VARIANTI A PIANI ESECUTIVI CONVENZIONATI
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N
N.
00693/2011REG.SEN.
N.
07223/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso
numero di registro generale 7223 del 2010, proposto da:
Valter Ciravegna, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Contaldi, Chiara
Servetti, con domicilio eletto presso Mario Contaldi in Roma, via Pierluigi Da
Palestrina, 63;
contro
Comune di
Carru', rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Scaparone, con domicilio eletto
presso E Associati Srl Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; Paola
Pirone;
nei
confronti di
Alba 97 Srl,
rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Pafundi, Alessandro Sciolla, Sergio
Viale, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio
Cesare, 14 - A4; Intradomus Sas di Alessandro Bertone & C., Laura Balocco,
Dario Urbano, Mirella Urbano, Tiziana Urbano, Ivana Chiecchio, Alessandro
Massardo, Barbara Barbero Rosso, Alessandro Bono, Ruggero Filipponi, Renata Sardo,
Delinda Mancosu, Diego Mino, Ivo Panero, Silvia Delpiano, Maria Assunta
Bagnasco, Livio Aimo, Davide Giuseppe Rocca, Michele Rocca, Maria Sciolla;
per la
riforma
della
sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 02847/2010, resa tra le
parti, concernente APPROVAZIONE VARIANTE AL PEC - RIS.DANNI
Visti il
ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio di Comune di Carru' e di Alba 97 Srl;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2010 il Cons. Sergio De Felice e
uditi per le parti gli avvocati Servetti, Scaparone, Pafundi e Sciolla;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso
proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
l’attuale appellante Ciravegna Valter proponeva le seguenti domande:
l’annullamento della variante deliberata dal consiglio Comunale di Carrù e dei
consequenziali titoli edilizi rilasciati; la declaratoria di nullità dell’atto
di vendita con cui è stata ceduta ai privati l’area prima vincolata a verde
pubblico sulla base della originaria convenzione urbanistica; la abusività del
muro di contenimento realizzato; la condanna al risarcimento dei danni.
Il
ricorrente premetteva che la società Alba 97, che aveva nel 2003 con lui
sottoscritto convenzione attuativa di un PEC, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n.38 del 2002, aveva presentato progetto di variante avente
a oggetto esclusivamente l’area a verde pubblico situata a margine della via
Checco, area prevista in dismissione su area di sola proprietà della società
Alba 97; per effetto di tale variante l’area in questione - di cui era prevista
la dismissione al Comune e la destinazione a verde pubblico - rimaneva in
proprietà esclusiva della società Alba, che la destinava a verde privato previa
monetizzazione a favore del Comune.
Il Comune
con nota del 28 maggio 2007 comunicava al signor Ciravegna, ricorrente odierno
appellante, l’avvio del procedimento inteso alla approvazione della variante
proposta; l’avvisato riscontrava tale nota rappresentando che aveva alienato
con atto del 19 settembre 2007 alla società Intradomus i suoi terreni compresi
nel PEC, tranne il mappale 778; con delibera consiliare n.44 del 2007 il Comune
quindi approvava la proposta di variante al PEC; con atto notarile del 15
gennaio 2008 la società Alba srl alienava ai signori Filipponi-Sardi,
proprietari del lotto 20 del PEC, la area in questione.
Il
ricorrente di primo grado proponeva ricorso avverso tale variante con il quale
deduceva quanto segue: 1) illegittimità per omessa acquisizione del suo
consenso, in quanto sussiste la necessità di acquisire l’assenso e comunque la
partecipazione di tutti i proprietari convenzionati al fine di modificare la
convenzione; 2) violazione dell’art. 78 TUEL in quanto la variante è stata
approvata con la partecipazione favorevole del consigliere comunale Piero Aimo,
genitore di Aimo Livio, titolare del lotto 15 e quindi interessato alla
variante; 3) illegittimità e abusività del muro di contenimento alto mediamente
3 metri, posto sul confine dell’area trasformata a verde privato mediante
modificazione del piano di campagna; 4) invalidità degli atti di alienazione
successivi alla illegittima variante; 5) il ricorrente proponeva altresì azione
risarcitoria.
Il giudice
di primo grado, con la sentenza impugnata, respingeva in parte il ricorso
ritenendolo infondato e in parte lo dichiarava inammissibile. In particolare,
il primo giudice così statuiva: 1) rigettava la censura relativa alla esigenza
di adeguata partecipazione e consenso del Ciravegna, valorizzando la
comunicazione da questi effettuata con la quale, in risposta all’avviso di
avvio del procedimento teso alla variante della convenzione, precisava che egli
aveva alienato i suoi fondi alla società Intradomus; il primo giudice inoltre
osservava che non è necessario il consenso unanime dei partecipanti alla
convenzione, per approvare la variante, ma ai sensi delle norme applicabili,
erano sufficienti i due terzi; 2) veniva rigettata la censura relativa alla
violazione dell’art. 78 del TUEL, ritenendosi che non sussiste l’interesse
immediato e diretto tra la posizione del congiunto (figlio del consigliere
comunale Aimo, proprietario del lotto 15) e la variante approvata, che riguarda
i lotti 20 e 22; 3) venivano dichiarate inammissibili le censure riguardanti il
comportamento consistente nella realizzazione del muro di mantenimento e la
invalidità delle alienazioni tra privati successive alla variante asseritamente
illegittima, in quanto al di fuori della cognizione del giudice amministrativo.
Avverso tale
sentenza, propone appello il signor Ciravegna, il quale, dopo avere esposto i
fatti e rappresentato la pendenza di procedimento penale (pagina 10 dell’appello)
a carico degli amministratori comunali che hanno approvato la variante, oltre
che del segretario comunale, del tecnico comunale e del legale rappresentante
della società Alba, deduce i seguenti motivi di appello:
1) con il
primo motivo si ripropone il vizio di violazione dell’obbligo di astensione e
quindi dell’art. 78 del TUEL, contestando la motivazione del TAR secondo cui
non sussisterebbe interesse diretto e immediato perché il figlio del
consigliere Aimo è proprietario della particella 15, mentre la variante avrebbe
toccato solo le particelle 20 e 22: secondo l’appello, la particella 15 non può
non essere interessata concretamente dalla variante, che muta la destinazione
di un’area oggetto della convenzione, trasformandone la destinazione da verde
pubblico a verde privato;
2) con il
secondo motivo di appello viene riproposto il motivo relativo alla mancata
partecipazione a al mancato consenso del ricorrente-appellante e di numerosi
altri lottizzanti; si sostiene che la avvenuta alienazione, come comunicata dal
Ciravegna al Comune, non elimina di certo il suo interesse, anche perché il
medesimo è rimasto proprietario di altra particella (mappale 778) oggetto della
convenzione; si insiste nella deduzione del necessario assenso di tutti i
partecipanti alla ori......