VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI ISEE
Limiti agli incarichi di direzione lavori
Risoluzione del 04/03/2003 n
Risoluzione del 04/03/2003 n. 56
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrativa
Oggetto:
Esposto presentato dall'XX di .... nei confronti dell'ufficio locale di ....
per la mancata applicazione dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
Con nota del 5 novembre 2002 la Presidenza del Consiglio dei Ministri segnala
il rifiuto espresso dall'Ufficio locale di ..., in merito ad una richiesta di
verifica di alcune dichiarazioni sostitutive, formulata dall'Azienda
Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia, ai sensi dell'art.71
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Ad avviso dell'Ufficio di..., infatti, l'attivita' di verifica dei dati
dichiarati dai soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate potrebbe
essere svolta unicamente previa stipula, da parte di codesta Direzione
Regionale, di apposita convenzione.
Al riguardo, si ritiene in primo luogo necessario distinguere le attivita' che
l'Agenzia e' tenuta a compiere istituzionalmente, da quelle per le quali
l'Agenzia puo' richiedere un corrispettivo ai sensi dell'art.70, comma 1,
lett.b), del D.Lgs 30 luglio 1999, n.300.
Rientrano nella prima ipotesi le attivita' che l'Agenzia compie sulla base di
precise disposizioni normative (ivi comprese quelle funzioni, gia' di
competenza del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze, ora
trasferite all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.62 del D.Lgs 300/99). Il
costo relativo allo svolgimento di tali attivita' viene considerato quale onere
di gestione in sede di stipula della convenzione annuale con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze.
Sono riconducibili, invece, nella seconda ipotesi i servizi, direttamente
collocabili sul mercato, che l'Agenzia presta ad altri enti previo
corrispettivo, utilizzando il know how acquisito nello svolgimento delle
ordinarie attivita' istituzionali.
Cio' premesso, si osserva che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R.
445/2000, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non
possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualita' personali e
fatti, individuati nell'art.46 dello stesso D.P.R., che siano attestati in
documenti gia' in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a
certificare. Le relative informazioni sono acquisite d'ufficio dalle competenti
amministrazioni, oppure attraverso apposite dichiarazioni sostitutive di
certificazione prodotte dall'interessato.
Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio delle informazioni, il comma 4
del medesimo art.43 dispone che le amministrazioni certificanti sono tenute a
consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri e nel rispetto della
riservatezza dei dati personali, la consultazione per via telematica dei loro
archivi informatici.
L'individuazione delle fattispecie per le quali le amministrazioni sono tenute
a procurarsi d'ufficio le informazioni di cui necessitano, ovvero gli
interessati possono produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
e' contenuta nell'art. 46 del D.P.R. 445/2000. Risultano tra l'altro ricomprese
nell'art.46 in esame le attestazioni di situazioni reddituali o economiche e le
attestazioni relative al possesso e al numero del codice fiscale, della partita
IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria.
Infine, per quanto concerne i controlli delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione, l'art.71 del D.P.R. 445/2000 stabilisce che gli stessi sono
effettuati dall'amministrazione procedente consultando direttamente gli archivi
dell'amministrazione certificante, ovvero richiedendo alla medesima, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri in suo
possesso.
Ebbene, l'esame del combinato disposto delle disposizioni innanzi citate, che
come e' noto hanno la finalita' di ridurre gli adempimenti posti a carico del
cittadino, consente di affermare che l'attivita' di verifica delle
dichiarazioni sostitutive non si configura come prestazione di servizio che
l'Agenzia puo' rendere previo corrispettivo, ai sensi dell'art.70 del Decreto
Legislativo 30 luglio 1999, n.300, con la conseguenza che l'attivita' richiesta
dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia rientra
tra gli adempimenti che l'Ufficio di ... deve compiere istituzionalmente e a
titolo gratuito.
Analoga considerazione puo' essere svolta nell 'ipotesi di controllo delle
dichiarazioni presentate ai sensi del D.Lgs 31 marzo 1998, n.109, in materia di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate; cio' in quanto l'attivita' convenzionale, cui rinvia l'art.
4, comma 7, del D.Lgs 109/98, riguarda la definizione delle sole modalita' di
controllo e fornitura dei dati.
Ne consegue che l'Agenzia non potra' richiedere corrispettivo, sia nel caso di
controllo delle dichiarazioni sostitutive, presentate ai sensi dell'art.71 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sia nell'ipotesi di verifica dei requisiti, di
cui al D.Lgs 109/98, rientrando le attivita' in parola tra quelle che l'Agenzia
deve compiere istituzionalmente e quindi, come gia' detto, a titolo gratuito.
Eventuali corrispettivi potranno essere richiesti nella sola ipotesi in cui
l'Agenzia:
- svolga attivita' aggiuntive rispetto ai compiti istituzionali;
- nel dare esecuzione a specifiche disposizioni normative, e quindi
nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, sia costretta a
sopportare costi suppletivi (quali ad esempio, costi derivanti dalla
predisposizione di particolari canali di accesso telematici e dei necessari
software, importi che l'Agenzia, in virtu' della fornitura del servizio, e'
tenuta a corrispondere a soggetti terzi, etc.).
In senso conforme si e' peraltro espressa l'Avvocatura Generale dello Stato,
relativamente ad un quesito posto dal Centro Tecnico dell'Aipa, riguardo alla
gratuita' prevista dall'art.25, comma 2, della legge 340/2000, in materia di
accesso alle banche dati.
L'Avvocatura Generale fa presente che la norma di cui all'art.25, comma 2,
della legge 340/00 non puo' " significare altro che le Amministrazioni
Pubbliche li' considerate non devono sopportare oneri per l'accesso materiale e
fisico ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi o atti da chiunque
conoscibili, e che da tale norma esentiva di costi restino esclusi i costi
relativi alle predisposizioni di particolari sistemi informatici (canali e
software) idonei a consentire l'accesso ai dati senza dover far ricorso ai
tradizionali mezzi umani e fisici (invio di persone presso i vari uffici per
acquisire materialmente i dati li'
conservati)".
Si prega di comunicare quanto precede all'Ufficio locale ...., affinche'
provveda alla verifica richiesta dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia
Residenziale della Provincia.
......