VALUTAZIONE DEL CARATTERE ANOMALO DELL’OFFERTA
DATI RELATIVI ALLE PROPRIETA’ IMMOBILIARI
N. 5013/2004
Reg. Dec.
N. 2047 Reg. Ric.
Anno:
2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE
GIURISDIZIONALE
(SEZIONE QUARTA)
ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello iscritto al NRG 2047 dell’anno 2003
proposto dall’A.T.I. costituita tra la società PONTELLO S.p.A. e la società
G.F.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante della società mandataria
Pontello S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Roberto de Tilla, con la quale
è elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Sogliano n. 52;
contro
A.N.A.S., Ente Nazionale per le Strade, in persona del
legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano
Astorri, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Torlonia n. 33;
e nei confronti di
SECOL S.p.A., in persona del legale rappresentante
ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Clarizia, con il
quale è elettivamente domiciliata in Roma, Largo Principessa Clotilde n. 2;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sez. III, n. 1702 del 4 marzo 2003;
Visto il
ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto
di costituzione in giudizio dell’ANAS e della SECOL S.p.A.;
Viste le
memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti
gli atti di causa;
Relatore
alla pubblica udienza del 17 giugno 2003 il consigliere Carlo Saltelli;
Uditi gli
avvocati De Tilla per l’A.T.I.
appellante, Astorri per l’A.N.A.S. e Clarizia per la Secol S.p.A.;
Ritenuto in
fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con apposito
bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in
data 11 dicembre 2000 e su quella della Repubblica Italiana il 16 dicembre
2000, l’A.NA.S. indiceva una licitazione privata per la realizzazione dei
lavori di adeguamento a quattro corsie dell’estesa complessiva di Km. 63 *
561,63 – lotto 2 – dal Km. 11 + 050 al Km. 20 + 350 della S.G.C. Grossetto –
Fano, tronco Grosseto – Siena (classifica F I 57/00), stabilendo (al punto 12)
che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio del prezzo più basso
determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 21, comma 1,
lett. C), della legge n. 109 del 1994, con le modalità di cui all’articolo 90
del D.P.R. n. 554 del 1999 e che sarebbe stata valutata l’anomalia delle
offerte, ai sensi dell’art. 30, comma 4, della direttiva CEE 93/37, individuata
utilizzando i criteri indicati dall’art. 21, comma 1 bis, della legge n. 109
del 1994.
La Commissione di gara, giusta
verbale n. 4 del 19 novembre 2001, dopo aver aperto le buste delle ditte
concorrenti, tra cui quella dell’A.T.I. Pontello – G.F.C. S.r.l. (che aveva
formulato un’offerta con ribasso d’asta pari al 28,75276%), determinato il
limite dell’anomalia delle offerte, pari al 25,425355000%, avviava il
procedimento istruttorio di verifica dell’anomalia delle offerte per le undici
ditte partecipanti le cui offerte indicavano un ribasso superiore lla predetta
soglia di anomalia, tra cui anche l’A.T.I. Pontello – G.F.C. S.r.l.
Con successivo verbale n. 5 del 27
maggio 2002, la Commissione prendeva atto che il responsabile del procedimento,
avvalendosi di apposite commissione tecniche istituite dall’ente appaltante,
aveva concluso il procedimento di verifica, e dichiarava l’inammissibilità di
tutte le offerte delle ditte sottoposte a verifica, aggiudicando
provvisoriamente l’appalto in questione alla ditta SECOL S.p.A., che aveva
offerto un ribasso pari al 25,41922%.
Con ricorso notificato il 26
giugno 2002 la predetta A.T.I. Pontello – G.F.C. S.r.l. chiedeva al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio: a) l’annullamento della predetta
aggiudicazione dell’appalto in favore della ditta SECOL S.p.A. e
dell’esclusione della propria offerta dalla gara, nonché b) il risarcimento dei
danni, ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni.
A sostegno di detta impugnazione
l’impresa ricorrente articolata due motivi di censura, lamentando, per un
verso, “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 30, comma 4, direttiva
93/37/CEE e dei principi in materia di verifica delle offerte anomale – Eccesso
di potere per illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti”, in
quanto non era stato instaurato il contraddittorio sulle giustificazione
dell’offerta sospettata di anomalia e le conclusioni cui era pervenuta
l’Amministrazione appaltante ai fini della sua esclusione dalla gara era del
tutto generiche e contraddittorie, e, per altro verso, “Ancora violazione
dell’art. 30, comma4, della direttiva CEE, nonché dell’art. 21, comma 1 bis,
della legge n. 109 del 1994 – Eccesso di potere per travisamento e difetto di
motivazione”, in quanto non erano chiare le ragioni che avevano determinato il
giudizio di anomalia dell’offerta presentata.
L’adito Tribunale, nella
resistenza delle intimate A.N.A.S. e SECOL S.p.A., con la sentenza n. 1702 del
4 marzo 2003, sez. III, respingeva il ricorso, ritenendo infondate entrambe le
censure.
L’A.T.I. Pontello – G.F.C. S.r.l.,
dopo aver impugnato il dispositivo della prefata sentenza riservando di
spiegare i relativi motivi, con atto notificato l’11 aprile 2003 ne ha chiesto
la riforma alla stregua di sei articolati motivi di gravame, con i quali
ha riproposto sostanzialmente i motivi
di primo grado, a suo avviso inopinatamente respinti, con motivazione erronea e
superficiale, senza il necessario approfondimento del materiale probatorio in
atti.
Nel giudizio di appello si sono
costituiti sia l’A.N.AS. sia la SECOL S.p.A. che hanno chiesto il rigetto
dell’avverso gravame, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza.
D I R I T T O
I. E’ controversa la legittimità
del provvedimento con il quale l’A.N.A.S. ha escluso dalla gara a licitazione
privata per la realizzazione dei lavori di adeguamento a quattro corsie
dell’estesa complessiva di Km. 63 * 561,63 – lotto 2 – dal Km. 11 + 050 al Km.
20 + 350 della S.G.C. Grosseto – Fano, tronco Grosseto – Siena (classifica F I
57/00), l’A.T.I. Pontello – G.F.C. S.r.l. per anomalia dell’offerta,
aggiudicando l’appalto alla SECOL S.p.A.
La predetta A.T.I. Pontello –
G.F.C. S.r.l. chiede la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sez. II, n. 1720 del 4 marzo 2003 che ha riconosciuto
erroneamente, a suo avviso, la legittimità degli impugnati provvedimenti di
esclusione dalla gara e aggiudicazione della stessa alla ricordata SECOL
S.p.A..
Il gravame è affidato a sei
motivi, con i quali vengono riproposti i motivi di censura sollevati in primo
grado, sottolineando gli errori in cui sarebbero caduti i giudici di primo
grado.
Resistono all’appello l’A.N.A.S. e
la SECOL S.p.A.