VALORE DEL PREZZO NELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
AFFIDAMENTO INCARICHI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio - Sede di Roma -Sezione III quater
composto dai seguenti magistrati:
Dr. Mario Di Giuseppe -
Presidente
Dr. Linda Sandulli -
Consigliere relatore
Dr. Carlo Taglienti -
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3024 del 2006 proposto dalla Società Consorzio
Del Bo Scarl, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Ferola e
Marco Trevisan ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via
Po n. 22;
CONTRO
L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER)
della Provincia di Roma, in persona del rappresentante legale in carica,
rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola ed
selettivamente domiciliata presso lo studio degli ultimi due in Roma, Via
Parigi 11;
e nei confronti di
Ferrari & C. srl, rappresentata e difesa dall’avvocato
Michele De Cilla presso il cui studio in Roma, Via Zara 16, è elettivamente
domiciliata;
per l’annullamento
del provvedimento di aggiudicazione provvisoria della gara
per pubblico incanto – cod. GS 200503 – in favore della Ferrari & C.; dell’aggiudicazione definitiva, se
intervenuta; del bando di gara e del relativo disciplinare;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Nominato relatore all’Udienza Pubblica del 14 febbraio
2007 il consigliere dr. Linda Sandulli; sentiti gli avvocati come da verbale
d’udienza;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato e depositato nei termini, la
società Consorzio Del Bo Sc. arl impugna, chiedendone l’annullamento, gli atti
relativi alla procedura di gara indicata in epigrafe, riguardante il servizio
integrato di conduzione, manutenzione e gestione informatizzata degli impianti
di ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici e servoscale installati in
edifici di proprietà dell’Ater di Roma, a partire dal bando, assumendone
l’illegittimità per i sottoindicati motivi:
1)
Violazione
e falsa applicazione dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 157 del 1995. Violazione
dell’articolo 53 della direttiva 18/2004. Illogicità del criterio di
attribuzione del punteggio dell’offerta economica, irrazionalità manifesta.
Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento. Contraddittorietà.
Sviamento.
Con atto del 28 aprile 2006 il Consorzio Del Bo ha
proposto primi motivi aggiunti con i quali ha impugnato la determinazione
direttoriale n. 52 del 27 marzo 2006, di aggiudicazione definitiva alla
controinteressata Ferrari & C. dell’appalto per cui è causa, oltre ai
verbali di gara per i sottoindicati motivi:
2)
Violazione
del bando, del capitolato speciale e dei principi generali in materia di
valutazione delle offerte. Violazione del giusto procedimento. Sviamento di potere.
3)
Violazione
del Capitolato Speciale dell’Appalto e della par condicio dei concorrenti.
Illogicità, errore sul presupposto. Travisamento dei fatti.
4)
Difetto
assoluto di motivazione. Travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà,
sviamento di potere.
Con successivo atto depositato il 24 maggio 2006 il
suddetto Consorzio ha proposto secondi motivi aggiunti con i quali ha impugnato
il contratto d’appalto stipulato il 4 maggio 2006 tra l’ATER e la società
controinteressata deducendo l’illegittimità derivata di tale atto ed ha chiesto
il risarcimento dei danni determinati dall’illegittima aggiudicazione.
Si sono costituite in giudizio sia
l’Amministrazione intimata che la società controinteressata. Entrambe hanno
controdedotto a tutte le argomentazioni svolte dalla ricorrente e concluso con
la richiesta di rigetto del gravame.
In prossimità dell’udienza di discussione
della causa tutte le parti hanno presentato memorie difensive nelle quali hanno
ribadito le argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo o nella memoria di
costituzione in giudizio, sviluppando ulteriori argomentazioni a sostegno delle
rispettive tesi.
Il ricorso è stato chiamato per la discussione
all’udienza del 14 febbraio 2007 e quindi trattenuto in decisione.
DIRITTO
Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione di
inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo, sollevata dall’ATER resistente in ragione della natura di ente
pubblico economico da lei rivestita.
L’eccezione è infondata.
Ai sensi dell’articolo 244 del D. Lgs. del 12
aprile 2006 n. 163 “ Sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi
incluse quelle risarcitorie, relative a procedure di affidamento di lavori,
servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del
contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al
rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale
o regionale.”
Poiché l’Azienda resistente rientra tra i
soggetti tenuti all’osservanza della normativa comunitaria anzidetta, secondo
quanto risulta indicato, espressamente tra l’altro, nel bando di gara, ove si
precisa che la procedura di aggiudicazione dell’appalto verrà svolta sulla base
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’articolo 23, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 157 del 1995, ne consegue
che la giurisdizione competente a conoscere della controversia in esame è
quella del giudice amministrativo.
Infatti, sussiste la giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo per il solo fatto che la procedura di gara è indetta
con le regole dell'evidenza pubblica da un soggetto che opera nell'erogazione
di servizi pubblici e che è tenuto in generale al rispetto di tali regole,
ancorché rivesta la natura di ente pubblico economico ; ciò, in quanto
l'elemento determinante la giurisdizione è l'attività oggettivamente
amministrativa per la realizzazione dei fini di interesse pubblico, mentre
irrilevante è la natura pubblica o privata del soggetto appaltante. (T.A.R.
Puglia Bari, sez. I, 03 luglio 2003 , n. 2756)
Va, quindi, esaminata la seconda eccezione
mossa dall’ATER resistente, di inammissibilità del ricorso per carenza di
interesse alla decisione da parte della ricorrente che non avrebbe dimostrato
quale vantaggio diretto o indiretto le deriverebbe nel caso di accoglimento del
gravame proposto.
L......