VALUTAZIONE ELEMENTI SOGGETTIVI DEL CONCORRENTE
BANDO MODIFICATO: SLITTANO I TERMINI PER PRESENTARE LE OFFERTE
N
N.
05626/2009 REG.DEC.
N.
01967/2009 REG.RIC.
N. 04481/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione
Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sui ricorsi riuniti in appello nn. 1967/2009 e n.
4481/2009 proposti:
1) ricorso numero di registro generale 1967 del 2009, proposto da:
Sublacense Garden S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Biagetti,
Federico Cappella, Francesco Lilli, con domicilio eletto presso Vittorio
Biagetti in Roma, via Antonio Bertoloni, 35; Giardini e Paesaggi S.a.s. di
Marco Cascella & C., Angeloni Angelo S.r.l.;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Min. Beni e
Attivita' Culturali-Soprint.Spec.Beni Arch.Roma, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi
12;
nei confronti di
3a Progetti S.p.A. in P. e in Q. di Capog. Mandataria Ati,
Ati - Flaminia Garden S.r.l. e in P., Ati - Lucci Salvatore Impresa di
Costruzioni S.r.l. e in P., rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Borioni, con
domicilio eletto presso Paolo Borioni in Roma, via Caposile, 10;
2)ricorso numero di registro generale 4481 del 2009,
proposto da:
Gruppo Stazi Mariano Srl in Pr. e Q. M.Ria Ati, rappresentato e difeso dagli
avv. Claudio De Portu, Pierluigi Piselli, con domicilio eletto presso Pierluigi
Piselli in Roma, via G. Mercalli 13; Ati - Avr S.p.A. e in Pr.;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in
Roma, via dei Portoghesi 12; Soprintendenza Speciale Beni Archeologici di Roma,
Giardini e Paesaggi Sas di Marco Cascella & C., Angeloni Angelo; 3a
Progetti Spa, Flaminia Garden Srl, Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni Srl,
rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Borioni, con domicilio eletto presso
Paolo Borioni in Roma, via Caposile, 10; Sublacense Garden Srl, rappresentato e
difeso dagli avv. Vittorio Biagetti, Federico Cappella, Francesco Lilli, con
domicilio eletto presso Vittorio Biagetti in Roma, via A.Bertoloni N.35;
per la riforma
quanto al ricorso n. 1967 del 2009:
della sentenza del Tar Lazio – Roma - n. 12491/2008, resa
tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE
PARCHI.
quanto al ricorso n. 4481 del 2009:
della sentenza del Tar Lazio – Roma - n. 02890/2009, resa
tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI
ED AREE A VERDE-RISARCIMENTO DANNI.
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive ed i ricorsi incidentali in
appello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2009 il
Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1)Ricorso n. 1967/2009:
con il ricorso di primo grado e con ricorsi per motivi
aggiunti era stato chiesto dall’ odierna appellante l'annullamento, oltre che
degli atti prodromici, del provvedimento datato 12.9.2008 (specificamente
indicato nell’atto di motivi aggiunti), con il quale la Soprintendenza Speciale
per i Beni Archeologici di Roma ha disposto l’aggiudicazione definitiva, per il
triennio 2008-2009-2010, a favore della costituenda A.T.I. tra le imprese 3A
Progetti s.p.a. (capogruppo), Flaminia Garden s.r.l. (mandante) e Lucci
Salvatore-Impresa di costruzioni s.r.l. (mandante “cooptata”), prima
classificata, dei lavori di “Valorizzazione e manutenzione dei parchi, giardini
ed aree a verde della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma”,
per un importo a base d’asta di € 4.567.537,85, I.V.A 10% esclusa, di cui €
470.906,24 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
L’odierna appellante impresa Sublacense s.r.l dal verbale
della Commissione di gara del 28.7.2008, risultava classificata al secondo
posto con punti totali 93,68, dietro la odierna appellata prima classificata ed
aggiudicataria con punti totali 94,23 e prima della terza, l’A.T.I. Gruppo
Stazi Mariano s.r.l. con punti totali 93,00 (appellante principale nel riunito
ricorso in appello n. 4481/2009).
Aveva dedotto, in primo luogo la violazione della lex
specialis di gara, sull’assunto che la commissione avrebbe illegittimamente
assegnato all’A.T.I. aggiudicataria gli 8 punti per il possesso della
“categoria OS25, classifica VI”, previsti nel disciplinare di gara alla sezione
VI/1, n. 3 nell’ambito dei criteri per la valutazione della “Offerta tecnica -
Servizio migliorativo”, non tenendo conto che il predetto titolo era posseduto
dall’impresa Lucci Salvatore, facente parte del predetto raggruppamento come
“cooptata”, la quale non aveva contribuito alla qualificazione dello stesso
raggruppamento, trattandosi appunto di soggetto “cooptato”.
Con ulteriore censura, in via gradata, aveva sostenuto che
il punteggio de quo doveva essere calcolato nella percentuale del 20% (pari a
1,6 punti), corrispondente all’ammontare massimo dei lavori eseguibili
dall’impresa cooptata ai sensi dell’art. 95 del DPR n. 554/1999.
Infine, aveva dedotto il vizio di eccesso di potere sotto
il profilo della contraddittorietà rispetto alle precisazioni fornite dalla
Commissione di gara nel verbale del 18.7.2008 e dal Presidente del Seggio di
gara, in relazione all’istituto dell’avvalimento di cui agli artt. 49 e 50 del
D.Lgs. n. 163/2006.
Il Tar ha esaminato partitamente tutti i motivi di censura
proposti, respingendoli e conseguentemente dichiarando improcedibile il ricorso
incidentale proposto dalle imprese odierne appellate volto ad ottenere
l’annullamento dei verbali di gara nella parte in cui avevano ammesso alla gara
l’A.T.I. odierna appellante ed originaria ricorrente principale( postulandosi
la doverosa esclusione di quest’ultima).
I primi Giudici hanno respinto il primo (e fondamentale)
motivo di ricorso alla stregua del seguente iter motivazionale.
Hanno ritenuto l’art. 95 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 (
nel fissare i requisiti di partecipazione alla gara delle imprese singole o
riunite, dopo avere disciplinato al primo comma le imprese singole ed al
secondo e terzo comma le associazioni ordinarie di tipo, rispettivamente,
“orizzontale” e “verticale”), consentisse espressamente alla singola impresa o
all’associazione temporanea da costituire, in possesso dei requisiti prescritti
per partecipare alla gara, di “associare altre imprese” qualificate per
categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i
lavori eseguiti da queste ultime non superassero il 20% dell’importo
complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni
possedute da ciascuna fosse almeno pari all’importo dei lavori che sarebbero stati
alla stessa affidati.
Tale ultimo istituto, comunemente denominato “associazione
per cooptazione”, già previsto dall’art. 23, comma 6, del D.Lgs, 19.12.1991, n.
406, ha lo scopo di fare entrare nel sistema degli appalti pubblici quelle
imprese che, per le loro modeste dimensioni, non potrebbero altrimenti
parteciparvi per mancanza dei requisiti prescritti per costituire una
associazione ordinaria (di tipo verticale o orizzontale).
Una volta entrata legittimamente nella compagine
associativa, l’impresa cooptata costituisce parte integrante dell’Associazione
di imprese dalla quale è stata cooptata, come emerge dalla stessa espressione
utilizzata dal Legislatore (“associare altre imprese”).
Né il bando o il disciplinare (paragrafo VI.1, punto 3,
dopo ave......