VALORI ELETTROSMOG: LA COMPETENZA E' DELLO STATO
LIMITI PER IVA 10% SULLE URBANIZZAZIONI
SENTENZA N
SENTENZA N. 103
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK ”
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe
TESAURO ”
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 3, 9, 11, 12, 15, comma 3, 16,
comma 5, e 17, comma 7, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n.
45 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente
dall'inquinamento elettromagnetico), e degli artt. 2, comma 5, 4 e 5, comma 3,
della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 2005, n. 11 (Modifiche alla legge
regionale 13 dicembre 2004, n. 45 recante: Norme per la tutela della salute e
la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), promossi con
ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 14 febbraio e
il 16 maggio 2005, depositati in cancelleria il 17 febbraio e il 24 maggio
successivi ed iscritti ai nn. 22 e 61 del registro ricorsi 2005.
Visti
gli atti di costituzione della Regione Abruzzo, nonché gli atti di intervento
di Telecom Italia Mobile S.p.a., della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a.,
della Rai Way S.p.a. e della Vodafone-Omnitel N.V.;
udito
nell'udienza pubblica del 7 febbraio 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
uditi
l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri
e l'avvocato Sandro Pasquali per la Regione Abruzzo.
Ritenuto in fatto
1.— Con ricorso (n. 22 del 2005) notificato
il 14 febbraio 2005, e depositato il successivo giorno 17, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 7, comma 3, 9, 11, 12, 15, comma
3, 16, comma 5, 17, comma 7, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre
2004, n. 45 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente
dall'inquinamento elettromagnetico).
Il ricorrente premette che questa Corte si
è già espressa in materia individuando i principi fondamentali, introdotti
dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ai quali le
Regioni si devono attenere nel regolamentare il settore.
In particolare, secondo la Corte, la
suddetta legge ha attribuito «allo Stato la determinazione dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità», intesi
quest'ultimi come valori di campo «ai fini della progressiva minimizzazione
dell'esposizione» (sentenza n. 307 del 2003). La Corte, con la stessa sentenza,
avrebbe, inoltre, chiarito che la ratio
della fissazione dei valori-soglia sarebbe complessa, essendo rappresentata sia
dalla esigenza di proteggere la salute della popolazione dagli effetti negativi
delle emissioni elettromagnetiche, sia di consentire, attraverso la fissazione
di soglie uniformi sul territorio nazionale, «la realizzazione degli impianti e
delle reti rispondenti ad elevati interessi nazionali».
Svolta questa premessa, il ricorrente
prospetta le seguenti argomentazioni a sostegno della illegittimità
costituzionale delle singole norme impugnate.
1.1.— Il censurato art. 7, comma 3, della
legge regionale n. 45 del 2004 prevede divieti generalizzati di localizzazione
di impianti per l'emittenza radio e televisiva, a prescindere dal
raggiungimento dei valori-soglia di esposizione. La illegittimità di tale norma
discenderebbe dal fatto che la Corte, con la citata sentenza n. 307 del 2003,
ha affermato che le Regioni possono regolare l'uso del proprio territorio
«purché (…) criteri localizzativi e standard
urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli
impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare
ingiustificatamente l'insediamento degli stessi». Nel caso di specie, si
osserva, la illegittimità sarebbe finanche più accentuata, venendo in rilievo
norme che, in via preventiva ed astratta, precludono la localizzazione degli
impianti.
1.2.— Secondo la difesa erariale la
assunta illegittimità costituzionale del predetto art. 7, determinerebbe la
illegittimità costituzionale «di conseguenza» degli art. 9, 11, 12 e 15, comma
3.
In particolare:
dell'art. 9, in quanto prevede che le
autorizzazioni all'installazione siano rilasciate «in conformità con la
pianificazione urbanistica comunale aggiornata» ai sensi della stessa legge
regionale n. 45 del 2004, ed in quanto stabilisce che l'autorizzazione in via
transitoria venga rilasciata dal Comune su parere favorevole del Comitato
provinciale per l'emittenza radio e televisiva;
dell'art. 11, in quanto disciplina il
procedimento di rilascio dell'autorizzazione tenendo conto dei divieti di cui
all'art. 9;
dell'art. 12, in quanto, dopo avere
introdotto il divieto di nuovi impianti in certe aree in considerazione della
loro destinazione urbanistica, renderebbe applicabili «le condizioni generali
previste all'art. 7» anche agli impianti fissi di telefonia mobile;
dell'art. 15, comma 3, in quanto, dopo
aver confermato il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla normativa
statale, estende il divieto di cui all'art. 12 agli impianti mobili di
telefonia mobile.
1.3.— Con il ricorso viene impugnato,
altresì, l'art. 16, comma 5, il quale stabilisce che nelle aree soggette a
vincoli imposti da leggi statali e regionali dagli strumenti territoriali e
urbanistici a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici,
paesistici ed ambientali, il parere favorevole della Regione è condizionato al
fatto che nel territorio vincolato l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo e
siano previste, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni
irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali.
La norma, secondo il ricorrente, sarebbe
illegittima per diversi motivi.
Innanzitutto, si afferma, richiamando
quanto sostenuto da questa Corte con le sen......