VALIDITA' MULTE PER INFRAZIONI RILEVATE DA AUTOVELOX NON PRESIDIATO
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE INDEBITE
Decreto del Direttore Generale Motorizzazione n
Decreto
del Direttore Generale Motorizzazione n.1123 del 16.05.2005 - Dispositivi
rilevatori di velocità in modalità automatica SODI SCIENTIFICA SPA - Via
Poliziano, 20 - Settimello di Calenzano (FI)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Prot. n. 1123
VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice
della Strada, e successive modificazioni,che prevede ,tra
l'altro,l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al
rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;
VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione
e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ,e successive modificazioni,che
disciplina,tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o
l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico
delle violazioni;
VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni,che disciplina i limiti di velocità;
VISTO l'art.345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di
accertamento della osservanza dei limiti di velocità;
VISTO l'art.201 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285, come modificato
dal decreto legge 27 giugno 2003,n.151,convertito,con modificazioni,in legge 1°
agosto 2003,n.214, che disciplina la notificazione delle violazioni;
VISTI in particolare il comma 1 bis del richiamato art.201, che elenca sotto le
lettere da a) a g) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata
della violazione; e il comma 1 ter che prevede che per i casi sotto le lettere
b),f) e g) del comma 1 bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia
stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite
apparecchiature debitamente omologate,e tra questi le violazioni delle norme
dall'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285, e successive
modificazioni;
VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002,n.121,convertito ,con
modificazioni,in legge 1° agosto 2002,n.168,che individua le tipologie di
strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti a distanza o in modo
automatico,tra l'altro,delle violazioni alle norme di comportamento di cui
all'art.142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
VISTO il decreto dirigenziale n.2483, in data 10 novembre 1993 ,con il quale è
stato approvato il dispositivo misuratore di velocità denominato
"Autovelox 104/C- 2 ",a nome della ditta Sodi Scientifica S.p.A.,con
sede in Via Poliziano,20,Settimello di Calenzano (FI);
VISTA la richiesta in data 15 novembre 2004, presentata dalla ditta Sodi
Scientifica S.p.A., tesa ad ottenere la conferma della approvazione del
dispositivo rilevatore di velocità denominato "Autovelox 104/C-2" e
la sua idoneità al rilevamento della velocità in modalità automatica;
VISTO il voto n. 32/2005, reso nell'adunanza del 16 marzo 2005, con il quale la
V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere
favorevole alla approvazione del dispositivo denominato"Autovelox
104/C-2" anche per il rilevamento della velocità in modalità automatica,
con le seguenti osservazioni e raccomandazioni: la apparecchiatura può
funzionare in modalità automatica solo per limiti di velocità preimpostati e
non per limiti temporanei connessi a particolari condizioni ambientali (pioggia,nebbia,
etc.), che non possono essere individuati dall'apparecchiatura, mentre
l'eventuale comando operato manualmente sarebbe suscettibile di inevitabile
contenzioso,non essendo garantito nel tempo il permanere delle condizioni
sfavorevoli; per il funzionamento in automatico il dispositivo deve essere
completo di flash per le riprese notturne; poiché è possibile la schermatura
dei raggi delle fotocellule o dell'obiettivo del sistema di ripresa fotografica
per la presenza o passaggio di corpi estranei o di veicoli in sosta,oltrechè il
rischio di vandalizzazione, sarà cura degli operatori che provvedono alla
installazione dei misuratori in postazione fissa, di scegliere l'ubicazione e
le caratteristiche dei contenitori dell'apparecchiatura e del sistema di ripresa
immagini in modo da mantenere inalterate, anche nel tempo, le caratteristiche
del dispositivo e limitare detti possibili rischi;nonché degli organi di
polizia di accertare periodicamente la funzionalità del dispositivo;
D E C R E T A
Art. 1 - E' confermata l'approvazione del dispositivo rilevatore di velocità
denominato"Autovelox 104/C-2",prodotto dalla ditta Sodi Scientifica
S.p.A.,con sede in Via Poliziano, 20-Settimello di Calenzano (FI)-.
Art. 2 - Il dispositivo "Autovelox 104/C-2" ,senza necessità di
modifiche od adattamenti,può essere gestito dall'operatore di polizia presente
sul posto; ovvero impiegato per il rilevamento della velocità in modalità
automatica,senza la presenza dell'organo di polizia,con le seguenti
prescrizioni: l'apparecchiatura può funzionare in modalità automatica solo per
limiti di velocità preimpostati e non per limiti temporanei connessi a
particolari condizioni ambientali (pioggia,nebbia,etc.); per il funzionamento
in automatico il dispositivo deve essere completo di flash per le riprese
notturne. E' raccomandato inoltre agli operatori che provvedono alla
installazione dei misuratori in postazione fissa di scegliere l'ubicazione e le
caratteristiche dei contenitori dell'apparecchiatura e del sistema di ripresa
immagini in modo da mantenere inalterate, anche nel tempo, le caratteristiche
del dispositivo e limitare il rischio di atti vandalici. Pertanto sarà cura
degli organi di polizia di accertare periodicamente la funzionalità ed
efficienza dello stesso.
Art. 3 - Il dispositivo misuratore di velocità"Autovelox 104/C-2" può
essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi
di strade,ovvero utilizzato in modo automatico ma solo sui tipi di strada ove
tale modalità di accertamento è consentita.
Art. 4 - Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo
"Autovelox 104/C-2" sono tenuti a verifiche periodiche di taratura
secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni depositato presso questo
Ministero, e comunque con intervallo non superiore ad un anno.
Art. 5 - Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al
manuale di istruzioni nella versione allegata alla domanda di omologazione
della ditta Sodi Scientifica S.p.A..
Art. 6 - I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla
documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e
dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto,e del
decreto n. 2483 del 10 novembre 1993, nonché il nome del fabbricante.
Roma, 16.05.2005
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio DONDOLINI
Decreto del Direttore Generale Motorizzazione n.1122 del 16.05.2005 -
Dispositivi rilevatori di velocità in modalità automatica SODI SCIENTIFICA SPA
- Via Poliziano, 20 - Settimello di Calenzano (FI)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Prot. n. 1122
VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice
della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra
l'altro,l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al
rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;
VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ,e successive
modificazioni,che disciplina,tra l'altro, la procedura per conseguire
l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento
automatico delle violazioni;
VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni,che disciplina i limiti di velocità;
VISTO l'art.345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di
accertamento della osservanza dei limiti di velocità;
VISTO l'art.201 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285, come modificato
dal decreto legge 27 giugno 2003,n.151,convertito,con modificazioni,in legge 1°
agosto 2003,n.214, che disciplina la notificazione delle violazioni;
VISTI in particolare il comma 1 bis del richiamato art.201, che elenca sotto le
lettere da a) a g) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata
della violazione; e il comma 1 ter che prevede che per i casi sotto le lettere
b),f) e g) del comma 1 bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia
stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite
apparecchiature debitamente omologate,e tra questi le violazioni delle norme
dall'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285, e successive
modificazioni;
VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002,n.121,convertito ,con
modificazioni,in legge 1° agosto 2002,n.168,che individua le tipologie di
strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti a distanza o in modo
automatico,tra l'altro,delle violazioni alle norme di comportamento di cui
all'art.142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
VISTO il decreto dirigenziale n.354, in data 5 febbraio 2003 ,con il quale è
stato approvato il dispositivo misuratore di velocità denominato
"Autovelox 105 SE ",a nome della ditta Sodi Scientifica S.p.A.,con
sede in Via Poliziano,20,Settimello di Calenzano (FI);
VISTA la richiesta in data 15 novembre 2004, presentata dalla ditta Sodi
Scientifica S.p.A., tesa ad ottenere la conferma della approvazione del
dispositivo rilevatore di velocità denominato "Autovelox 105 SE" e la
sua idoneità al rilevamento della velocità a distanza e in modalità automatica;
VISTO il voto n. 33/2005, reso nell'adunanza del 16 marzo 2005, con il quale la
V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere
favorevole alla approvazione del dispositivo denominato"Autovelox 105 SE
" anche per il rilevamento della velocità in modalità automatica, con le
seguenti osservazioni e raccomandazioni: la apparecchiatura può funzionare in
modalità automatica solo per limiti di velocità preimpostati e non per limiti
temporanei connessi a particolari condizioni ambientali (pioggia,nebbia, etc.),
che non possono essere individuati dall'apparecchiatura, mentre l'eventuale
comando operato a distanza sarebbe suscettibile di inevitabile contenzioso,non
essendo garantito il verificarsi delle condizioni sfavorevoli anche nella zona
immediatamente precedente la postazione; per il funzionamento in automatico il
dispositivo deve essere completo di flash per le riprese notturne,che all'epoca
della originaria omologazione era fornito solo a richiesta; poiché è possibile
la schermatura dei raggi delle fotocellule o dell'obiettivo del sistema di
ripresa fotografica per la presenza o passaggio di corpi estranei o di veicoli
in sosta,oltreché il rischio di vandalizzazione, sarà cura degli operatori che
provvedono alla installazione dei misuratori in postazione fissa, di scegliere
l'ubicazione e le caratteristiche dei contenitori dell'apparecchiatura e del
sistema di ripresa immagini in modo da mantenere inalterate, anche nel tempo,
le caratteristiche del dispositivo e limitare detti possibili rischi;nonché
degli organi di polizia di accertare periodicamente la funzionalità del
dispositivo;
CONSIDERATO che il dispositivo "Autovelox 105 SE" può essere
equipaggiato con una opportuna infrastruttura di trasmissione dati ed
immagini,e che nel citato voto n. 33/2005 la V^ Sezione del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici ha ritenuto che non sia necessaria una specifica
omologazione od approvazione per l'equipaggiamento per la trasmissione delle
immagini degli accertamenti effettuati,in quanto tale trasmissione non si
configura come "rilevamento a distanza delle violazioni",come
previsto dall'art.4 del D.L. n. 121/ 2002,convertito in legge n.
168/2002";
D E C R E T A
Art. 1 - E' confermata l'approvazione del dispositivo rilevatore di velocità
denominato"Autovelox 105 SE",prodotto dalla ditta Sodi Scientifica
S.p.A.,con sede in Via Poliziano, 20-Settimello di Calenzano (FI)-.
Art. 2 - Il dispositivo "Autovelox 105 SE" ,senza necessità di
modifiche od adattamenti,può essere gestito dall'operatore di polizia presente
sul posto; ovvero impiegato per il rilevamento della velocità in modalità
automatica,senza la presenza dell'organo di polizia,con le seguenti
prescrizioni: l'apparecchiatura può funzionare in modalità automatica solo per
limiti di velocità preimpostati e non per limiti temporanei connessi a
particolari condizioni ambientali (pioggia,nebbia,etc.); per il funzionamento
in automatico il dispositivo deve essere completo di flash per le riprese
notturne.
E' raccomandato inoltre agli operatori che provvedono alla installazione dei
misuratori in postazione fissa di scegliere l'ubicazione e le caratteristiche
dei contenitori dell'apparecchiatura e del sistema di ripresa immagini in modo
da mantenere inalterate, anche nel tempo, le caratteristiche del dispositivo e
limitare il rischio di atti vandalici.Pertanto sarà cura degli organi di
polizia di accertare periodicamente la funzionalità ed efficienza dello stesso.
Art. 3 - Il dispositivo misuratore di velocità"Autovelox 105 SE" può
essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi
di strade,ovvero utilizzato in modo automatico ma solo sui tipi di strada ove
tale modalità di accertamento è consentita.
Art. 4 - Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo
"Autovelox 105 SE" sono tenuti a verifiche periodiche di taratura
secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni depositato presso questo
Ministero, e comunque con intervallo non superiore ad un anno.
Art. 5 - Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al
manuale di istruzioni ella versione allegata alla domanda di omologazione della
ditta Sodi Scientifica S.p.A..
Art. 6 - I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla
documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e
dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, e del
decreto n. 354 del 5 febbraio 2003, nonché il nome del fabbricante.
Roma, 16.05.2005
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio DONDOLINI)
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