VIETATE LE COMPENSAZIONI TRA ONERI PRIMARI E SECONDARI
ANCHE LE ONLUS POSSONO PARTECIPARE ALLE GARE
Deliberazione n. 66/pareri/2008
REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER
LA
LOMBARDIA
composta dai magistrati:
dott. Nicola Mastropasqua Presidente
dott. Antonio Caruso Consigliere
dott. Giorgio
Cancellieri Consigliere
dott. Giuliano Sala Consigliere
dott. Giancarlo Penco Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano Referendario
dott. Gianluca Braghò Referendario (relatore)
dott. Alessandra Olessina Referendario
dott. Massimo Valero Referendario
nell’adunanza dell’11
settembre 2008
Visto il testo unico delle
leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 marzo 1953,
n. 161;
Vista la legge 14 gennaio
1994, n. 20;
Vista la deliberazione delle
Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha
approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della
Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del
3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali;
Vista la legge 5 giugno 2003,
n. 131;
Vista la nota n. 40710 del 5
agosto 2008 con la quale il Vice Sindaco del Comune di Varese ha chiesto un
parere in ordine alle modalità di riconoscimento dello scomputo degli oneri di
urbanizzazione in favore dei proponenti la realizzazione di interventi edilizi
ove è prevista l’esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi
oneri;
Vista la deliberazione n.
1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i
criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’art. 7,
comma 8, della legge n. 131/2003;
Vista l’ordinanza con la
quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per
deliberare sulla richiesta del Vice Sindaco del Comune di Varese;
Udito il relatore dott.
Gianluca Braghò;
FATTO
Con nota n. 40710 del 5
agosto 2008 il Vice Sindaco del Comune di Varese ha richiesto un parere in
relazione alle problematiche giuridiche afferenti le modalità di riconoscimento
dello scomputo degli oneri di urbanizzazione in favore dei privati lottizzanti
in virtù di convenzioni da sottoporre ai promotori di Piani Attuativi e
Programmi Integrati d’Intervento ed in particolare se “risulti legittimo
sotto il profilo contabile, il riconoscimento di uno scomputo globale e
indifferenziato, indipendentemente dalla ascrivibilità delle opere realizzate
alla categoria delle opere di urbanizzazione primaria o secondaria, sino alla
concorrenza degli oneri di urbanizzazione complessivamente dovuti, siano essi a
loro volta ascrivibili a contributo per opere di urbanizzazione primaria o
secondaria”.