sono utilizzabili dai comuni per l'iscrizione di
associazioni ed organizzazioni di volontariato negli albi comunali.
Oltre al trattamento dei dati sensibili giā individuati nello schema tipo di
regolamento, i comuni possono utilizzare anche dati sulle convinzioni religiose
e filosofiche nei casi in cui concedano agevolazioni tributarie o utilizzino
fondi per interventi relativi ad edifici di culto, di partito o di
associazioni. Ad un consistente numero di enti locali che avevano richiesto il
parere sui propri schemi di regolamento, il Garante ha, invece, risposto di far
riferimento allo schema tipo elaborato dagli rispettivi organismi
rappresentativi e approvato a settembre.
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