VIETATI I RECESSI UNILATERALI DA UNA SOCIETA’ MISTA
INCARICHI: NON AMMESSA PROROGA COTINUA
REPUBBLICA
ITALIANA N. 6867/04 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 7715 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2003
ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
Sul ricorso n. 7715/03 R.G. proposto
da Comune di Pizzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli Avv.ti Proff.ri Luisa Torchia e Piero Sandulli, ed elettivamente
domiciliato in Roma, presso lo studio “Prof. Avv. Luisa Torchia ed altri
s.t.p.”, Via Sannio n. 65,
CONTRO
- SAI.GE.SE. s.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Piero D’Amelio e Giovanni Tortorici, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, Via delle Vite n. 7,
appellante incidentale;
nonché contro
NAPITIA s.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’Avv. Francesco Mirigliani, ed elettivamente domiciliata presso lo
studio di quest’ultimo, in Roma, Via della Frezza n. 59;
e nei confronti di
Esazioni Tributi s.p.a., in
persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
PER L'ANNULLAMENTO
Della sentenza resa dal T.A.R. per
la Calabria, Sez. I, n. 2139/03, pubblicata in data 24 giugno 2003.
Visto il ricorso in appello con i
relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio della SAI.GE.SE. s.p.a., e l’appello incidentale proposto da
quest’ultima;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio della NAPITIA s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il Consigliere
Michele Corradino;
Uditi alla pubblica udienza del
23.3.2004 i difensori delle parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in
diritto quanto segue:
F A T T O
Con sentenza n. 2139 del 24 giugno
2003, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sez. I, accoglieva
il ricorso con il quale la SAI.GE.SE. s.p.a., in qualità di socio di minoranza
della società NAPITIA s.r.l., costituita con il Comune di Pizzo per la gestione
dei servizi di liquidazione e riscossione dei tributi locali, chiedeva
l’annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Pizzo n. 50 dell’11
novembre 2002 di revoca del precedente provvedimento n. 16 del 7 giugno 2001 avente
ad oggetto la costituzione della stessa società mista, nonché del
consequenziale atto di affidamento alla Esazione Tributi s.p.a. del servizio
della riscossione dei tributi.
Avverso la predetta decisione
proponeva rituale appello il Comune di Pizzo, deducendo l’erroneità della
sentenza.
Si è costituita, per resistere
all’appello, la SAI.GE.SE. s.p.a., che ha pure proposto appello incidentale.
Si è altresì costituita, per
contrastare le ragioni dell’appellante, la NAPITIA s.r.l.
Non si è costituita la Esazioni
Tributi s.p.a.
Con memorie depositate in vista
dell'udienza le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Alla pubblica udienza del
23.3.2004 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da
verbale.
D I R I T T O
1.
Il
Comune di Pizzo, mediante l’appello in esame, intende censurare la conclusione
del T.A.R. secondo cui l’ente locale, una volta costituita, con altri soggetti,
una società mista per lo svolgimento di un servizio pubblico con gli strumenti
privatistici, non può più recedere dal contratto costitutivo della società se
non nei limiti in cui tale potere è consentito dalle norme di diritto comune. A
tal fine l’appellante lamenta, anzitutto, il travisamento, ad opera del giudice
di primo grado, del thema decidendum, giacchè il T.A.R. avrebbe valutato gli
effetti del provvedimento di revoca sul contratto di società, e non invece
sulla convenzione stipulata con la Napitia s.r.l., intesa come autonoma fonte
di affidamento del servizio.
La censura è infondata.
La deliberazione del Comune di
Pizzo n. 50 dell’11 novembre 2002 è inequivoca nell’individuare, come oggetto
della revoca, la precedente deliberazione consiliare n. 16 del 7 giugno 2001,
mediante la quale veviva disposta la costituzione di una società mista a
maggioranza pubblica cui affidare la gestione delle entrate comunali.
In ogni caso, comunque,
l’affidamento del servizio pubblico in questione rientra nell’oggetto sociale
della società mista, costituita proprio a tale scopo, e rappresenta una mera
conseguenza della scelta gestionale operata, dovendosi ritenere superfluo un
autonomo provvedimento in tal senso. Ne consegue che anche ammettendo, in
ipotesi, che la revoca incida solo sul rapporto negoziale, e non sul patto
societario, verrebbe comunque sostanzialmente vanificata la sussistenza della
stessa società, che non potrebbe più perseguire lo scopo per cui era venuta ad
esistenza. Del resto, a conferma di ciò, può notarsi come la stessa
Amministrazione comunale ha tratto la conclusione che dall’esercizio del suindicato
potere di revoca sarebbero derivate inevitabili conseguenze sulla vita della
società mista costituita, proponendo l’azione per la liquidazione della società
davanti al giudice ordinario.
Con il secondo motivo di ricorso
Il Comune di Pizzo sostiene, poi, che il giudice di primo grado non ha rilevato
che la delibera n. 50/02 costituisce il necessario provvedimento finale,
assunto nelle forme di un contrarius actus, di un nuovo procedimento
amministrativo con cui l’ente locale intende esercitare il proprio potere di
autotutela rispetto alla determinazione di gestire il servizio in questione
mediante il modulo organizzatorio della società mista. Dichiarare
l’illegittimità di suddetta revoca equivarrebbe, a parere dell’appellante, a
voler negare la possibilità dell’esercizio del generale potere di autotutela in
capo all’Amministrazione.
La doglianza non merita
accoglimento.
Il T.A.R. ha correttamente
rilevato che, una volta intervenuta la costituzione della compagine societaria,
l’Amministrazione non può più sciogliersi dal vincolo sociale esercitando un
potere di recesso unilaterale, anche se nelle forme di un atto di ritiro della
precedente manifestazione di volontà di gestire il servizio pubblico mediante
lo strumento societario. Dal momento della costituzione della società, e quindi
dalla nascita di tale nuovo soggetto giuridico, quest’ultimo è assoggettato al
particolare regime disciplinare che lo governa, ed in particolare alle norme di
diritto comune, non potendosi più ammettere che l’ente locale intervenga
autoritativamente ad incidere sull’esistenza dello stesso mediante un
contrarius actus frutto dell’esercizio del potere di autotutela. D’altra parte,
la stessa giurisprudenza di questa Sezione ha già avuto modo di rilevare che il
Comune mantiene un’amplia discrezionalità di revocare la propria precedente
decisione di provvedere alla gestione di un servizio pubblico mediante
costituzione di una società mista solo non avendo ancora dato seguito alla
stessa determinazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 maggio 2004, n. 2714), a
differenza di quanto si riscontra nel caso di specie, dove invece la società si
è già costituita, iniziando anche a svolgere le attività previste dallo
statuto.
Con la terza censura l’appellante,
nel ribadire che la delibera di revoca non incid......