VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI GARA
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE: PUO' INTERVENIRE L'AUTORITA'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 5697/06
Reg.Dec.
N. 405 Reg.Ric.
ANNO 2000
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 405/2000,
proposto da S.C.A.R.L. NUOVA TERGESTE, rappresentata e difesa da:gli Avv.ti
Federico Rosati e Stefano Coen con domicilio eletto in Roma via Archimede n.
44, presso lo studio dell’ultimo;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI
TRIESTE, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con
domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
PERTOT COOP S.R.L., rappresentata e
difesa dagli Avv.ti Andrea Musenga e Gianni Zgagliardich con domicilio eletto
in Roma viale America n. 11, presso lo studio del primo;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale del Friuli Venezia-Giulia sede di Trieste n.
1021/1999;
Visto il ricorso
con i relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti
tutti della causa;
Alla pubblica
udienza del 20 giugno 2006 relatore il Consigliere Sabino Luce. Uditi l’avv.
dello Stato Tortora e l’avv. Coen;
Ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con sentenza n.
1021/1999, del 24 settembre-12 ottobre 1999, il Tribunale amministrativo
regionale per il Friuli Venezia-Giulia respingeva il ricorso (n.179/99)
proposto dalla Nuova Tergeste soc. coop. a r.l. contro la Prefettura di Trieste
e nei confronti della Pertot soc. coop. a r.l. per l’annullamento del verbale
del 30 dicembre 1999 di aggiudicazione alla Per tot indicata dell’appalto dei
servizi di pulizia dei locali della Prefettura per il periodo dal 1 gennaio
1999 al 31 dicembre 2002. Contro l’indicata sentenza la Nuova Tergeste soc.
coop. a r.l. ha proposto appello al Consiglio di Stato chiedendo, con ricorso
notificato il 21 dicembre 1999, la riforma dell’impugnata decisione con
l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado; ed il ricorso, nella
resistenza dell’amministrazione e della parte privata intimate, è stato
chiamato per l’udienza odierna al cui esito è stato trattenuto in decisione dal
collegio.
DIRITTO
Con verbale del 30
dicembre 1998, la Prefettura di Trieste aggiudicava l’appalto di servizi di
pulizia dei locali della Polizia di Stato dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre
2002 alla Per tot soc. coop. a r.l. che
aveva proposto un ribasso del 33,51% sul prezzo posto a base di gara. All’aggiudicazione
dell’appalto l’amministrazione perveniva dopo avere verificato la congruità
delle offerte presentate, oltre che della Per tot indicata, dalla Nuova
Tergeste soc. coop, a r.l. che aveva, a sua volta, proposto il più elevato
ribasso (del 42,2%). La stazione appaltante, nel selezionare l’impresa
aggiudicataria, preferiva l’offerta (della Per tot) il cui monte ore (pari a
3037) era ritenuto più congruo per lo svolgimento del servizio rispetto a
quello (2720) proposto, invece, dalla Nuova Tergeste. Con l’impugnata sentenza,
come già rilevato nelle premesse di fatto, il Tribunale amministrativo
regionale per il Friuli Venezia-Giulia, cui la Nuova Tergeste aveva fatto
ricorso, ha ritenuto legittimo l’operato dell’amministrazione appaltante stante
la ritenuta (dalla stessa) inadeguatezza del monte ore proposto dall’impresa
ricorrente.
La decisone,
impugnata dalla Nuova Tergeste, è errata e va riformata.
Ai sensi, infatti,
del disposto di cui all’art. 23 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, gli appalti di servizi (quale è
quello in esame) vanno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, ovvero
dell’offerta economicamente più vantaggiosa: tenendo, cioè, conto, nel primo
caso, della sola entità del prezzo offerto e valutando, nel secondo caso, comparativamente la maggiore o minore
convenienza complessiva delle offerte presentate. Ai sensi, inoltre, dell’art.
25 dello stesso indicato decreto legislativo, la stazione appaltante è tenuta a
verificare l’attendibilità delle offerte che presentino carattere anormalmente
basso rispetto alla prestazione; e sono considerate tali le offerte che
presentino una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media
aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle
offerte in aumento.
Dal combinato
disposto delle norme indicate si evince, pertanto, che il sub- procedimento di
verifica dell’anomalia non tende a selezionare l’offerta che è più conveniente per la stazione
appaltante: la ratio cui è preordinato l’indicato meccanismo di controllo
consiste, invece, nell’assicurare la piena affidabilità della proposta
contrattuale (Cons. St., Sez. VI, 10 febbraio 2000, n. 707). Di modo che
l’attivazione del sub-procedimento è successiva all’individuazione delle
offerte cui, in base al criterio di selezione che è stato prescelto, dovrebbe
aggiudicarsi l’appalto. La verifica, inoltre, non deve riguardare tutte le
offerte sospette, ma deve essere effettuata progressivamente a partire da
quella che presenta la maggiore percentuale di ribasso e deve terminare quando
si ritiene un’offerta non anomala, ovvero quando sono state valutate tutte le
offerte senza ritenerne alcuna anomala.
Alle indicate
norme, così interpretate, non sembra si sia attenuta nel caso in esame la
Prefettura di Trieste. Dal verbale del 30 dicembre 1998 si evince, infatti, che
la stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto (alla
Nuova Tergeste), ha chiesto chiarimenti sia all’impresa prima graduata, sia
alla seconda (Cooperativa Per tot), sia alla terza (Smeg) delle migliori
offerenti, in quanto tutte implicanti una percentuale di ribasso superiore alla
soglia di anomalia. Dopo avere, tuttavia, ricevuto i chiesti chiarimenti, nel ritenuto presupposto che, ciononostante
(punti sub a e b del verbale indicato), nessuna delle offerte presentate appariva adeguata a garantire la
regolare fornitura del servizio, ha proceduto ugualmente ad aggiudicare la gara
a favore di quella il cui monte ore era più prossimo a quello computato
(dall’ufficio del territorio).
Così procedendo,
tuttavia, la stazione appaltante ha snaturato il procedimento di verifica
dell’anomalia dell’offerta, finalizzandolo all’individuazione, tra più offerte
ritenute non congrue, di quella meno anomala, in base, peraltro, di un criterio
(monte ore) non previsto dagli atti di gara e violando, anche per tale profilo,
l par condicio tra i concorrenti.
L’appello va,
quindi, accolto con la riforma dell’impugnata decisione e l’annullamento degli
atti impugnati in primo grado al Tribunale amministrativo regionale, con
compensazione tra le parti delle spese processuali ricorrendovi giusti motivi
per le alterne vicende della lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, accoglie l’appello ed in riforma
dell’impugnata decisione annulla gli atti impugnati dalla Nuova Tergeste soc.
coop. a r.l. al Tribunale amministrativo regionale. Spese compensate.
Ordina che la
decisione venga eseguita in via amministrativa.
Così deciso in
Roma il 20 giugno 2006, in camera di consiglio dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, sezione sesta, con l’intervento dei sigg:
Giorgio Giovannini Presidente