USO DEL "BIANCHETTO" NELLE PROVE SCRITTE
LA GESTIONE STRADALE SPETTA AI DIRIGENTI
REPUBBLICA
ITALIANA N.5175/09 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 2322 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale,quinta Sezione ANNO 2009
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
nella Camera di Consiglio del 28 Aprile 2009.
Visti
gli art.33, commi terzo e quarto, e l’art.23 bis commi terzo e ottavo della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Visto l'appello, proposto dalla Sig.ra ANTONELLA
PILERI, rappresentata e difesa dall’Avv. MARIA DI PAOLO con domicilio eletto in
Roma, VIA G. MORGAGNI, 2/B presso il dott.
UMBERTO SEGARELLI;
contro
la PROVINCIA DI TERNI , rappresentata e difesa dagli Avv.ti ANNA MARIA PITZOLU e PATRIZIA BECECCO con domicilio eletto
in Roma, VIA CRESCENZIO, 42 presso, la dott.ssa ANNA MARIA PITZOLU;
per la riforma
previa sospensione dell’efficacia, della sentenza del TAR UMBRIA - PERUGIA PRIMA SEZIONE n.
16/2009, resa tra le parti, concernente CONCORSO PUBBLICO PER LA
COPERTURA DI 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE C1;
Visto gli atti e
documenti depositati con l’appello;
Vista la domanda di
sospensione dell’efficacia della sentenza di reiezione, presentata in via
incidentale dalla parte appellante;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio della PROVINCIA DI TERNI;
Alla
pubblica udienza del 28 Aprile 2009 , relatore il Consigliere Adolfo Metro ed
udito, altresì, l’avvocato Segarelli per delega dell’avvocato Di Paolo e
l’avvocato Pitzolu;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
-Comunicata alle parti la
definizione dell'incidente cautelare con decisione in forma semplificata;
-preso atto che oggetto del
giudizio è il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla prova scritta
del concorso in oggetto per essersi servita, nella stesura della stessa, del
correttore (c.d. “bianchetto”) e che ciò è stato considerato segno di riconoscimento;
-premesso che le disposizioni
della Commissione sullo svolgimento della prova non appaiono viziate da
illogicità, essendo preordinate a salvaguardare l'anonimato delle prove scritte
con prescrizioni più rigorose di quanto stabilito dal regolamento;
-considerato che era stato
espressamente comunicato, ai candidati, l'obbligo di “non fare uso, per la
prova, di altro materiale al di fuori di quello consegnato” e che si è
provveduto a fornire i candidati stessi, oltre che di fogli e buste, anche di
una penna di colore nero con cui svolgere la prova;
-considerato che l'uso del c.d.
“bianchetto” per cancellare determinate frasi del testo manoscritto risulta
essere chiaramente in contrasto con le richiamate puntuali disposizioni e può
considerarsi un idoneo strumento di riconoscimento dell'autore dell'elaborato;
-considerato, pertanto, che devono
ritenersi infondati i motivi di appello che va, di conseguenza, respinto;
-considerato che in relazione agli
elementi di causa le spese del giudizio possono essere compensate.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
,
Respinge l’appello n. 2322/09 meglio in epigrafe;
compensa, tra le parti, le spese
dei due gradi del giudizio.
La presente decisione sarà
eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma
nella Camera di Consiglio del 28 Aprile 2009
con l’intervento dei Sigg.ri:
Domenico
La Medica Presidente
Cesare
Lamberti Consigliere
Aldo
Scola Consigliere
Vito
Poli Consigliere
Adolfo
Metro Consigliere Est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to
Adolfo Metro
f.to Domenico La Medica
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA