VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PUBBLICITA’ DELLE OPERAZIONI DI GARA
LL.PP.: OBBLIGO DI AFFIDAMENTO CON GARA
CONSIGLIO DI STATO, SEZ
CONSIGLIO
DI STATO, SEZ. V – sentenza 28 maggio 2004 n. 3471
FATTO
Con l’appello in epigrafe, il raggruppamento Maggio ed
altri ha fatto presente che il comune di Melissano aveva indetto una gara di
licitazione privata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva,
nonchè direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per la
realizzazione della fognatura; che alla gara partecipavano sette concorrenti,
con aggiudicazione, con il metodo del confronto a coppie, al raggruppamento
appellante con il punteggio di 100/100; che avverso gli atti di gara il
raggruppamento DESA proponeva ricorso al TAR Puglia, sez. Lecce, il quale con
la sentenza in epigrafe ne accoglieva i motivi terzo e quarto, concernenti la
omessa specificazione dei criteri di attribuzione dei punteggi numerici e la
mancata pubblicità delle sedute di gara.
Ha dedotto quanto segue:
-la enucleazione dei criteri per l’attribuzione dei
punteggi esulava dall’ambito delle regole direttive che l’Amministrazione era
tenuta a determinare prima di procedere all’attività valutativa essendo
sufficiente la predeterminazione dei criteri di valutazione di cui all’art.64
D.P.R. n.554/99 e la particolare metodologia di valutazione delle offerte con
il confronto a coppie, applicata nella specie;
- parimenti non vi era violazione del principio di
pubblicità della gara, in quanto la disciplina di gara non prevedeva la
convocazione dei partecipanti alle sedute pubbliche della Commissione.
Costituitosi in giudizio, il comune di Melissano ha
chiesto l’accoglimento dell’appello, svolgendo doglianze analoghe
all’appellante.
Alla pubblica udienza del 24.2.2004, il ricorso è passato
in decisione.
DIRITTO
1. Con sentenza TAR Puglia, sez.Lecce, n.5253 del
24.7.2003 è stato accolto il ricorso proposto dalla società DESA avverso gli
atti di gara gara (e relativa aggiudicazione al raggruppamento Maggio ed altri)
della licitazione privata, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed
esecutiva, nonchè direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per la
realizzazione della fognatura nel comune di Melissano.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il raggruppamento
Maggio ed altri .
2. L’appello è infondato.
3. Il TAR ha accolto il ricorso considerando, tra l’altro,
che la Commissione giudicatrice, con l’applicazione del metodo a coppie, aveva
attribuito i punteggi senza aver predefinito i parametri per la loro
attribuzione e che neppure dai verbali di gara si rinvenivano le motivazioni
dei singoli punteggi; che era mancata la comunicazione dell’avviso della seduta
nella quale la commissione aveva dato lettura dei punteggi attribuiti alle
offerte tecniche ed aveva valutato le offerte economiche.
4. Dette conclusioni del TAR debbono essere condivise.
4.1. Per quanto concerne il primo aspetto, è pur vero,
come rilevato dall’appellante, che nella disciplina di gara erano stati
precisati gli elementi di valutazione dell’offerta e relativi punteggi e
precisamente:
a) professionalità desunta dalla documentazione allegata:
massimo 30 punti;
b) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche,
ricavate dalla relazione di offerta: massimo 50 punti;
c) ribasso percentuale indicato nell’offerta economica:
massimo 20 punti.
Inoltre erano stato anche previsto che e la valutazione
delle offerte tecniche sarebbe stata effettuata con il metodo del confronto a
coppie secondo le linee guida di cui all’Allegato A al DPR n. 554/1999.
Occorre considerare però che l’esigenza di prefissazione
dei criteri di valutazione è un principio di correttezza dell’azione
amministrativa ineludibile per tutti i procedimenti di evidenza pubblica (e
pertanto anche per la valutazione del metodo a coppie) a garanzia
dell’imparziale svolgimento di tali procedimenti, al fine di consentire la
verifica dell’operato dell’Amministrazione sia da parte del privato
interessato, che da parte del Giudice Amministrativo, al quale deve essere
permesso di poter ricostruire l’iter logico seguito dalla stazione appaltante
(V. la decisione di questa Sezione, n. 2379 del 6.5.2003).
Nella specie era perciò necessario che la Commissione,
prima di aprire le buste contenenti le offerte tecniche, predisponesse i
criteri di valutazione dei fattori ponderali "professionalità"
(massimo 30 punti) e "caratteristiche qualitative, metodologiche e
tecniche" (massimo 50 punti).
Invece, la Commissione non ha precisato tali criteri e si
è limitata ad assegnare i punteggi, con il metodo del confronto a coppie, senza
neppure indicare le motivazioni dei singoli punteggi con riferimento agli
aspetti positivi e/o negativi tenuti presenti per ciascuna offerta tecnica.
La circostanza poi che la procedura seguita sia stata
quella del confronto a coppie non riduce in qualche modo l’obbligo di indicare
in via preventiva i criteri da seguire nella valutazione o per lo meno di
motivare i singoli punteggi assegnati, in quanto tale metodo se definisce la
preferenza accordata ad un’offerta tecnica rispetto ad un’altra o alle altre
non esplicita in alcun modo i criteri seguiti per l’attribuzione della
preferenza, che è poi il dato che rileva.
4.2.Per quanto concerne il secondo aspetto, è sufficiente
rilevare che l’Amministrazione con le disposizioni della lettera invito si era
impegnata a svolgere in seduta pubblica le operazioni di lettura dei punteggi
attribuiti alle offerte tecniche e di valutazione delle offerte economiche, per
cui la Commissione era tenuta anche a comunicare alla ricorrente l’avviso di
convocazione alla seduta, il che invece non era avvenuto.
Nè può ritenersi condivisibile l’interpretazione dell’art.
5 della lettera invito, proposta dall’appellante , secondo cui la previsione
della seduta pubblica non comporterebbe il dovere di convocazione dei
partecipanti alla gara, dal momento che tale adempimento risulta implicitamente
necessario ai fini dell’integrazione del carattere di pubblicità della seduta,
il quale si perfeziona in modo compiuto soltanto con la comunicazione ai
concorrenti del giorno ed ora della seduta della Commissione di gara, salvo che
tali notizie non fossero già indicate nel bando di gara o lettera di invito,
ipotesi che nella fattispecie non viene in rilievo.
5.Per quanto considerato, l’appello deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V)
respinge l’appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
24.2.2004, con l’intervento dei signori:
Pres. Emidio Frascione
Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani
Cons. Paolo Buonvino
Cons. Cesare Lamberti
Cons. Aniello Cerreto Est.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
f.to Aniello Cerreto
f.to Emidio Frascione
Depositata in segreteria in data 28 maggio 2004.
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