VALIDITA' DELL'ORDINANZA DI RIMOZIONE DI RIFUTI ABBANDONATI
VALORI ELETTROSMOG: LA COMPETENZA E' DELLO STATO
REPUBBLICA
ITALIANA N. 439/06 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1412 REG.RIC.
Il
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ANNO 2005
ha pronunciato la seguente
decisione
sul
ricorso in appello n. 1412/2005 proposto dal Comune di Ronco all’Adige, in
persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicolò Paoletti,
Mario Bassani ed Enzo Robaldo con i quali è elettivamente domiciliato in Roma,
Via Barnaba Tortolini, n. 34, presso lo studio del primo,
CONTRO
la
Soc. Scaligera Guarnizioni, s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Sala e Luigi Manzi ed
elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, Via F. Gonfalonieri, n.
5,
per
la riforma della sentenza del T.A.R. del Veneto,III Sezione, del 24.11.2004, n.
4326;
Visto
il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti
gli atti tutti di causa;
Relatore,
alla pubblica udienza del 18.10.2005, il Consigliere Claudio
Marchitiello;
Uditi
gli avvocati M. Paoletti e L. Manzi, come da verbale d’udienza;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La
Scaligera Guarnizioni, s.r.l., con atto notificato in data 29.6.2004, diffidava
il Comune di Ronco all’Adige a provvedere alla rimozione dei rifiuti,
consistenti in carta da macero (per mc. 7416), rinvenuti in un capannone di sua
proprietà, sito in via Fontanelle, che la
ditta “Decreto 22”, s.r.l., società conduttrice dell’immobile, non aveva
provveduto ad eliminare dopo la risoluzione del contratto di locazione.
Il
Comune di Ronco all’Adige, aderendo alla richiesta, intimava con ordinanza del 9.8.2004, n. 764, alla Ditta “Decreto
22” di provvedere alla rimozione e allo
smaltimento dei rifiuti.
La
Scaligera Guarnizioni, ritenendo inevasa la diffida, adiva il T.A.R. del Veneto
per far dichiarare l’obbligo del Comune di eseguire la rimozione rivalendosi
per le spese nei confronti della società obbligata.
Il
Comune di Ronco all’Adige si costituiva in giudizio opponendosi all’accoglimento
del ricorso con eccezioni in rito e nel merito.
Il
T.A.R. del Veneto, III Sezione, con la sentenza del 24.11.2004, n. 4326,
accoglieva il ricorso.
Il
Comune di Ronco all’Adige appella la sentenza deducendone la erroneità e
domandandone la riforma.
Resiste
all’appello la società Scaligera Guarnizioni chiedendo la conferma della
sentenza appellata.
Alla
pubblica udienza del 18.10.2005, il ricorso in appello è stato ritenuto per la
decisione.
DIRITTO
Il
Comune di Ronco all’Adige appella la sentenza della III Sezione del T.A.R. del
Veneto del 24.11.2004, n. 4326, di accoglimento del ricorso della Scaligera
Guarnizioni, s.r.l., proposto avverso la inerzia mantenuta dall’ente appellante
sulla diffida a provvedere alla rimozione dei rifiuti giacenti nel capannone di
proprietà della predetta società sito in via Fontanelle, ai sensi dell’art. 14
del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22.
Come
esposto nella narrativa che precede, i predetti rifiuti, consistenti in carta
da macero (per mc. 7416), erano stati abbandonati nel predetto fabbricato dalla
ditta “Decreto 22”, s.r.l., società conduttrice dell’immobile, dopo la
risoluzione del contratto di locazione.
La
Scaligera Guarnizioni, ritenendo che la sua richiesta non fossa stata
soddisfatta dalla ordinanza del 9.8.2004, n. 764, con la quale il Comune aveva
intimato alla ditta “Decreto 22” di procedere allo sgombero del locale
(intimazione che reiterava altro ordine del Comune rimasto senza esito), aveva
adito il T.A.R. ai sensi dell’art. 21, bis della legge 6.12.1971, n. 1034.
Secondo
la società ricorrente, il Comune di Ronco all’Adige, in applicazione del citato
art. 14 del D.Lgs. n. 22 del 1997, avrebbe dovuto provvedere direttamente alla
rimozione dei rifiuti, salvo rivalersi per le spese nei confronti della ditta
inadempiente, e non limitarsi semplicemente ad ordinare nuovamente lo sgombero
del capannone.
Il
T.A.R., con la sentenza appellata, ha aderito alla tesi della società
ricorrente assegnando al Comune un termine per adempiere.
Le
conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici non sono condivise dalla
Sezione.
Nella
fattispecie, non sussiste il presupposto richiesto dall’art. 21 bis della legge
n. 1034 del 1971, per imporre all’amministrazione di provvedere sull’istanza
della società Scaligera Guarnizioni.
Il Comune
non è tenuto infatti, ad adottare un provvedimento sull’istanza della società
interessata.
Ed
invero, in base all’art. 14 del D.Lgs. n. 22 del 1997, il Sindaco è tenuto ad
ordinare ai soggetti obbligati di rimuovere i rifiuti e di procedere in danno degli
stessi soggetti in caso di inadempienza all’ordine, allorché si tratta, come
testualmente emerge dall’esame del primo e del terzo comma della norma in
esame, di abbandono o di deposito di rifiuti “sul suolo e nel suolo”.
Il
primo comma dell’art. 14, infatti, dispone che “l’abbandono e il deposito di
rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”.
Il
terzo comma, attribuisce al sindaco il potere di adottare i provvedimenti
necessari alla rimozione dei rifiuti in caso di violazione del divieto di cui
al primo comma.
La
disposizione individua i soggetti
tenuti alla rimozione dei rifiuti, indicati nell’autore dell’abbandono
e, in solido, nel proprietario o nel titolare di altri diritti reali o
personali “sull’area” al quale la
violazione sia ascrivibile a titolo di dolo o di colpa, e stabilisce che “il
sindaco dispone con ordinanza le disposizioni a tal fine necessarie ed il
termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno
dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.
Nella
specie non si tratta, all’evidenza, di abbandono di rifiuti “sul suolo o nel
suolo”, tale da configurare una discarica a cielo aperto o interrata, che
rappresenta il presupposto per l’intervento del Sindaco, ma di abbandono di
rifiuti in un fabbricato chiuso (“per l’accesso si doveva rompere una finestra
ed aprire dall’interno avendo la locataria cambiato le serrature”) da parte del
conduttore al momento del rilascio dell’immobile per finita locazione.
La
Scaligera Guarnizioni, anziché rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria
per obbligare il conduttore allo sgombero del locale, avvalendosi delle norme
sulla locazione che impongono al conduttore di restituire la cosa locata nello
stato medesimo in cui l’ha ricevuta e per l’accertamento di eventuali danni
(art. 1590 c.c.) si è rivolto al
Comune.
Il
Comune, andando oltre i limiti delle proprie attribuzioni in materia di
rifiuti, ha già emanato due ordinanze di sgombero che non aveva l’obbligo di
adottare.
Certamente,
quindi, non ha l’obbligo di procedere direttamente allo sgombero dell’immobile.
Il
ricorso di primo grado, pertanto, doveva essere dichiarato inammissibile non
configurandosi nella specie la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di
adottare un provvedimento espresso sull’istanza del privato.
L’......