VIETATO IL RINNOVO DEI CONTRATTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
GARE: COMMISSARI INTERNI SENZA COMPENSO
R E
P U B B L
I C A I T A L
I A N A
N.6462/2006
Reg. Dec.
N. 797 Reg. Ric.
Anno 2006
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul
ricorso in appello n. 797 del 2006 proposto dal Ministero
della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato ex lege presso i suoi
uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
C O N T R O
CO.LO.COOP. Consorzio
Lombardo Cooperative s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gaetano e Luigi
Tafuri ed elettivamente domiciliata presso lo studio Magnano di San Lio in Roma, Via dei Gracchi n.187;
P E R L’ANNULLAMENTO
della sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez.I-bis, n.13403/2005 in
data 12 dicembre 2005;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in
giudizio della CO.LO.COOP. Consorzio Lombardo Cooperative s.c. a r.l.;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 23
maggio 2006, relatore il Consigliere Carlo Deodato, ed
uditi, altresì, gli Avv.ti Gaetano Tafuri e l’Avvocato dello Stato De
Figueiredo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con
la sentenza appellata il t.a.r. del Lazio annullava il provvedimento con il
quale il Ministero della difesa aveva negato il rinnovo di diversi contratti
d’appalto, formalmente richiesto dalla società appaltatrice (originaria
ricorrente ed odierna appellata).
Avverso
tale decisione proponeva appello il Ministero della difesa, criticando la
correttezza delle argomentazioni assunte a sostegno del gravato giudizio di
illegittimità, difendendo la legittimità della propria determinazione negativa
del rinnovo contrattuale e concludendo per la riforma della decisione impugnata
e per la conseguente reiezione del ricorso di primo grado.
Resisteva
la società cooperativa CO.LO.COOP. Consorzio Lombardo Cooperative, deducendo l’infondatezza
delle ragioni addotte a sostegno del ricorso avversario e concludendo per la
sua reiezione, con conseguente conferma della decisione impugnata.
Alla
pubblica udienza del 23 maggio 2006 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.-
Le parti controvertono in merito alla legittimità della determinazione con la
quale l’Amministrazione della difesa aveva negato il rinnovo, alla scadenza,
dei rapporti contrattuali instaurati con l’odierna appellata, sotto il
peculiare profilo della possibilità, secondo l’ordinamento vigente e, in
particolare, in attuazione dell’art.7, comma 2, lett.f), del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.157, di procedere alla rinnovazione di contratti
d’appalto scaduti, anche dopo l’entrata in vigore ......