UTILIZZO DATI ANAGRAFICI
ISCRIZIONE DEI CITTADINI COMUNITARI
Ministero dell’Interno
Ministero
dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Prot. n. 200609500/15100/335 Roma, 16 Ottobre 2006
CIRCOLARE TELEGRAFICA N°. 37 (2006)
- AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA L O R O S E D I
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 39100 B O L Z A N O
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 38100 T R E N T O
- AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’ AOSTA
SERVIZIO AFFARI DI PREFETTURA
P.zza della Repubblica, 15 11100 AOSTA
e, per conoscenza:
- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA 90100 P A L E R M O
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 C A G L I A R I
- AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO S E D E
- ALL’ ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE S E D E
- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Via Cesare Balbo n. 16 00184 R O M A
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Via dei Prefetti n. 46 00186 R O M A
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE ED ANAGRAFE
Via dei Mille n. 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
- ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI)
- AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE DELLA DIREZIONE
CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
= per gli adempimenti di competenza = S E D E
OGGETTO: Utilizzo dei dati anagrafici della popolazione residente.
Precisazioni del Garante per la protezione dei dati personali
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha fatto presente che numerosi
Comuni trasmettono, alla stessa Autorità, il provvedimento con cui i medesimi
Enti rifiutano correttamente il rilascio di copia dell’ anagrafe della
popolazione residente a società specializzate in servizi di marketing diretto.
La normativa anagrafica prevede, infatti, unicamente il rilascio degli elenchi
anagrafici “alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta,
per esclusivo uso di pubblica utilità”, mentre non contempla la possibilità di
rilasciare tali elenchi a soggetti privati, ai quali i dati anagrafici possono
essere comunicati solo in forma anonima ed aggregata, qualora ne sia fatti
richiesta per fini statistici e di ricerca (art. 34, commi 1 e 2, DPR
223/1989).
A tal proposito, lo stesso Garante ha invitato questa Amministrazione ad
informare i Comuni che “in entrambi i casi, come in ogni altra ipotesi in cui
una puntuale disposizione normativa preveda la comunicazione o la diffusione di
dati personali, il Comune non deve effettuare alcuna specifica comunicazione al
Garante, dovendo semplicemente applicare in modo corretto la norma di legge o
di regolamento che rende ammissibile la comunicazione dei dati a terzi (art.
19, commi 2 e 3 del Codice della Privacy)”.
Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei Sigg.ri Sindaci il contenuto
della presente circolare.
IL DIRETTORE CENTRALE
Ciclosi
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