UTENZE SERVIZI PUBBLICI E DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI
ESENZIONE IMPOSTE PER TRASFERIMENTO IMMOBILI
Circolare del 19/10/2005 n
Circolare del
19/10/2005 n. 44
Agenzia delle Entrate - Direzione
Centrale Normativa e Contenzioso
Oggetto:Comunicazione dati relativi ad immobili con utenze di energia elettrica,acqua e gas. Articolo 1, commi 332, 333 e 334 della Legge 30 dicembre 2004,n. 311 (Legge Finanziaria per l'anno 2005)(Documento in fase di trattamento redazionale.)Testo: INDICE Premessa 1. Obbligo di raccolta e di trasmissione dei dati catastali identificativi degli immobili serviti da utenze di luce, acqua e gas; 1.1 Ambito oggettivo. 1.2 Ambito soggettivo. 1.3 Modalita' di raccolta dei dati. 1.4 Societa' impegnate nell'erogazione di piu' servizi. 1.5 Decorrenza dell'obbligo. 1.5 a) Contratti nuovi, contratti rinnovati e contratti a tempo indeterminato. 1.5 b) Cambio del fornitore e modifiche tariffarie. 1.6 Forniture temporanee o per usi pubblici. 1.7 Immobili non accatastati o non accatastabili. 1.8 Immobili principali ed accessori: parti condominiali. 1.9 Aspetti sanzionatori. 2. Nuovi obblighi di comunicazione a carico delle aziende erogatrici di acqua e gas. Premessa L'articolo 1, comma 332, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (diseguito "finanziaria 2005") ha modificato gli articoli 6 e 7 del DPR n. 605del 1973, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codicefiscale. In particolare, al quinto comma dell'articolo 7 del citato decreto, e'stato introdotto l'obbligo per i soggetti che erogano i servizi dielettricita', acqua e gas di raccogliere e successivamente comunicareall'anagrafe tributaria i dati catastali degli immobili presso cui sonoattivate le utenze, cosi' come dichiarati dall'utente. Dal combinatodisposto del nuovo articolo 6, primo comma, lettera g-ter e dell'articolo 7,comma 5, si desume che l'obbligo di comunicare il codice fiscale dei loroclienti, prima previsto unicamente per il settore dell'energia elettrica eper i servizi di acqua e gas, limitatamente alle utenze "business"e' statoesteso anche ai soggetti che erogano i servizi idrici e del gas. Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine adalcune problematiche emerse in sede di prima applicazione delle norme inoggetto, anche sulla base di indicazioni specifiche dell'Agenzia delterritorio. Per la definizione delle informazioni analitiche che individuanounivocamente le unita' immobiliari da acquisire con riferimento ai contrattiin esame, si rinvia al Provvedimento del 16 marzo 2005 (Pubblicato in G.U.n. 68 del 23 marzo 2005) emanato congiuntamente dall'Agenzia delle entrate edall'Agenzia del territorio. 1. Obbligo di raccolta e trasmissione dei dati catastali