UTILIZZO TERRENO VINCOLATO
VIETATA NEI BANDI LA CLAUSOLA DEL RINNOVO
REPUBBLICA
ITALIANA N. 2084/08 REG. DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.
4653 REG. RIC.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO: 1996
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello
n. 4653 del 1996, proposto dai sigg.ri Claudio e Massimo RICCI, quali proprietari
dell’immobile sito in Roma, via dei Giardinetti n. 115, e Antonio RICCI, in
proprio e quale legale rappresentante p.t. della società Edilizia Roma Sud
s.r.l., rappresentati e difesi dall’avv. Ernesto Palatta ed elettivamente
domiciliati presso lo studio dell’avv. Ughetta Marchi, in Roma, via G. Bitossi
n. 34;
CONTRO
il COMUNE DI ROMA, in
persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Scotto,
dell’Avvocatura comunale;
e nei confronti
dei sigg.ri Vittorio
GEMMA e Rita Proia in GEMMA, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Borrelli
e Mario Isacchi ed elettivamente domiciliati presso gli stessi, in Roma, via
Oslavia n. 7;
per la riforma
della sentenza del
T.A.R. Lazio, Sez. II, 3 aprile 1995 n. 633, resa inter partes
e non notificata;
Visto l’atto di appello
con i relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione del Comune di Roma e dei sigg.ri Gemma;
Viste le memorie
difensive prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti
della causa;
Alla camera di
consiglio del 20 novembre 2007, designato relatore il Consigliere Giancarlo Giambartolomei
ed udito l’avvocato Palatta;
Ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto quanto segue:
Fatto
L’appello contesta la
sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 633/95, con la quale sono state annullate
le concessioni edilizie 8 marzo 1988 n. 106/C e 25 ottobre 1988 n. 1333/C
perché, per quanto riguarda il manufatto da destinarsi a negozio, le
prescrizioni dettate dal p.p.a. per l’area “Giardinetti” imponevano di lasciare
libere da nuove costruzioni le aree antistanti gli edifici e, per quanto
riguarda il parcheggio privato, per errato computo di aree non asservibili all’
edificazione.
Con ordinanza collegiale 16 gennaio 2004 n. 112 il giudizio
è stato sospeso ai sensi dell’ art. 44
della l. n. 47 del 1985 perché l’ art. 32, co. 25, del d.l. 30 settembre
2003 n. 269 aveva concesso termine per produrre domanda di sanatoria per le opere abusive realizzate entro il 31
marzo 2003.
Al fine di verificare il persistere di un interesse alla lite, con
decisione 12 giugno 2007 n. 3133 il
Collegio ha disposto istruttoria per
chiedere “se in relazione alle concessioni edilizie 8 marzo 1988 n. 106/C e 25
ottobre 1988 n. 1333/C ed alle relative opere sia stata presentata domanda di
sanatoria ai sensi della l. 47/85 e successive modifiche e integrazioni e, in
caso eventualmente affermativo, per acquisire i relativi provvedimenti
dell’Amministrazione comunale di Roma”.
Con nota depositata il
20 settembre 2007, il responsabile dell’ Ufficio condono edilizio del Comune di
Roma ha fatto presente che per l’ area denominata “Giardinetti” non risultano
domande di sanatoria a nome dei sigg.
Claudio e Massimo Ricci, né a nome del sig. Antonio Ricci, rappresentante della
società Edilizia Roma Sud a r.l., ed ha fatto riserva di un’ ulteriore ricerca,
ove fossero stati offerti altri necessari utili elementi.
Gli appellanti hanno
depositato (l’8.11.2007)copia di una concessione in sanatoria datata 13 maggio
1988 (n 165).
I coniugi Vittorio Gemma e Rita Proia in
Gemma si sono costituiti e con scritti difensivi hanno preliminarmente eccepito che gli appellanti Claudio e Massimo
Ricci non avrebbero fornito la prova della
la loro legittimazione attiva, né sarebbe specificato il perché il sig. Antonio Ricci agisca anche
“in proprio”, oltre che nella veste
della soc. edilizia Roma Sud. Gli appellati hanno poi riproposto le censure dichiarate assorbite dal giudice di primo
grado, non senza aver controdedotto ai motivi d’ appello.
Con memorie depositate
il 3 novembre 2003, il 15 febbraio 2007 l’ 8 novembre 2007 gli appellanti hanno
ribadito le proprie tesi difensive e
forniti gli elementi a prova della loro legittimazione.
Il Comune di Roma si è
costituito.
D
I R I T T O
1-. Oggetto della
controver......