USO DELLE ECONOMIE PRODOTTE DA TRASFORMAZIONE DI POSTI DI LAVORO
INCARICHI DI CONSULENZA E CORTE DEI CONTI
Del
Del. n. 55/2009/PAR
Sezione Regionale di Controllo per
la Toscana
composta dai magistrati:
-
Pres.
Sez. Silvio AULISI Presidente
-
Cons.
Paolo SCARAMUCCI Componente
-
Cons.
Paolo PELUFFO Componente
-
Cons.
Graziella DE CASTELLI Componente
-
Ref.
Alessandra Sanguigni Componente
-
Ref.
Laura D’AMBROSIO Componente
VISTO l’art. 100, secondo comma,
della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi
sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.
20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n.
131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il Regolamento (14/2000) per
l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato
dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive
modifiche;
VISTA la Convenzione stipulata il
16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta
regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte
ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del
2003.
UDITO nella Camera di consiglio il
relatore, Graziella De Castelli;
PREMESSO
1. Il Consiglio delle
autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 28 aprile 2009
Prot. n.5760/1/139, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Arezzo, in materia di personale. Il quesito riguarda la
possibilità di inserire nel fondo per il finanziamento delle risorse decentrate
di cui all’art.31 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 del comparto regioni ed
autonomie locali, relativo all’anno 2008, le economie conseguenti alla
trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale maturate
nel periodo 1 gennaio - 24 giugno 2008.
In
particolare, afferma il Sindaco che il Comune alla data di entrata in vigore
del d.l. n. 112/2008 non aveva ancora sottoscritto l’ipotesi di contratto
decentrato relativa al 2008 e che le somme risultano regolarmente iscritte nel
bilancio dell’ente.
CONSIDERATO
2. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla
Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8,
della legge n. 131 del 2003, all’esame del merito della richiesta va premessa
una verifica della sua ammissibilità, in termini sia soggettivi (legittimazione
dell’organo richiedente) sia oggettivi (attinenza dei quesiti alla materia
della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e coerenza
dell’espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla
Corte dei Conti). Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto
il profilo soggettivo, provenendo essa dal Consiglio delle autonomie.
3. In ordine al requisito oggettivo si ritiene che la materia, su
cui verte la richiesta di parere, attenga al profilo della contabilità
pubblica, inerendo specificatamente all’interpretazione delle norme che
presiedono alla gestione finanziaria e patrimoniale dell’Ente ed ai principi di
equilibrio economico-finanziario e di pareggio del bilancio. E’, pertanto, da
ritenersi ammissibile la richiesta di quesito anche sotto questo profilo.
4. La materia oggetto della
richiesta ha recentemente subito diverse modifiche. Infatti, è regolata dall’art.1, comma 59 della legge 662/96 come
novellato dall’art.73, comma 2, del
d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 133/2008. La disposizione della legge 662/96 riguarda,
in generale, la destinazione dei
risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale.
Essa,
nella sua originaria formulazione, stabiliva che la somma derivante dal
risparmio di spesa sopra richiamato costituisse per il 30% economie di
bilancio, per il 50% “può essere utilizzata” ad incentivare la mobilità del
personale nelle pubbliche amministrazioni o per nuove assunzioni nel caso di
esito negativo delle procedure di mobilità e la restante quota del 20% “è
destinata” al miglioramento della produttività individuale e collettiva. L’art.
73, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 133/2008, modifica
l’articolo citato, facendo venir meno la destinazione del 20% al miglioramento
della produttività e la quota del 50%, sopra citata, viene elevata al 70% ed è
“destinata” (locuzione che sostituisce “può essere utilizzata”) ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni
che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di
riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra
dell'amministrazione stessa.