VIGILANZA SULLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON PARITARIE
CONTROLLO REQUISITI ANTIMAFIA
Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti
scolastici
Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale
per gli Ordinamenti scolastici
Roma, 17 ottobre 2006
Oggetto: Legge n. 27/2006 - regime transitorio della vigilanza sulle scuole
dell'infanzia non paritarie
L'art. 1-bis del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con legge 3
febbraio 2006, n. 27 regolamenta ex-novo, come è noto, le norme in materia di
scuole non statali.
Per effetto delle rilevanti modifiche introdotte, sono state abrogate, con
effetto immediato, diverse disposizioni che regolavano il precedente
ordinamento. Tra queste norme abrogate, vi è l'art. 332 del Testo Unico in
materia di istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297), relativo
alla vigilanza sulle scuole dell'infanzia non statali che ne prevedeva l'onere
a carico del provveditore agli studi, il quale si avvaleva del direttore
didattico competente per territorio.
Le scuole dell'infanzia non paritarie, già sottoposte fino al decorso anno
scolastico alla vigilanza da parte dei soggetti preposti, così come previsto dall'abrogato
art. 332, per effetto del nuovo disposto normativo saranno assoggettate ad un
nuovo regime di controllo, secondo quanto previsto dalla citata legge 27/2006.
L'art. 1-bis della legge n. 27/2006, al comma 5, prevede infatti la
predisposizione di appositi elenchi delle scuole non paritarie, affissi agli
albi degli Uffici scolastici regionali, e l'affidamento agli Uffici stessi del
compito di vigilare sulla sussistenza e sulla permanenza dei requisiti di
accesso all'inclusione in detti elenchi, disponendo altresì che le
"modalità procedimentali per l'inclusione nell'elenco… sono definite con
regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400".
Tale regolamento è in via di definizione da parte di questo Ministero.
Nelle more della sua definizione, i compiti di vigilanza sulle scuole non
paritarie da parte degli Uffici scolastici regionali non possono essere
sospesi, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico, individuabile nella
tutela delle famiglie che si avvalgono del servizio di tali scuole e del
personale docente in esse impiegato che può vedere riconosciuta la validità del
servizio prestato soltanto in presenza dell'approvazione di nomina da parte
dell'autorità scolastica vigilante. Tale orientamento, per altro, è stato
condiviso dal Gabinetto del Ministro cui lo scrivente ha rivolto uno specifico
quesito.
Pertanto, è necessario che, in questa fase transitoria e fino alla emanazione
del predetto regolamento, le SS.LL. assicurino la necessaria vigilanza sulle
scuole dell'infanzia non paritarie senza soluzione di continuità rispetto al
previgente ordinamento, mettendo in atto le forme di intervento ritenute più
opportune, quali l'azione diretta dell'Ufficio, la delega agli Uffici
scolastici provinciali oppure ai dirigenti scolastici competenti per
territorio.
Confidando, come di consueto, nel pronto adempimento di tali interventi, si
prega cortesemente di fornire allo scrivente l'informativa sulle soluzioni
adottate.
Il Direttore Generale Silvio Criscuoli
Destinatari
Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali Loro Sedi
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