VERBALE D'INFRAZIONE IN ZONE A TRAFFICO LIMITATO
AFFIDAMENTO DIRETTO: OCCORRE UN TERMINE FINALE
Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 11 marzo-3 luglio
2009 n
Corte
di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 11 marzo-3 luglio 2009 n. 15769
Presidente e relatore Settimj
LA
MASSIMA Circolazione stradale - Sanzioni - Emissione e opposizione - Violazione
articolo 7/1-13 Codice della strada - Violazione ordinanza sindacale
prevenzione inquinamento atmosferico - Procedura ex articolo 375 Codice
procedura civile - Mancata contestazione immediata - Notificazione verbale -
Indicazione generica verbale - Non conformità articolo 383/1 regolamento Codice
della strada - Mancata contestazione immediata. Non è valido il verbale di
accertamento di un'infrazione rilevata nelle zone a traffico limitato se i
Comuni non fanno una preventiva campagna mediatica per rendere conoscibile i
divieti imposti anche a chi non risiede nel luogo. Grava sull'ente proprietario
del tratto di strada oggetto dell'ordinanza sindacale l'onere di dimostrare di
aver adottato tutte le possibili misure per informare l'utenza in merito alla
restrizione alla circolazione nella stessa contenuta. Nel caso di omessa
contestazione immediata dell'infrazione, pur facendo il verbale piena prova
fino a querela del falso, il giudice deve comunque valutare e motivare la
giustificazione che ha impedito il verbalizzante di attuare questa normale
procedura di contestazione.
Fatto
e diritto
Ga.Ag. impugna per cassazione la sentenza 25/5/05 con la quale il G.d.P. di
Roma ne ha rigettato l'opposizione proposta avverso il verbale n. (OMESSO)
redatto nei suoi confronti il (OMESSO) dalla Pol. Munic. di Roma a seguito
d'accertata violazione dell'articolo 7 C.d.S., commi 1 e 13 per aver circolato
nonostante le limitazioni imposte da ordinanza sindacale di prevenzione
dell'inquinamento atmosferico.
Parte intimata resiste con controricorso.
Attivatasi procedura ex articolo 375 c.p.c., il Procuratore Generale fa
pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso
nella nota di trasmissione, conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Al riguardo le considerazioni svolte dal Procuratore Generale e la conclusione
cui è pervenuto sono da condividere almeno nella parte esaminata.
Il Giudice di Pace di Roma, ha rigettato l'opposizione sulla considerazione che
«L'opposizione è infondata e quindi va rigettata in quanto la ricorrente nulla
ha provato circa una errata notifica del v.a.v. impugnato né ha dimostrato
alcun tipo di compressione ai suoi diritti di difesa; le ordinanze sindacali di
divieto di circolazione per le auto per prevenzione inquinamento atmosferico
(peraltro adottate in tutti i grandi centri urbani ed anche in molti piccoli)
sono propalate a mezzo mass-media (televisione, giornali ecc.) e portate a
conoscenza degli automobilisti anche attraverso cartelli a messaggio variabile
posti nel perimetro cittadino e anche al suo interno. Comunque tutte le
informazioni del caso potevano essere richieste dalla ricorrente all'ufficio
traffico del Comune. Inoltre nulla la ricorrente ha provato circa la non
conoscenza della disposizione sindacale sua o di eventuale altra persona alla
guida del mezzo multato. La mancata contestazione immediata è stata
sufficientemente motivata tenuto anche presente che i fatti attestati nel
v.a.v. dal P.U. debbano ritenersi come avvenuti descritti senza margine di
apprezzamento dallo stesso e fanno piena prova fino a querela di falso.
Pertanto la ricorrente è tenuta al pagamento della sanzione irrogata».
Con il primo motivo, la ricorrente - denunziando articolo 360 c.p.c., n. 3,
violazione e falsa applicazione dell'articolo 23 Legge n. 689 del 1981 come
richiamate dal Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 204-bis - si duole
che, quanto al difetto della notificazione del verbale, il G.d.P. abbia
ritenuto che l'opponente nulla avesse provato circa un'errata notifica del
verbale d'accertamento della violazione, con ciò facendo ricadere sulla
ricorrente l'onere della prova.
Il motivo non ha rilevanza.
La notificazione del verbale, per le cui forme l'articolo 201 C.d.S., comma 3
rinvia al codice di procedura civile o, in alternativa, a quella a mezzo posta
- al pari della Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 18, comma 3, per
l'ordinanza-ingiunzione - non è requisito di perfezione dell'atto, ma ha la
sola funzione di far decorrere il termine di decadenza di cui all'articolo 201
C.d.S., comma 5 a carico dell'Amministrazione o quello di proposizione
dell'opposizione giudiziale di cui all'articolo 204-bis, comma 1 a carico del
contravventore; la mancanza della notifica, o la sua eventuale invalidità, non
inficiano la validità e l'efficacia dell'atto che essa è destinata a portare a
conoscenza del contravventore, ma semplicemente fanno decorrere quello di
decadenza dal diritto a pretendere il pagamento della sanzione e impediscono il
decorso del termine di decadenza per l'opposizione.
Ne consegue che, qualora il contravventore, venuto in qualsiasi modo a
conoscenza del verbale, anche attraverso una consegna informale dell'atto,
questo impugni con l'opposizione innanzi al G.d.P., non è ravvisabile un
interesse a censurare la mancanza o l'invalidità della notificazione, salvo si
faccia valere la detta decadenza, dacché la proposta opposizione dimostra il
raggiungimento dello scopo dell'atto ed, ex articolo 156 c.p.c., la nullità non
può essere pronunziata.
Con il secondo ed il terzo motivo, la ricorrente - denunziando «articolo 360
c.p.c., n. 5, omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia,
prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio» - si duole che il G.d.P. abbia
respinto la censura in ordine alla mancata indicazione, nel verbale di
accertamento, della specifica ordinanza sindacale, della specifica limitazione
e di quale fatto avesse ella specificamente commesso, apoditticamente
affermando che le limitazioni alla circolazione dovevano ritenersi conosciute
o, comunque, conoscibili, ed imputando al contravventore la mancata prova della
dedotta non conoscenza.
I motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono fondati.
È indiscutibile, infatti, che il verbale contenesse una indicazione del tutto
generica dell'illecito contestato, non essendovi precisati gli estremi (data,
numero) ed il contenuto dell'ordinanza sindacale preclusiva della circolazione,
in particolare relativamente all'ambito d'applicazione di essa quanto ai tempi
ed ai luoghi (giorno e sito della contestazione), risultando, pertanto,
illegittimo per non conformità al disposto dell'articolo 383 reg. C.d.S., comma
1; sulla censura al riguardo il G.d.P., invece di rilevare l'illegittimità del
verbale e disporne l'annullamento, ha erroneamente ritenuto che dovesse il
preteso contravventore procurarsi presso i competenti uffici comunali le
informazioni necessarie ad integrare i dati mancanti del verbale stesso.
Tanto basterebbe per cassare la sentenza ed annullare il verbale.
È incontestato, inoltre, che la ricorrente fosse residente in (OMESSO) e,
quindi, presumibilmente ignara delle disposizioni preclusive della circolazione
nella città di (OMESSO) in determinati giorni ed in determinate zone;
disposizioni da considerarsi eccezionali, rispetto alla normativa generale del
C.d.S. la cui conoscenza è obbligatoria per tutti gli utenti di tutte le
strade, di tal che devesi ritenere che incomba sull'Ente proprietario delle
specifiche strade sulle quali è imposto tale eccezionale divieto l'onere di
dimostrare, tenuto conto dei disposti della Legge n. 689 del 1981, articolo 3 e
articolo 23, comma 12 la responsabilità del preteso contravventore per essere
state adottate tutte le possibili e per questo esaustive misure d'informazione
di modo che qualunque utente di tali strade, qualsiasi ne sia la provenienza,
non possa fondatamente allegare di non conoscere la disposizione.
Nella specie, alla censura al riguardo proposta dall'opponente il G.d.P. ha
risposto con motivazione del tutto generica ed inconferente, dacché non ha
allegato che il Comune di (OMESSO) avesse provato la diffusione della notizia
anche con media generalmente conoscibili fuori della città e l'apposizione di
cartelli indicanti il divieto su tutte le vie d'accesso alla medesima, cartelli
tra l'altro non confondibili con quelli a messaggio variabile idonei ad
indicazioni ed avvertimenti sul traffico ma non all'imposizione di
comportamenti, all'uopo dovendo essere obbligatoriamente utilizzati i segnali
di cui all'articolo 38 ss. C.d.S. e articolo 115 ss. reg. C.d.S.
In difetto della qual prova, non poteva e non può essere affermata la colpa e,
quindi, la responsabilità dell'opponente.
Con il quarto motivo, la ricorrente - denunziando «articolo 360 c.p.c., n. 5,
omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato
dalle parti o rilevabile d'ufficio in ordine alla motivazione della mancata
contestazione immediata» si duole che il G.d.P. abbia erroneamente ritenuto che
la mancata contestazione immediata fosse stata sufficientemente motivata
facendo il verbale piena prova fino a querela di falso.
Il motivo è fondato.
Com'è noto, l'omessa contestazione immediata non implica l'illegittimità
dell'accertamento dell'infrazione al C.d.S. ove di tale omissione l'agente
accertatore fornisca a verbale plausibile giustificazione, pertanto il giudice
è tenuto a valutare tale giustificazione ed a motivare il proprio convincimento
in ordine all'idoneità delle circostanze allegatevi ad esonerare l'agente
dall'obbligo della contestazione immediata.
Nella specie, il G.d.P. si limita a sostenere che il verbale fa prova sino a
querela di falso ma non esamina affatto la giustificazione data dal
verbalizzante alla mancata contestazione, anzi, non ne fa neppure menzione, si
che tale giustificazione potrebbe anche essere stata del tutto omessa.
Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione ai motivi secondo, terzo e
quarto, il comportamento posto in essere dall'opponente non costituendo
l'illecito contestatole; l'impugnata sentenza va, di conseguenza, annullata e,
non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto relativamente ai motivi
secondo e terzo, la controversia può essere decisa in questa sede ex articolo
384 c.p.c. con accoglimento dell'originaria opposizione ed annullamento del
verbale opposto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte accoglie i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso,
respinge il primo, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza in relazione ai
motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione ed annulla il
verbale opposto; condanna l'intimato Comune di Roma alle spese che liquida,
quanto al giudizio di merito, in euro 100 per esborsi ed euro 500 per diritti
ed onorari, quanto al giudizio di legittimità, in euro 200,00 per esborsi ed
euro 400,00 per onorari, oltre ad accessori di legge.
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