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N
N. 01240/2011REG.PROV.COLL.
N. 05337/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5337 del 2006,
proposto da Tarca Milena in proprio e quale legale rappresentante della Ditta
"Fili di Seta", rappresentata e difeso dagli avv. Guido Francesco
Romanelli, Tiziano Ugoccioni, con domicilio eletto presso Guido Francesco
Romanelli in Roma, via Cosseria 5;
contro
Comune di Talamona, rappresentato e difeso dagli avv.
Giuliano Bologna, Antonio Spallino, Lorenzo Spallino, con domicilio eletto
presso Giuliano Bologna in Roma, via Merulana 234;
nei confronti di
Cirelli Luigi, Bermec & C. di Bertolini Celeste,
Valtorta Renata, Spinetti Samanta;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE
II n. 00604/2006, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE EDILIZIA.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio
2011 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Ludovica
Franzin, in sostituzione di Guido Francesco Romanelli, e Giuliano Bologna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
La ricorrente impugna la sentenza del Tar della
Lombardia con cui è stato rigettato il ricorso avverso il provvedimento del
Comune di Talamona (So) di diniego di concessione edilizia, peraltro più volte
reiterato in esecuzione delle diverse ordinanze cautelari di riesame di primo e
di secondo grado sul presupposto che l’area interessata all’istanza medesima è
attraversata da una strada vicinale denominata “della Todesca”.
Il ricorso è affidato:
-- alla prospettazione di quattro rubriche, con cui si
denunciano:
gli errori di fatto e di diritto ed il difetto di
motivazione della sentenza appellata; la contraddittorietà tra le diverse
precedenti pronunce cautelari; la violazione delle ordinanze cautelari
d’appello; gli errori di motivazione sui secondi motivi aggiunti; la violazione
dell’articolo 112 c.p.c. per il mancato esame dei terzi motivi aggiunti;
-- alla riproposizione dei tre capi di censura del
terzo atto di motivi aggiunti introdotti in primo grado e non esaminati.
Si è costituito in giudizio il Comune, che, con le
proprie memorie e relativa documentazione, ha contestato le tesi di parte
ricorrente ed ha concluso per il rigetto dell’appello.
Con ordinanza n. 3993/2006 è stata respinta l’istanza
di sospensione cautelare del provvedimento.
La parte ricorrente ha depositato una CTP e le
ulteriori controdeduzioni del suo tecnico alle affermazioni del Comune.
Con ulteriori documentazioni e con le proprie memorie
e repliche per la discussione le parti hanno insistito sulle rispettive
argomentazioni.
Chiamata all’udienza pubblica di discussione, la causa
è stata ritenuta in decisione.
DIRITTO
___ 1.§. Nell’ordine logico delle questioni deve
essere preliminarmente esaminata la quarta rubrica dell’appello con cui si
lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa valutazione dei terzi
motivi aggiunti diretti avverso il provvedimento con cui il Comune ha
riconfermato -- sulla base dei medesimi presupposti -- i precedenti dinieghi di
concessione edilizia per l’ampliamento di un fabbricato adibito a laboratorio
artigianale. Ciò sarebbe provato dal fatto che tale ulteriore mezzo di gravame
non era neanche citato nella epigrafe/premessa dalla sentenza, per cui si
sostiene esservi stata un’omissione di pronuncia sul punto.
L’assunto è inconferente.
Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna lesione
sostanziale del principio di cui all'art.112 c.p.c..
In primo luogo, e lo si dice a mo’ di premessa, deve
richiamarsi il consolidato orientamento della Sezione, dal quale non vi è
ragione per discostarsi (ed oggi direttamente ricavabile dall’art. 105, I co.
c.p.a.), a tenore del quale l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sui
motivi di ricorso non comporta la rimessione al primo grado, ma solo la
ritenzione della causa e l'integrazione della motivazione che il giudice di
appello è legittimato ad operare decidendo il merito della causa (cfr.
Consiglio Stato, sez. V, 29 aprile 2010, n. 2456; Consiglio Stato, sez. VI, 03
dicembre 2009, n. 7547; Consiglio Stato, sez. VI, 08 giugno 2009, n. 3480).
In secondo luogo, l’omessa pronuncia su un vizio del
provvedimento impugnato deve essere sostanzialmente accertata con riferimento
alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli
aspetti formali. Cosicché la violazione può ritenersi sussistente soltanto
nell'ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e
non quando al contrario, come questo giudice ritiene evidente anche nel caso di
specie: