VICINANZA DI EDIFICI INDUSTRIALI E RESIDENZIALI
SCORPORO DI OPERE DA ONERI DI URBANIZZAZIONE
REPUBBLICA
ITALIANA N. 1964/04REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 11029 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2000
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello numero di
registro generale 11029/00, proposto
dalla Signora Anna Maria VAN DER LINDEN
rappresentata e difesa, per delega resa a margine dell’atto di appello, dagli
Avv.ti Domenico Lia e Enrico De Bernardinis ed elettivamente domiciliato in
Roma, Lungotevere della Vittoria, 9,
contro
il Comune di San Piero a Sieve, non costituito,
contro
l’A.R.P.A.T. – Agenzia Regionale per la protezione ambientale della
Toscana, Dipartimento Provinciale di Firenze, in persona del Dirigente
Responsabile in carica, non costituito,
contro
l’Azienda USL n.10 di Firenze – Dipartimento di prevenzione zona Mugello
– U.O. Igiene e Sanità Pubblica in persona del Direttore generale in
carica, non costituito,
contro
ROBERMAP S.r.l., con sedi in San Piero a Sieve, Via Cafaggio n.38/a in persona del
legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Renato
Salimbeni, Flavia Pozzolini e Piero D’Amelio ed elettivamente domiciliata in
Roma, via delle Vite n. 7 presso l’avv.to D’Amelio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana – Sezione Seconda, n.1777/00 del 2 settembre 2000,
Visto il
ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto
di costituzione in giudizio della parte appellata.
Viste le
memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese.
Visti gli
atti tutti della causa.
Designato
relatore, alla pubblica udienza del 2 dicembre 2003, il Consigliere Francesco
D’OTTAVI ed uditi, altresì, gli avvocati Lia e Salimbeni.
*** *** ***
Ritenuto in
fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
L’appellante rappresenta di essere
proprietaria di un immobile adibito a civile abitazione ubicato nel Comune di
San Piero a Sieve, confinante con lo stabilimento industriale condotto dalla
controinteressata S.r.l. ROBERMAP, attivo fin dal 1981 nella lavorazione di
materiale polipropilenico; evidenzia poi che le lavorazioni svolte
nell’anzidetto stabilimento industriale sono fonte di rumore anche durante le
ore notturne (l’attività produttiva rimanendo sospesa solo durante i fine
settimana ed in occasione delle festività).
Più volte sollecitata dall’interessata al fine
di porre in essere le necessarie determinazioni atte ad eliminare tale fonte di
pregiudizio per il diritto alla salute, l’Amministrazione comunale di San Piero
a Sieve disponeva – sulla base di talune rilevazioni condotte dall’A.R.P.A.T.,
nel corso delle quali veniva rilevato il superamento dei valori massimi di
emissione e di immissione stabiliti per le zone III in orario notturno dal
D.P.C.M. del 1991 – l’adeguamento dell’attività condotta dalla ROBERMAP ai
valori di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, al contempo ordinando l’immediata
sospensione delle lavorazioni durante le ore notturne (ordinanza n.3 del 3
febbraio 1999).
Successivamente, con l’avversata determinazione
in data 24 agosto 1999 il Sindaco del predetto Comune – sulla base di quanto
illustrato dall’A.R.P.A.T. con nota del 4 agosto 1999 – revocava la predetta
determinazione ed invitava la Società controinteressata ad abbattere
ulteriormente i livelli di rumorosità esterna.
Avverso gli impugnati provvedimenti l’istante
proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi: 1) Violazione dell’art.12
del D.P.R. n.203/88. Violazione art.42 del Regolamento comunale di Polizia
Urbana. eccesso di potere per erroneità del presupposto normativo. Eccesso di
potere per illogicità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria; 2)
Violazione del D.P.C.M. 14 novembre 1997. Violazione del regolamento del Comune
di San Piero a Sieve adottato con delibera consiliare n.156 del 24 settembre
1985. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Errore; 3) Violazione degli
artt.216 e 217 del T.U.L.S. 27 luglio 1934 n.1265. Eccesso di potere per
carenza assoluta di istruttoria. Contraddittorietà; 4) Violazione e/o falsa
applicazione dell’art.16 N.T.A. del P.R.G. del Comune di San Piero a Sieve.
Eccesso di potere.
Con la sentenza suindicata il Tribunale
respingeva il ricorso.
L’istante, ritenendo la sentenza ingiusta
ed illegittima, propone appello per i seguenti motivi.
1) Error in judicando: contraddittorietà
manifesta, travisamento dei presupposti di fatto; insufficienza della
motivazione; ultra petizione.
L’appellante
deduce la contraddizione in cui è caduto il Tribunale che da un lato ha
ritenuto di non poter ammettere a deliberazione le censure nuove dall’istante
all’esito della perizia affidata all’A.R.P.A.T. in sede di appello cautelare
dall’altro è concretamente entrato in merito a dette valutazioni facendone
propri i risultati ai fini della decisione di merito.
La sentenza è altresì censurabile in quanto con
la stessa il Collegio ha ampliato l’appello del giudizio utilizzando ulteriori
elementi in fatto sopravvenuti rispetto all’indicazione del gravame.
2) Error in judicando: erronea valutazione
delle risultanze tecniche; omessa valutazione di aspetti decisivi della
controversia. L’appellante con una serie di analitiche osservazioni rileva come
la perizia dell’A.R.P.A.T. sia erronea, generica, incongrua ed illogica.
3) Error in judicando: contraddittorietà;
difetto di motivazione; erroneità nei presupposti di diritto. Con tale censura
l’istante rileva l’erroneità del giudizio svolto dal Tribunale in merito alla
violazione dell’art.12 del D.P.R. n.203/1988 e dell’art.42 del Regolamento
comunale di Polizia Urbana.
4) Error in judicando: errata individuazione
dei provvedimenti impugnati. L’appellante reitera le censure svolte nel secondo
motivo dell’originario ricorso concernenti la violazione del D.P.C.M. 14
novembre 1997 del Regolamento del Comune di San Piero a Sieve adottato con
deliberazione C.C. n.156/1985.
5) Error in judicando: errata applicazione
delle norme sanitarie in materia di industrie insalubri di prima classe.
L’appellante ripropone le censure di cui al t......