VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
COMUNICAZIONE DI DATA, ORA E LUOGO DELLE OPERAZIONI DI APERTURA DELLE OFFERTE
Determinazione n. 5 del 21 Maggio 2009
Linee guida per
l'applicazione dell'art. 48 del D. LGS. n. 163/2006
Premessa
Con il precedente atto di
regolazione n. 15/2000 del 30 marzo 2000 questa Autorità, in risposta a quesiti
e segnalazioni di stazioni appaltanti, ha fornito chiarimenti, nell'intento di
far conseguire un'applicazione uniforme della norma, in merito alle questioni
interpretative derivanti dalla applicazione della procedura prevista dall' art.
10, comma l quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 agli appalti di lavori
pubblici.
Tale norma, ora abrogata
con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (d'ora innanzi
"Codice"), concerneva il controllo, da parte della stazione
appaltante, del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, richiesti alle imprese di costruzioni per la
partecipazione alle gare di appalto e di concessione di lavori pubblici e per
la stipulazione dei relativi contratti, previsti nel bando di gara. Per
effettuare tale controllo, previsto su un campione di partecipanti, nella
misura minima del 10%, nonché sui primi due graduati alla stessa gara, la
stazione appaltante richiedeva la documentazione indicata nel bando o nella
lettera di invito e, laddove l'impresa non fornisse risposta entro un termine
di l0 giorni ovvero non confermasse documentalmente quanto oggetto di
dichiarazione sostitutiva, la stessa amministrazione provvedeva ad escludere il
concorrente dalla gara, ad escuterne la cauzione provvisoria e a segnalare il
fatto alla Autorità di vigilanza per le ulteriori sanzioni previste dalla
norma. Nel caso più grave di false dichiarazioni rilasciate alla stazione
appaltante, l'Autorità irrogava le sanzioni nella misura più severa: sanzione
pecuniaria sino a circa € 50.000 e sospensione dalle procedure di affidamento
dei lavori per un anno, da annotare nel casellario informatico per garantirne
la necessaria pubblicità nei confronti delle stazioni appaltanti e delle SOA.
Con l'entrata in vigore
del Codice sono sopravvenute sostanziali modificazioni legislative. In
particolare, i poteri dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici sono stati
estesi al settore delle forniture e dei servizi, nonché ai settori speciali e
il controllo a campione sul possesso dei requisiti, già previsto dall' art. l0,
comma 1 quater, della legge n. 109/94 è stato mantenuto, ed esteso ai servizi e
alle forniture (art. 48).
La richiamata norma
recata dall'art. 48 prevede una procedura analoga a quella stabilita dalla
abrogata norma della legge Merloni, con la sola differenza, in merito alle
sanzioni irrogate dalla Autorità, che la sospensione dalle procedure di
affidamento per un anno è sostituita dalla possibilità di graduare la
sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento, in base alla gravità del caso oggetto di procedimento
sanzionatorio.
Ulteriore integrazione
alla norma originaria è stata apportata di recente dall'articolo l, comma 1,
lettera m), del d. lgs. n. 152 del 2008, cosiddetto terzo correttivo al Codice,
con l'aggiunta del comma l-bis che prevede l'ampliamento della verifica a
campione prevista dall'art. 48 a tutti gli offerenti, nel caso in cui le stazioni
appaltanti si avvalgano della facoltà di limitare il numero di candidati da
invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma l, del Codice.
L'Autorità, pertanto,
ritiene opportuno riesaminare la materia con una nuova determinazione che,
sostituendo il precedente atto di regolazione, da un lato, consolidi quanto in
precedenza affermato, in quanto ancora attuale, dall'altro, fornisca ulteriori
chiarificazioni e suggerimenti agli operatori dei settori interessati dal
Codice, soprattutto a quelli di servizi e forniture per i quali la predetta
norma rappresenta una novità.
Sulla base di quanto
sopra considerato,
il Consiglio
approva le seguenti linee
guida:"Linee guida per l' applicazione dell'art. 48 del d. lgs n
163/2006"
Il Consigliere Relatore:
Guido Moutier
Il Presidente: Luigi
Giampaolino
Depositato presso la
Segreteria del Consiglio in data 15 Luglio 2009
Il Segretario: Maria
Esposito
LINEE GUIDA PER
L'APPLICAZIONE DELL'ART. 48 DEL D. LGS. N. 163/2006
Sommario
1. Ambito di applicazione della procedura.
1.1. Appalti di rilevanza comunitaria o
sotto soglia comunitaria; procedure aperte, ristrette, negoziate, dialogo
competitivo.
1.2. Appalti di lavori pubblici e
requisiti richiesti.
1.3. Concessioni di lavori e concessioni
di servizi.
1.4. Inapplicabilità al controllo sui
requisiti generali e sui requisiti di valutazione dell'offerta.
1.5. Inapplicabilità ai settori speciali
salvo alcune eccezioni.
2. I requisiti oggetto di verifica.
2.1 Livelli minimi specifici di capacità
tecnico-economica.
2.2. Determinazione del periodo di
attività documentabile relativa ai requisiti speciali.
2.3. Caso in cui siano dichiarati
requisiti sovrabbondanti rispetto ai minimi.
2.4. Distinzione tra criteri di «selezione
dell'offerente» e criteri di «selezione dell'offerta».
2.5. Mezzi di prova per dimostrare il
possesso dei requisiti.
3. Applicazione dell' articolo 48 agli
appalti di progettazione ed esecuzione.
4. Natura dei termini per gli adempimenti
previsti dalla norma.
4.1. Natura del termine posto ai
concorrenti sorteggiati.
4.2. Modalità di applicazione dell'art.48
comma l bis.
4.3. Verifica sull'aggiudicatario
provvisorio e sul secondo graduato.
5. Modalità di espletamento della
verifica.
6. Compatibilità con la normativa
sull'autocertificazione.
7. Presupposti al cui verificarsi si
ricollegano le misure sanzionatorie. Sanzioni irrogate dalla Autorità.
1. Ambito di applicazione della procedura
L'attivazione del
procedimento di verifica di cui all'art.48 del Codice è obbligatorio, così come
si evince dalla lettera della norma, senza alcun margine di discrezionalità da
parte della stazione appaltante. Ne consegue che non occorre preventivamente
indicare negli atti di gara, né l'attivazione della procedura di verifica, né
il numero di soggetti che ne saranno interessati; le sole indicazioni destinate
ad essere espresse nel bando o nella lettera di invito, come di seguito sarà
precisato, riguardano i mezzi di prova che gli operatori economici saranno
tenuti a produrre per dimostrare la veridicità di quanto dichiara......